
La settimana sindacale confederale dal 31 gennaio al 04 febbraio 2011
4 Febbraio 2011
NOR11035 – Ecobonus. Pubblicazione del decreto e dei relativi allegati, sul sito internet del Ministero dei Trasporti.
7 Febbraio 2011Roma, 7 febbraio 2011
FMR11034
MQ
Oggetto: Incentivi 2011 per aggregazione e formazione professionale nel settore dell’autotrasporto. Decreto ministeriale 3 dicembre 2010, su. G.U. n. 27 del 3.02.2011.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato, con il decreto in oggetto, le modalità ed i termini per l’erogazione dei benefici alle attività di aggregazione e formazione nel settore dell’autotrasporto da porre in essere nel 2011, utilizzando le risorse avanzate dalla precedente campagna di incentivi, che la legge 1° ottobre 2010, n.163 (cfr. circolare FIN10176 del 30 settembre 2010) aveva unificato in un unico fondo pari a 16 milioni di euro, da utilizzare indifferentemente per entrambi i contributi.
Dopo aver riconosciuto che le somme necessarie a completare il pagamento dei precedenti benefici non supereranno i 9 milioni di euro (di cui 8,4 milioni per i piani formativi 2010; 100mila euro per le 7 domande di aggregazione autorizzate e 500mila euro quale riserva per domande rigettate) e che quindi le rimanenti risorse, pari a 7 milioni di euro (salvo ulteriori economie che dovessero riscontrarsi in fase di consuntivo finale) sono destinate agli incentivi per il 2011, il Ministero ha ora fissato, ricalcando quanto previsto nei loro regolamenti base (il DPR 29 maggio 2009, n. 83 per la formazione ed il DPR 29 maggio 2009, n. 84 per le aggregazioni), le condizioni per presentare le nuove domande di ammissione ai due tipi di benefici, i termini da rispettare e le procedure per rendicontare le attività svolte, prevedendo infine uno specifico potere di verifica e controllo da parte della Direzione Generale per il Trasporto Stradale.
Si evidenziano di seguito i punti essenziali delle nuove disposizioni, suddividendoli per la tipologia degli incentivi ora unificati in un solo decreto.
AGGREGAZIONE
Soggetti beneficiari – Possono beneficiare dei contributi previsti per i processi di aggregazione:
– le piccole e medie imprese (*) risultanti da fusioni o destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto;
– le piccole e medie imprese che aderiscono a raggruppamenti già esistenti;
– i raggruppamenti di imprese risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto;
– i raggruppamenti che, avendo le caratteristiche delle piccole e medie imprese, provvedano a fondersi tra loro.
Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti derivanti da fusioni o conferimenti tra imprese del medesimo gruppo, società controllate, controllanti o comunque collegate tra loro. Secondo il regolamento comunitario 800 del 2008 sono infine escluse dal beneficio le imprese destinatarie di un obbligo di recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune.
Operazione incentivabili ed entità del contributo – Sono finanziabili le operazioni di aggregazione sopra indicate, effettuate dal 5 ottobre 2010 (data di entrata in vigore della legge 163/2010) oppure le operazioni di aggregazione già avviate a tale date, ma non ancora concluse. I soggetti richiedenti devono dimostrare di avere sede in Italia, di essere iscritti all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e devono comprovare il processo di aggregazione mediante idonea certificazione della Camera di Commercio cui appartengono. L’intensità massima del contributo è pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, quali: le prestazioni di consulenza relative al processo di aggregazione concluso; l’assistenza legale e le spese notarili dell’aggregazione, l’avviamento delle nuove strutture aziendali, nonché le spese per l’introduzione di sistemi di gestione aziendale riferiti all’operazione.
Questa tipologia di contributo si è rivelata poco interessante per le imprese, visto che lo scorso anno sono state presentate solo dieci domande e di queste sette sono state sovvenzionate.
Le imprese che comunque sono interessate possono contattare le strutture Conftrasporto per eventuale assistenza nella richiesta ed ottenimento di contributi 2011.
Domanda, ammissione al contributo e sua procedura di erogazione – Le imprese interessate a questo tipo di incentivo devono presentare specifica domanda, su modulo conforme a quello allegato 1 al decreto, entro il 4 maggio 2011 (cioè nei novanta giorni dalla pubblicazione in gazzetta del DM in oggetto).
La domanda va inviata per raccomandata postale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità – via G. Caraci, 36 – 00157 Roma o consegnata a mano allo stesso ufficio.
Alla domanda l’impresa o il raggruppamento dovrà allegare una dichiarazione di atto di notorietà attestante le spese per le quali è richiesto il contributo, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco.
L’istruttoria delle domande e quella per la gestione dei contributi verranno svolte, come per lo scorso anno, da parte della RAM SpA (Rete Autostrade Mediterranee), con cui il Ministero ha stipulato apposita convenzione.
Una Commissione ministeriale valuterà gli esiti dell’istruttoria, ammettendo le imprese o i raggruppamenti al beneficio, la cui erogazione avverrà come sovvenzione diretta all’impresa, dopo il periodo previsto per la presentazione degli originali delle fatture e dell’atto notarile di aggregazione, fissato come scadenza perentoria al 30 settembre 2011.
FORMAZIONE
Soggetti beneficiari – Possono beneficiare degli incentivi per la formazione le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi sede in Italia ed iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino a piani formativi o di aggiornamento professionale, generale o specifico (**), finalizzati all’ottenimento di competenze adeguate alla gestione dell’azienda ed all’utilizzo delle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, della professionalità, e l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Soggetti beneficiari dei contributi sono anche i raggruppamenti d’imprese di autotrasporto, cioè le cooperative a proprietà divisa, i consorzi e le società consortili o cooperative di aziende di autotrasporto, purché iscritti nell’apposita sezione dell’albo degli autotrasportatori, prevista dal DPR 155 del 1990.
Sono espressamente escluse dall’ottenimento degli incentivi, le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto di stato illegale e incompatibile con il mercato comune. Al riguardo, le imprese interessate alla formazione dovranno dichiarare l’assenza di tale condizione ostativa, con specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme all’allegato 3 al decreto in oggetto.
Attività incentivabili – Sono incentivabili i progetti di formazione, generale o specifica, avviati dopo la presentazione della domanda di ammissione al contributo e comunque dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto (18 febbraio 2011) e realizzati entro il 30 settembre 2011, consistenti in :
– piani formativi aziendali: cioè corsi di formazione riservati ai dipendenti di una sola azienda di autotrasporto di cose per conto di terzi, cui possono essere inseriti sia i dirigenti, sia gli imprenditori di questa (intendendosi per questi ultimi: il titolare, il legale rappresentante, i consiglieri di amministrazione);
– piani formativi interaziendali: vale a dire attività formative riservate ai dipendenti (compresi dirigenti ed imprenditori) di due o più aziende di autotrasporto di cose per conto di terzi, che non siano tra loro collegate, controllate e che non facciano parte dello stesso gruppo;
– piani formativi territoriali: quali piani formativi aperti ai dipendenti (compresi dirigenti ed imprenditori) delle aziende di autotrasporto di cose per conto di terzi di uno stesso territorio, come ad esempio il Comune, la Provincia, la Regione o un gruppo di Regioni confinanti.;
– piani formativi strutturati per filiera: si tratta di piani formativi aperti ai dipendenti (compresi dirigenti ed imprenditori) delle aziende di autotrasporto di cose per conto di terzi di una stessa filiera, anche se dette aziende sono situate in territori diversi.
Nei piani formativi con più aziende possono essere compresi, oltre ai corsi formazione o aggiornamento professionale, anche partecipazioni a corsi di specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti e a stages aziendali.
Tipologia ed entità del contributo – Il contributo si concretizza in un rimborso diretto all’impresa beneficiaria o al raggruppamento di imprese, che verrà erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo al termine del piano formativo e successivamente alla sua rendicontazione finale.
Ciascun piano formativo ammesso al beneficio potrà ottenere un contributo pari al 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica ed al 60% per la formazione generale. Dette percentuali possono essere aumentate fino al 80%, nei seguenti casi: 10% in più se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili; 10% in più se i contributi riguardano le imprese medie; 20% in più se i contributi riguardano le imprese piccole (*).
Tra i costi ammissibili rientrano, in base a quanto previsto dall’articolo 39 del regolamento comunitario 800 del 2008:
a) i costi del personale docente;
b) le spese di trasferta e di alloggio del personale docente e (eventualmente) dei destinatari della formazione;
c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto di formazione;
d) l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) i costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa formativa programmata;
f) i costi del personale dei partecipanti al progetto di formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi del personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.
Soggetti attuatori della formazione – I soggetti che realizzeranno i piani formativi e che dovranno essere indicati nelle domande di contributo, sono gli Enti o Istituti di formazione di diretta emanazione delle associazioni degli autotrasportatori presenti nel Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori o quelli delle loro associazioni territoriali, purché all’atto di presentazione della domanda siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell’associazione nazionale cui aderiscono.
Sono anche ammessi soggetti attuatori costituiti da ATI (associazioni temporanee di impresa) o ATS (associazioni temporanee di scopo) purché comprendenti gli Enti o Istituti appena sopra indicati.
Le strutture formative facenti capo a Conftrasporto sono a disposizione delle imprese aderenti per l’attuazione dei piani formativi di loro interesse.
Modalità e termini per l’ottenimento dei contributi – Le imprese o i raggruppamenti beneficiari debbono presentare, anche per il tramite dell’Ente attuatore delegato, una specifica domanda di richiesta del contributo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità – via G. Caraci, 36 – 00157 Roma), entro il termine tassativo del 4 maggio 2011 (cioè nei 90 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto in oggetto.
La domanda va redatta secondo il modello dell’allegato 2 al decreto, e va inviata per raccomandata postale con avviso di ricevimento o consegnata a mano.
Nella domanda l’impresa deve descrivere il tipo di piano formativo per il quale chiede il contributo, quantificare i costi ammissibili del progetto, mediante specifico preventivo da allegare alla domanda, ed indicare necessariamente il soggetto o i soggetti attuatori delle attività formative descritte.
L’istruttoria di tutte le domande verrà svolta – come lo scorso anno – su delega del ministero ed in forza di apposita convenzione, dalla Rete Autostrade Mediterranee Spa (RAM).
Detta società comunicherà gli esiti dell’attività istruttoria svolta alla specifica Commissione di valutazione prima indicata.
Una volta approvati i progetti, la Commissione provvederà a darne comunicazione alle imprese richiedenti, entro 60 giorni, redigendo l’elenco delle imprese ammesse al contributo e l’entità dei singoli benefici, nonché il totale complessivo di questi.
Una volta conosciuto l’ammissibilità del piano formativo presentato e l’entità del possibile contributo, il soggetto beneficiario potrà completare la formazione e rendicontare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i costi del progetto sostenuto, entro il termine perentorio del 30 settembre 2011, presentando le fatture in originale quietanzate delle spese sostenute, oppure non quietanzate ma accompagnate da una garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, che l’impresa stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l’iniziativa formativa effettuata.
Rispettati questi termini, l’erogazione della sovvenzione diretta avverrà verosimilmente entro la fine del corrente anno.
Va infine ben evidenziato per entrambi gli incentivi, che qualora il totale complessivo dei contributi per aggregazione e formazione richiesti fosse superiore ai 7 milioni di euro (o più) disponibili, la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità provvederà a ridurre proporzionalmente i contributi spettanti a ciascun soggetto beneficiario.
Si riportano nel link sottindicati, il testo del DM 3 dicembre 2010 e quello dei suoi tre allegati.
Cordiali saluti
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(*) Sono piccole e medie imprese (PMI) di autotrasporto, secondo la definizione comunitaria, quelle imprese che occupano fino a 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All’interno della categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa fino a 50 dipendenti e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
(**) In base all’articolo 38 del Regolamento CE 800 del 2008 si intende per:
“formazione specifica” : la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
“formazione generale”: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è “generale” se, ad esempio: a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure; b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
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