
LAV11128 – Lavoro. CCNL logistica, trasporto e spedizione. Contribuzione per Assistenza sanitaria e Ente bilaterale. Decorrenza dal 1° luglio 2011.
30 Giugno 2011
Aumento delle accise sui carburanti per far fronte all’emergenza immigrazione.
30 Giugno 2011Roma, 30 Giugno 2011
TRI11129
SM
Oggetto: Aumento delle accise sui carburanti per far fronte all’emergenza immigrazione. Determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane.
In altra parte del sito, vi abbiamo già informato della decisione improvvisa adottata dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane, il quale, con determinazione n. 7759/RU del 28 Giugno, ha deciso di aumentare l’aliquota dell’accisa sui carburanti nella misura di 40 €/1.000 litri di prodotto, per fronteggiare l’emergenza scatenata dal massiccio arrivo di immigrati dal Nord Africa; tale decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 5, comma 5 quinquies della Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992, il quale stabilisce che laddove si faccia ricorso alle risorse del fondo di riserva per le spese impreviste istituito ai sensi dell’art. 28 della Legge 196/2009, la consistenza di detto fondo debba reintegrarsi attraverso le maggiori entrate derivanti dall’aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione.
Per effetto di questa decisione, dal 1 Luglio p.v e fino al 31 Dicembre di quest’anno, l’accisa sul gasolio passa da 432,20 € a 472,20 €/1000 litri; dopodiché, in assenza di novità, l’accisa scenderà a 430,60 €/1000 litri, ossia il livello stabilito con il provvedimento del Direttore delle Dogane dello scorso 5 Aprile (commentato con la circolare Conftrasporto TRI11068 del 7 Aprile u.s), per compensare gli oneri dovuti all’incremento del fondo per la cultura.
L’Unatras è già intervenuta con il Governo per evidenziare gli ulteriori aggravi di costo che questa decisione comporterà nei confronti delle imprese di autotrasporto, soprattutto quelle che esercitano con veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 ton, le quali, com’è noto, non possono recuperare la differenza tra i nuovi importi di cui sopra e l’aliquota base del settore (403 €/1.000 litri). Per le imprese che esercitano con veicoli al di sopra di questo tonnellaggio, invece, il provvedimento in commento consente di chiedere il recupero di questa differenza presentando, entro il 30 Giugno del prossimo anno, la consueta istanza all’Agenzia delle Dogane.
Cordiali saluti.
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