
SIA11039 – Trasporto Rifiuti. Novità sull’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Chiarimenti del Comitato Nazionale.
16 Febbraio 2011
Nel decreto “Mille proroghe” norme per l’autotrasporto
16 Febbraio 2011Roma, 16 Febbraio 2011
LAV11040
SM
Oggetto: Lavoro. Tassazione dei compensi legati ad incrementi di produttività. Circolare a firma congiunta Agenzia delle Entrate. Ministero del Lavoro.
Facciamo seguito alle precedenti note in argomento (vedi in particolare le circolari LAV10027 e FIS11013, rispettivamente del 21 Dicembre e del 18 Gennaio 2011), per informarvi che il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate hanno emanato una circolare a firma congiunta (circolare n. 3/E del 14 Febbraio 2011), in cui vengono risolte alcune questioni legate alla proroga, anche per il 2011, della detassazione delle somme erogate al lavoratore per gli incrementi di produttività. La proroga è avvenuta in due fasi: la prima si è tradotta nell’art. 53, comma 1 del d.l. 78/2010, che ha previsto la detassazione delle somme riconosciute nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2011 (entro il limite di 6.000 € lordi), ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 €, “in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità redditività, innovazione, efficienza organizzativa”; la seconda si è invece tradotta nell’art.1, comma 47 della Legge 220/2010 (Legge di stabilità per il 2011), ed ha comportato la conferma dell’entità dell’imposta sostitutiva che, al pari delle due precedenti annualità, ammonta al 10%.
Dalla combinazione di queste due diposizioni, l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro hanno concluso che per il 2011, il beneficio in questione opera soltanto se l’erogazione di queste somme avvenga sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, anche preesistenti a queste disposizioni normative, purché in corso di efficacia. Rimangono esclusi dalla misura quegli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti nazionali di lavoro, ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro; peraltro, nulla vieta che questi emolumenti vengano poi trasferiti in appositi accordi o contratti territoriali o aziendali, rendendo così applicabile la detassazione in commento.
La circolare precisa poi che non esiste una forma particolare con cui questi contratti vanno conclusi, potendo addirittura effettuarsi oralmente in ossequio al principio della libertà di forma.
All’interno del CUD 2012, l’impresa dovrà attestare che le somme come sopra erogate sono correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, e che detta erogazione è avvenuta in base ad uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale, della cui esistenza il datore dovrà fornire la prova su richiesta dell’amministrazione.
Il testo della circolare congiunta è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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