SIA11085 – Trasporto Rifiuti. Testo Unico dei decreti sul SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. D.M. Ambiente 18 febbraio 2011, su S.O. alla G.U. n. 95 del 26.04.2011.

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Roma, 29 aprile 2011

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Oggetto: Trasporto Rifiuti. Testo Unico dei decreti sul SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. D.M. Ambiente 18 febbraio 2011, su S.O. alla G.U. n. 95 del 26.04.2011.

Dopo tre mesi dal suo annuncio è stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile scorso, il Decreto del Ministro dell’Ambiente 18 febbraio 2011, intitolato “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti…”, meglio noto come Testo unico SISTRI.

Con tale provvedimento, difatti, il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto di raccogliere – per la certezza del diritto e l’uniformità della relativa interpretazione – in un testo unico coordinato i 5 decreti che, per varie ragioni ed in diversi momenti hanno istituito e modificato il citato sistema SISTRI (D.M. 17/12/2009; D.M. 15/2/2010; D.M. 9/7/2010; D.M. 28/9/2010 e D.M. 22/12/2010), raggruppando le definizioni, ridefinendo il testo di varie disposizioni (ivi inclusi i quattro allegati) ed eliminando quelle norme che avevano ormai esaurito la loro funzione temporale.

Da questa operazione è scaturito un Testo Unico che non si è limitato ad accorpare le disposizioni precedenti, ma ha introdotto delle novità, come ad esempio quella della nuova scadenza per il pagamento dei contributi, che è stata spostata dal 31 gennaio al 30 aprile di ogni anno (art. 7); quella sulle definizioni (art. 2) e sulle procedure di emergenza (art. 12) o quelle sulle disposizioni specifiche per produttori (artt. 13, 14 e 15), per commercianti ed intermediari (art. 17), per le imprese di recupero o di smaltimento (artt. 16 e 19), nonché la norma particolare sulla modalità operativa semplificata di gestione dei rifiuti tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento (art. 23).

Il nuovo Testo Unico entra in vigore l’11 maggio 2011 (dopo quindici giorni dalla pubblicazione in gazzetta, come previsto per i regolamenti), mentre l’obbligatorietà di utilizzo del SISTRI è rimasta fissata, come previsto da ultimo dal DM 22/12/2010 e nonostante tutte le richieste della scrivente, al successivo 1° giugno 2011.

Da quella data si applicheranno, a coloro che non utilizzeranno il SISTRI (per il primo mese unitamente al vecchio sistema cartaceo del formulario e del registro di carico e scarico) le sanzioni previste dal Decreto legislativo 205/2010 (cfr. circolare SIA10223 del 15 dicembre 2010). Dette sanzioni si applicheranno anche a coloro che non hanno pagato il contributo annuale al SISTRI.

Si ritiene opportuno evidenziare di seguito la questione del pagamento del contributo SISTRI 2011 e le novità relative al trasporto dei rifiuti alla luce del nuovo Testo Unico.

Contributo SISTRI 2011
L’articolo 7, che fissa la scadenza del pagamento del contributo annuale al SISTRI al 30 aprile, è valido a partire dall’11 maggio prossimo, quindi dopo la data del 30 aprile 2011.
Per il corrente anno, pertanto, l’unico termine normativo valido è quello del 31 gennaio (ormai trascorso), previsto dall’articolo 4, del D.M. 17/12/2009.
Avverso il mancato o ritardato pagamento del contributo sono previste delle sanzioni, che l’articolo 39 del D. Lgv. 205/2010  stabilisce di applicare per questo anno in maniera transitoria e graduale solo dopo il 1° giugno 2011, in ragione del 5% del contributo non pagato e dopo il 1° luglio 2011, in misura pari al 50% del contributo non pagato per ogni mese di ritardo. Dal 2012, invece, la sanzione prevista per coloro che non pagano o pagano in ritardo il contributo al SISTRI va da 2.600 a 15.500 euro (a seconda che l’iscrizione riguardi soli rifiuti speciali o anche a quelli pericolosi – art. 34, D. Lgv. 205/2010).
Premesso quanto sopra, nel lasciare alla prudente e libera determinazione delle imprese la decisione se pagare o meno entro il 30 aprile (o meglio il 2 maggio 2011, giacché il 30 cade di sabato), si evidenzia che non sono previste sanzioni per coloro che pagano entro il 31 maggio 2011, mentre si applica solo la 5% del contributo non pagato, per chi procede a pagare dal 1 al 30 giugno 2011.
Giova infine ricordare che sulla questione la scrivente ha chiesto al Ministero dell’Ambiente di rinviare il pagamento 2011, a quando il sistema sarà completamente funzionante, unitamente alla richiesta di rinvio fino a quando  non sia assicurata la sua piena operatività.

Novità per il trasporto dei rifiuti
Nel confermare che per le attività di microraccolta non son previsti termini anticipati di accesso al sistema per la movimentazione dei rifiuti pericolosi (né per il produttore, quattro ore prima; né per il vettore, due ore prima – art. 13, comma 3 e art. 18, comma 1), il Testo Unico estende tale deroga anche alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti prodotti da attività da manutenzione (stradale o fuori dell’unità locale del produttore) purché  “…i rifiuti  siano  trasportati  direttamente  all’impianto  di recupero  o  smaltimento  dal   soggetto   che   ha   effettuato   la manutenzione”(art. 18, comma 2).

Nel caso in cui il rifiuto venga respinto  accettato in parte dal gestore dell’impianto di destinazione, il trasportatore può, su indicazione del produttore, riportargli i rifiuti o indirizzarli verso altro impianto di destinazione finale. In entrambi i casi, il gestore che ha respinto in tutto o in parte i rifiuti, deve stampare la scheda SISTRI – AREA Movimentazione (che riporta tale circostanza) e tale scheda deve accompagnare il nuovo trasporto, con annotati i dati relativi al carico non accettato. Il produttore apre una nuova Scheda SISTRI – AREA Movimentazione indicando il nuovo destinatario (art. 18, comma 5).

Per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali prodotti da terzi vi è la possibilità, secondo quanto espressamente richiesto da ASSTRI/Conftrasporto, di ottenere un dispositivo USB (c.d. chiavetta) in più per ogni operatore addetto, in modo da snellire e velocizzare le operazioni che il delegato dell’impresa di trasporto è chiamato a compiere sul sistema SISTRI, non solo nel caso di movimentazione dei rifiuti tra soggetti iscritti ed operanti con il nuovo sistema, ma soprattutto nei casi in cui questo è chiamato a svolgere la compilazione della scheda SISTRI per conto di terzi (produttori non iscritti; destinatari privi della strumentazione, ecc… ). Detta possibilità è confermata nel penultimo capoverso dell’allegato IA al Testo Unico che di seguito riportiamo:
In caso di richiesta  di  duplicazione  di  un  dispositivo  USB, l’operatore e’ tenuto  a  versare  un  contributo  di  € 40  per  due annualità consecutive a partire dal momento della richiesta.”

Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto (che sono soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI), possono delegare gli adempimenti informatici al raccomandatario marittimo (di cui alla Legge 4/4/ 1977, n. 135). In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante  della  nave  la  copia  della Scheda  SISTRI  –  AREA  MOVIMENTAZIONE,  debitamente  compilata.
Il comandante della nave all’arrivo provvede alla consegna  della  copia della  Scheda  SISTRI  –  AREA  MOVIMENTAZIONE   al   raccomandatario rappresentante l’armatore  o  il  noleggiatore  presso  il  porto  di destinazione (art. 18, comma 6).
Al riguardo, si fa notare che l’Allegato IA specifica sul punto che: “Il  terminalista  concessionario  dell’area   portuale   di   cui all’articolo 18 della legge  28  gennaio  1994,  n.  84  e  l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n.  84  del  1994, che detengono i rifiuti in attesa  dell’imbarco  o  allo  sbarco,  in attesa del successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo  USB per ciascun porto in cui operano.
I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4  aprile  1977,  n. 135, devono dotarsi di un dispositivo USB per località’  nella  quale sono abilitati a svolgere la propria attività’.

Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti,  le  attività  di carico e scarico, di trasbordo, nonché’ le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari,  degli  interporti,  impianti  di terminalizzazione e scali merci devono  essere  effettuate  nel  più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni (art. 18, comma 7).  Sul punto si specifica che, sempre l’Allegato IA al Testo Unico prevede che:
Le imprese responsabili degli uffici  di  gestione  merci  e  gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o  gli  interporti devono  dotarsi  di  un  dispositivo  USB  per  ciascuna  stazione  o interporto in cui operano”.

Il Decreto in oggetto e i suoi allegati sono disponibili al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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SIA11085

Decreto Ministeriale