SIA11111 – Trasporto Rifiuti. D.M. 26 maggio 2011 di proroga del SISTRI.

Divieti di circolazione all’estero

30 Maggio 2011

INA11112 – Inail (Autoliquidazione 2010/2011). Riduzione per l’autotrasporto conto terzi e differimento del termine di pagamento al 16 giugno 2011. Nota INAIL del 31 maggio 2011.

1 Giugno 2011

Divieti di circolazione all’estero

30 Maggio 2011

INA11112 – Inail (Autoliquidazione 2010/2011). Riduzione per l’autotrasporto conto terzi e differimento del termine di pagamento al 16 giugno 2011. Nota INAIL del 31 maggio 2011.

1 Giugno 2011

Roma, 31 maggio 2011

SIA11111
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. D.M. 26 maggio 2011 di proroga del SISTRI.

Si fa seguito alla precedente circolare per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente 26 maggio 2011 contenente “Proroga del termine di cui all’articolo 12 comma 2 del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”- SISTRI.
Con l’entrata in vigore di detto Decreto (lo stesso giorno della pubblicazione in gazzetta) è finalmente ufficiale la disposizione che proroga l’obbligatorietà del SISTRI da (domani) 1° giugno al 1° settembre 2011, per le imprese maggiormente coinvolte nel ciclo della gestione dei rifiuti e alle date successive sotto indicate (*), per le imprese minori.
Dal punto di vista tecnico, si segnala che la proroga si sostanzia in una modifica del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del DM 17.12.2009, cioè della disposizione che (anche in base a successive correzioni) prevedeva l’entrata in vigore del SISTRI al 1° giugno 2011, sostituendolo con una scaletta di tempi articolata in funzione delle dimensioni delle imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti sotto evidenziata (*).
Per le imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti le date da prendere in considerazione sono due:
– il 1° settembre 2011, per tutte quelle  autorizzate per quantità annue superiori a 3.000 tonnellate; vale a dire per tutte quelle iscritte all’Albo Gestori Ambientali per classi di categoria diverse dalla F;
– il 1° dicembre 2011, per le sole imprese  iscritte all’Albo Gestori Ambientali nelle  sole classi di categoria F.
La modifica del termine di cui al richiamato articolo  12, comma 2, del D.M. 17.12.2009, genera inoltre una conseguenza diretta ed immediata sulla disposizione transitoria e finale dell’articolo 39 del  Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (di attuazione direttiva CE 2008/98 e modifiche al Testo Unico ambientale – cfr. circolare SIA10223 del 15 dicembre 2010), quale il rinvio dell’applicazione delle sanzioni del sistema SISTRI a ”partire dal giorno successivo…” alle nuove date sotto indicate.
Il testo del DM 26 maggio 2011 è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti


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SIA11111

Decreto Ministeriale