CIR11109 – Attuazione del comma 7 bis, art. 7 del D.lgvo 286/2005 sulle verifiche negli incidenti con morti o feriti gravi. Circolare interministeriale.

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Roma, 26 Maggio 2011

CIR11109
SM

Oggetto: attuazione del comma 7 bis, art. 7 del D.lgvo 286/2005 sulle verifiche negli incidenti con morti o feriti gravi. Circolare interministeriale.

E’ finalmente operativa la disposizione del comma 7 bis, art. 7 del D.lgvo 286/2005, che è stata introdotta lo scorso anno con la riforma del c.d.s. (art. 51 della Legge 120/2010), la quale, ricordiamo, prevede quanto segue:
Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall’art. 83 bis del decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni” .

Fino ad ora non è stato possibile applicare questa norma, causa l’assenza di istruzioni chiarificatrici da parte dei Ministeri competenti (Interni e Trasporti). Queste istruzioni sono ora arrivate grazie ad una circolare interministeriale del 18 Maggio u.s, che gli interessati possono prelevare dal link in calce alla presente nota.
Ecco i passaggi più significativi:
– In primo luogo, la circolare chiarisce che la verifica prevista dalla normativa in esame, è diversa da quella che è stata introdotta sempre lo scorso anno dall’art. 30 della Legge 120/2010 (tradotta nel comma 8 bis, art. 179 del c.d.s), secondo la quale “in caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso”. Infatti, quest’ultima disposizione si riferisce tanto al conto terzi quanto al conto proprio, e fa scattare la verifica in presenza di qualsiasi tipologia di sinistro che abbia provocato dei danni anche alle sole cose. Diversamente, l’ipotesi disciplinata dal comma 7 bis, art. 7 del D.lgvo 286/2005, non prende in esame i danni alle cose ma soltanto quelli alle persone concretizzatisi in lesioni personali gravi o gravissime, oppure nella morte; inoltre, tenuto conto che questa disposizione è stata inserita nel D.lgvo 286/2005 di riforma dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica agli autotrasportatori in conto proprio.
– La procedura del comma 7 bis, art.7 del D.lgvo 286/2005, ha inizio quando un autotrasportatore di cose per conto di terzi, alla guida di un veicolo di massa superiore alle 3,5 ton, rimanga coinvolto in un incidente stradale con morti o feriti gravi o gravissimi, ed abbia violato una o più norme del c.d.s connesse con la dinamica del sinistro. In presenza di questo evento, l’organo di polizia che ha effettuato i rilevamenti e/o la ricostruzione dell’incidente, si attiva nei confronti del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, per appurare (su strada o d’ufficio, per quegli aspetti non verificabili nell’immediatezza del fatto) il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall’art. 7 del predetto D.lgvo 286/2005, costituite in prima battuta:
a) dall’eventuale esercizio abusivo della professione da parte del vettore;
b) dalla corretta compilazione della scheda di trasporto, se non è stato stipulato il contratto scritto;
c) dalla compatibilità delle istruzioni fornite al vettore, con gli artt. 142 (limiti di velocità) e 174 (tempi di guida e di riposo) del c.d.s.
Se viene accertata la violazione delle disposizioni del c.d.s sul carico dei mezzi (artt. 61, 62, 164 e 167), l’organo di Polizia dovrà analizzare il contratto scritto, oppure la scheda di trasporto o la documentazione equipollente, per verificare se sono state date istruzioni incompatibili col rispetto di queste norme; in ogni caso – ribadisce la circolare – il caricatore è sempre considerato responsabile dell’osservanza di queste disposizioni, senza ulteriori indagini. Per i tempi di guida e di riposo, la corresponsabilità del vettore va accertata esaminando i dischi del cronotachigrafo analogico e le risultanze dell’apparecchio digitale, a partire dal giorno del sinistro e fino ai 28 gg. precedenti.
– Completata la fase appena descritta per appurare le corresponsabilità rispetto alle norme del c.d.s richiamate dal D.lgvo 286/2005, l’Ufficio di Polizia ne attiva un’altra, questa volta, per verificare il rispetto dei costi minimi della sicurezza previsti dall’art. 83 bis della legge 133/2008. A tal fine, la circolare prevede che entro 15 gg dal sinistro e/o dalla contestazione delle violazioni del c.d.s, l’Ufficio da cui dipende l’organo accertatore trasmetta alla Direzione Generale per il Trasporto e l’intermodalità del Ministero dei Trasporti,  i dati identificativi del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce; tale trasmissione deve avvenire utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare in commento, in cui, per ognuno dei citati soggetti elencati nel riquadro “D”, andranno specificate le eventuali infrazioni del c.d.s oggetto di contestazione. A questo punto,  ricevuta questa comunicazione, la Direzione Generale attiverà la procedura per la verifica  del rispetto dei costi minimi della sicurezza stradale ai sensi dell’art. 83 bis della Legge 133/2008, la quale, in caso di accertata violazione, si concluderà con l’applicazione al committente delle sanzioni stabilite dal comma 14 della medesima norma (ricordiamo: l’esclusione fino a 6 mesi dalle gare di appalto pubbliche, e per un anno dai benefici fiscali e previdenziali di Legge).

Cordiali saluti

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CIR11109

Circolare congiunta