SIA11073 – Gestione e Trasporto dei Rifiuti. Scadenze del 30 aprile 2011. Diritti d’iscrizione alla Sezione Regionale Albo Gestori. MUD 2010. Pagamento contributi al SISTRI.

Riconoscimento dei costi minimi di esercizio del trasportatore per la tutela della sicurezza stradale

12 Aprile 2011

NOR11074 – Determinazione dell’indennizzo per il superamento della franchigia per le attese al carico ed allo scarico della merce. Decisione dell’Osservatorio della Consulta.

14 Aprile 2011

Riconoscimento dei costi minimi di esercizio del trasportatore per la tutela della sicurezza stradale

12 Aprile 2011

NOR11074 – Determinazione dell’indennizzo per il superamento della franchigia per le attese al carico ed allo scarico della merce. Decisione dell’Osservatorio della Consulta.

14 Aprile 2011

Roma,  13  aprile 2011
SIA11073
MQ

Oggetto: Gestione e Trasporto dei Rifiuti. Scadenze del 30 aprile 2011. Diritti d’iscrizione alla Sezione Regionale Albo Gestori. MUD 2010. Pagamento contributi al SISTRI.

Si rammenta che la data del 30 aprile 2011 costituisce un termine importante per chi opera nel settore della gestione e del trasporto  dei rifiuti.

DIRITTO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI
Entro tale data, difatti, le imprese iscritte all’Albo dei Gestori ambientali dovranno corrispondere il diritto annuale d’iscrizione, in base all’articolo 21 del DM 406/1998  ed ai seguenti importi, indicati in funzione della tipologia d’iscrizione:
ISCRIZIONI AI SENSI DELL’ART. 212 COMMA 8 D.LGS. 152/2006
• importo euro 50,00
ISCRIZIONI AI SENSI DEL D.M. 406/1998
• Suddivisi per categorie e relative classi:

 Categoria 1
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettera a)
Classe Popolazione servita Importi
a Superiore o uguale a 500.000 abitanti Euro 1.807,60
b Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti Euro 1.291,14
c Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti Euro 1.032,91
d Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti Euro 774,69
e Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti Euro 361,52
f Inferiore a 5.000 abitanti Euro 154,94
Categorie 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h)
Classe Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi
a Superiore o uguale a 200.000 tonnellate Euro 1.807,60
b Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate Euro 1.291,14
c Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate Euro 1.032,91
d Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate Euro 774,69
e Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate Euro 361,52
f Inferiore a 3.000 tonnellate Euro 154,94

Categorie 9 – 10
Imprese che effettuano attività di gestione di rifiuti di cui all´art. 8, comma 1, lettere i), l)

Classe Lavoratori cantierabili Importi
a Oltre lire quindici miliardi (euro 7.746.853,49) Euro 3.098,74
b Fino a lire quindici miliardi (euro 7.746.853,49) Euro 2.065,83
c Fino a lire tre miliardi (euro 1.549.370,70) Euro 1.291,14
d Fino a lire ottocento milioni (euro 413.165,52) Euro 671,39
e Fino a Euro 51.645,69 Euro 309,87

MUD 2010
Entro lo stesso termine di sabato 30 aprile, inoltre, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti hanno l’obbligo di comunicare le quantità e le qualità dei rifiuti trattati nell’anno 2010 con le seguenti modalità alternative a scelta dell’interessato:
– compilando in via telematica gli appositi modelli, pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure
– compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 – Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.
Al riguardo è importante evidenziare che da quest’anno, per effetto dell’articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, i  trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, a presentare il MUD 2010, né a porre in essere alcun adempimento successivo di comunicazione a decorrere dall’anno 2010.
Si fa anche notare che in attuazione del SISTRI i soggetti obbligati a presentare il MUD dovranno rendere le informazioni relative al periodo 1.1.2011-31.5.2011 entro il 31 dicembre 2011.
Si riporta in calce il link alla circolare del Ministero dell’Ambiente del 2 marzo 2011, che illustra quanto qui evidenziato.

CONTRIBUTO AL SISTRI 2011
Relativamente a questo contributo che, in forza dell’art. 4, comma 3 del citato DM 17.12.2009, doveva essere versato entro il 31 gennaio 2011, per garantire il funzionamento del sistema SISTRI, si fa notare che, su forte insistenza delle Associazioni di categoria (che hanno denunciato il mancato funzionamento del SISTRI nel corso dello scorso anno), il Ministero dell’Ambiente ha comunicato (in data 26 gennaio 2011, sul sito www. Sistri.it e anche con lettera del Capo Segreteria Tecnica del Ministro indirizzata alla scrivente Confederazione), testualmente quanto segue:
“ …è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI. Il provvedimento stabilisce lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile p.v.”
Detto Testo Unico, a distanza di oltre 70 giorni dal citato annuncio, non è stato ancora pubblicato, né è possibile indicare quando verrà emanato.
Considerato poi che le sanzioni per mancato pagamento del contributo nei termini sono rinviate a dopo il 1° giugno 2011 (Cfr. articolo 39, del D.Lgv. 205/2010), si consiglia alle imprese di attendere ancora prima di procedere al pagamento del contributo in oggetto.

Cordiali saluti

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SIA11073

Circolare MUD