NOR11102 – Decreto Legge sullo sviluppo economico. Commento alle disposizioni di maggior interesse.

GOV11101 – Incontro con il Sottosegretario Giachino.

18 Maggio 2011

SISTRI

20 Maggio 2011

GOV11101 – Incontro con il Sottosegretario Giachino.

18 Maggio 2011

SISTRI

20 Maggio 2011

Roma, 20 Maggio 2011

NOR11102
SM

Oggetto: Decreto Legge sullo sviluppo economico. Commento alle disposizioni di maggior interesse.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 Maggio 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 70 del 13 Maggio u.s, contenente disposizioni in materia di sviluppo economico e di semplificazione amministrativa. Tra le norme di maggior interesse contenute nel provvedimento, segnaliamo le seguenti:

1. Previsione di un credito di imposta per le assunzioni nel mezzogiorno (art.2).
L’art. 2 del Decreto introduce un credito di imposta per le nuove assunzioni di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, effettuate da datori di lavoro ubicati in alcune Regioni del Centro/Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). In particolare, il beneficio spetta a quei datori che, nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del d.l (quindi dal 14 Maggio u.s), incrementino il numero di dipendenti con l’assunzione di soggetti appartenenti ad una delle sopracitate categorie. A questo riguardo, segnaliamo che il Reg. 800/2008/CE definisce come “svantaggiati” i lavoratori disoccupati da almeno 6 mesi, o privi di diploma di scuola media superiore o con un’età maggiore ai 50 anni, ovvero che vivano da soli con una o più persone a carico o che siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo/donna oppure, infine, che siano membri di una minoranza nazionale; i lavoratori molto svantaggiati, invece, sono i soggetti privi di occupazione da almeno 24 mesi. Il credito di imposta spetta per la differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese, ed il numero di quelli con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti assunti con contratto part time, il credito spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto al contratto nazionale. L’ammontare del beneficio è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione del lavoratore svantaggiato, ovvero nei 24 mesi successivi quando l’assunzione riguardi dei lavoratori molto svantaggiati; il credito, così calcolato, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta per il quale viene concesso, ed è utilizzabile in compensazione entro 3 anni dall’assunzione. La revoca del beneficio scatta nelle ipotesi stabilite al comma 7 della norma, tra le quali figura la mancata conservazione dei posti di lavoro come sopra creati, per un periodo minimo di tre anni (2 per le P.M.I).

2. Semplificazione in materia di autorizzazioni periodiche per i trasporti eccezionali (art. 6, comma 2, lett.e)
Con una disposizione di principio, viene introdotto un comma 9 bis nell’art. 10 del c.d.s, il quale demanda al Governo il potere di modificare il Regolamento di esecuzione dello stesso codice, al fine di prevedere il rilascio, con modalità semplificate, delle autorizzazioni periodiche per i trasporti di beni della stessa tipologia ripetuti nel tempo; queste semplificazioni saranno individuate con un decreto interministeriale (Trasporti, economia e semplificazione normativa).

3. Adempimenti in materia di privacy (art. 6, comma 2, lett. a)
Nei rapporti tra imprese, il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni per finalità amministrativo – contabili, viene sottratto al codice della privacy. Altre semplificazioni riguardano:
– i curricula spediti spontaneamente dai candidati all’assunzione, ai quali non andrà più inviata l’informativa preliminare al trattamento dei propri dati personali;
– le aziende i cui unici dati sensibili trattati siano quelli dei loro dipendenti e collaboratori, alle quali è data facoltà di sostituire il Documento programmatico della sicurezza con un’autocertificazione del titolare del trattamento.

4. Piccoli serbatoi di GPL (Art. 6,  comma 2, lett. c))
La norma dispone l’abrogazione  dell’articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10), in materia di piccoli serbatoi di GPL, che obbligava i proprietari ad effettuare, entro il 30 giugno 2011, i  seguenti controlli di qualità:
– esame visivo dell’intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970;
– controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all’appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell’idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473

5. Controlli amministrativi (art. 7, comma 2, lett. a/c).
Ad esclusione dei casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma di accesso  delle autorità competenti deve essere unificato, può effettuarsi al massimo con cadenza semestrale e non può durare più di 15 gg. L’attuazione di questo principio è stata demandata ad un Decreto interministeriale (economia e lavoro), che dovrà disciplinare modalità e termini idonei a garantire una programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, con un più efficace coordinamento degli accessi presso i locali delle imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dei Monopoli di Stato, dell’Inps e del Ministero del Lavoro (Direzione generale per l’attività ispettiva). Il decreto dovrà altresì assicurare che ognuna delle suddette amministrazioni informi le altre, dell’inizio delle ispezioni e delle verifiche . Per quanto riguarda gli accessi disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico della P.A (comprese le forze di polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali), vanno programmati periodicamente e sono coordinati dallo Sportello Unico per le attività produttive oppure, in assenza, dalla Camera di Commercio.
Gli atti adottati in violazione di queste regole, costituiscono un illecito disciplinare per i dipendenti che li hanno emessi; ciò non vale, peraltro, per gli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, e per quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per i controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza. Per le verifiche di ordine fiscale eseguite presso la sede di un’impresa in regime di contabilità semplificata, un nuovo comma all’art. 12 dello Statuto del contribuente stabilisce che il periodo di permanenza del personale ispettivo non può superare i 15 gg.

6. Carichi di famiglia (art.7, comma 2, lett e, f)
In assenza di variazioni dei dati, i pensionati ed i dipendenti non dovranno più comunicare ogni anno, al sostituto d’imposta, i dati relativi a detrazioni per familiari a carico.

7. Rimborso per eccedenza di imposte (art.7, comma 2, lett. i)
Il contribuente che abbia chiesto il rimborso dell’eccedenza di imposta nella dichiarazione dei redditi o dell’Irap, può optare per il credito d’imposta entro 120 gg dalla presentazione delle predette dichiarazioni a meno che, nel frattempo, il rimborso non fosse già stato erogato.

8. Termini per i versamenti (art.7, comma 2, lett. l)
I versamenti tributari (compresi quelli telematici) con scadenza il Sabato o in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

9. Innalzamento del limite di ricavi per il regime di contabilità semplificata (art. 7, comma 2, lett. m)
 Con una modifica all’art. 18, comma 1, del TUIR, viene portata a 400.000 € (dai precedenti 309.874 €) la soglia dei ricavi entro cui le imprese di servizi possono decidere di applicare il regime della contabilità semplificata.

10.  Schede carburanti (art.7, comma 2, lett.p)
 I soggetti Iva che acquistino del carburante esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari, sono stati esentati dall’obbligo di tenuta della scheda carburante.

11. Rateizzazione delle somme dovute al fisco (art. 7, comma 2, lett. u, v)
Anche le somme di importo inferiore a 2000 €, dovute a seguito di controlli fiscali automatici o formali, possono essere versate a rate (ogni trimestre fino ad un massimo di 6 rate di pari importo, per i debiti fiscali fino a 5.000 €; fino ad un massimo 20, sempre di pari importo, per i debiti superiori a 5.000 €) senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio fiscale. La garanzia commisurata al totale delle somme dovute, è richiesta quando  l’importo da pagare (dedotto l’ammontare della prima rata) superi i 50000 €.

12.  Beni obsoleti (art. 7, comma 2, lett.z)
Viene portato a 10.000 € il valore dei beni obsoleti, di cui le imprese possono disfarsi con un semplice  atto notorio, senza alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza.

13.  Fatture di importo inferiore a 300 € (art. 7, comma 2, lett. aa).
Viene portato a 300 € l’importo delle fatture,  fino al quale è consentita l’annotazione in un unico documento riepilogativo mensile al posto dell’annotazione singola.

14. Tassi usurari (art.8, comma 5, lett. d)
Cambia il metodo di calcolo della soglia per l’usura: in pratica, il tasso medio risultante dall’ultima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è concesso, non viene più aumentato della metà ma di ¼ , al quale si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali.

Cordiali saluti.

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NOR11102