
SIA11073 – Gestione e Trasporto dei Rifiuti. Scadenze del 30 aprile 2011. Diritti d’iscrizione alla Sezione Regionale Albo Gestori. MUD 2010. Pagamento contributi al SISTRI.
14 Aprile 2011
COS11075 – Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Marzo 2011).
14 Aprile 2011Roma, 14 Aprile 2011
NOR11074
SM
Oggetto: determinazione dell’indennizzo per il superamento della franchigia per le attese al carico ed allo scarico della merce. Decisione dell’Osservatorio della Consulta.
Nel far seguito alla circolare Conftrasporto NOR11062 del 28 Marzo 2011, con la quale abbiamo commentato il provvedimento del Ministero dei Trasporti (Decreto Dirigenziale n. 69 del 24.3.2011) sui tempi di attesa che precedono le operazioni di carico e scarico della merce, vi informiamo che l’Osservatorio per l’autotrasporto, istituito presso la Consulta Generale, ha fissato l’indennizzo orario spettante al vettore, in caso di superamento della franchigia delle due ore di attesa: si tratta di 40 € per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
Ricordiamo che ai sensi del comma 2, art. 6 bis del D.lgvo 286/2005, obbligato al pagamento di tale indennizzo è il committente che, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell’effettivo responsabile.
Quanto all’entrata in vigore di queste nuove disposizioni, il Ministero dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato (che riportiamo alla fine della presente nota), dove si afferma che le stesse sono efficaci a partire dal 13 Aprile 2011.
Cordiali saluti.
_______________________
TESTO DEL COMUNICATO APPARSO SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
“Decreto Dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 – Disciplina dei tempi di attesa al carico e allo scarico
“E’ stato emanato il Decreto Dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 concernente le modalità applicative delle disposizioni inerenti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico ai sensi del comma 5 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, in data 12 Aprile 2011 ha definito, ai sensi del comma 2, art. 6 -bis del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, l’indennizzo dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni di carico e/o scarico. Tenuto conto di quanto sopra le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 acquistano efficacia a decorrere dal 13 Aprile 2011.”
Scarica il PDF :


