
GOV11031 – Tavolo di confronto Governo. Autotrasporto – committenza. Esito dell’incontro.
4 Febbraio 2011
FIS11033 – Modelli Unico ed Irap 2011. Pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
4 Febbraio 2011Roma, 4 Febbraio 2011
LAV11032
SM
Oggetto: Lavoro. Svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore distaccato. Interpello del Ministero del Lavoro.
Con l’interpello n. 1 del 2 Febbraio 2011, il Ministero del Lavoro torna ad occuparsi della tematica del distacco dei lavoratori, ricordando gli elementi che caratterizzano quest’istituto e chiarendo l’irrilevanza, ai fini della sua legittimità, del luogo dove viene concretamente svolta la prestazione lavorativa. La fattispecie del distacco dei lavoratori è stata disciplinata dall’art. 30 del D.lgvo 276/2003 (cd. Legge Biagi), il quale così stabilisce al comma 1: “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa” . Di conseguenza, gli unici elementi che contraddistinguono questa figura sono i seguenti:
– l’interesse del distaccante. Deve trattarsi – precisa l’interpello – di un interesse produttivo, anche di carattere non economico, diverso tuttavia dalla semplice somministrazione di lavoro.
– la temporaneità. L’interesse del distaccante (che va accertato caso per caso) deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente; proprio per questo motivo il distacco ha una durata limitata nel tempo, venendo meno nel momento venga raggiunta la finalità per la quale se ne è fatto uso.
– lo svolgimento di un determinata attività lavorativa. Ciò significa che le attività a cui può essere adibito il lavoratore distaccato, sono soltanto quelle indispensabili al raggiungimento dell’interesse del distaccante.
Detto ciò, l’interpello ha evidenziato che il lavoratore distaccato può svolgere la sua prestazione anche in un luogo diverso dalla sede dell’impresa distaccataria, senza che ciò comprometta la legittimità dell’operazione; addirittura – sottolinea il Ministero – il lavoratore potrebbe essere utilizzato all’interno della sede del datore di lavoro distaccante (sempreché vi sia un interesse di quest’ultimo in tal senso), tenuto conto che il luogo di lavoro “costituisce mera modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”, e non rappresenta un elemento essenziale di questa figura. In quest’ottica, l’interpello ha individuato una serie di attività dell’impresa distaccante (tra cui il trasporto) che, in virtù della loro natura, possono giustificare lo svolgimento dell’attività lavorativa in una o più sedi diverse da quelle dell’impresa distaccataria.
Il testo dell’interpello del Ministero del Lavoro, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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