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12 Gennaio 2011Roma, 11 Gennaio 2010
NOR11008
SM
Oggetto: Codice della strada. Ulteriori chiarimenti del Ministero dell’Interno.
Con una nota del 29 Dicembre u.s (prot. 300/A/16052/10/101/3/3/9), il Ministero dell’Interno torna sulle modifiche al c.d.s introdotte l’estate scorsa dalla Legge 120/2010, occupandosi di alcuni aspetti che, in questo primo periodo di applicazione, hanno dato vita a dei dubbi. Tra gli argomenti oggetto di chiarimento, segnaliamo in particolare i seguenti:
– Cauzione per le infrazioni più gravi, commesse alla guida di un mezzo pesante.
Com’è noto, il nuovo comma 2 bis art. 202 del c.d.s prevede l’obbligo di pagamento immediato delle sanzioni previste per violazioni particolarmente gravi, commesse alla guida di un camion: l’eccesso di velocità sopra i 40 Km/h; il sovraccarico oltre il 10% della massa complessiva del veicolo; la violazione dei divieti di sorpasso; l’infrazione dei tempi di guida e di riposo in misura superiore al 10%. Ebbene, come vi avevamo già informato con la circolare Conftrasporto ASS10170 del 23 Settembre u.s, per un errore compiuto dal Legislatore durante la stesura della norma, l’ammontare della cauzione previsto per i conducenti italiani e gli extracomunitari finiva con l’essere più elevato rispetto a quello richiesto ai comunitari: la metà del massimo della sanzione dovuta per la violazione commessa, contro il minimo previsto dalla norma del c.d.s disattesa (cd minimo edittale). Il Ministero degli Interni aveva già provato a correggere questa svista con la circolare del 12 Agosto u.s (commentata con la circolare Conftrasporto NOR10156 del 27 Agosto), ed ora questo tentativo trova conferma nell’ultima nota in commento: pertanto, gli Interni ribadiscono che l’importo della cauzione ammonta anche per gli italiani al minimo edittale, dal momento che se, così non fosse, si verrebbe a creare una disparità di trattamento rispetto ai cittadini alla guida di veicoli immatricolati nella U.E.
– Procedura per la restituzione dei documenti di circolazione ritirati ai sensi dell’art. 174 del c.d.s.
In merito al ritiro della carta di circolazione del mezzo pesante dovuto all’accertamento della violazione dei tempi di guida e di riposo, la circolare del Ministero precisa che sul verbale deve riportarsi l’autorizzazione per il conducente, che abbia terminato il riposo prescritto, a recarsi per la via più breve presso l’ufficio di Polizia da cui dipende l’agente accertatore, per la riconsegna del documento. Il libretto può essere ritirato anche da soggetto munito di delega, negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio.
– Omessa revisione di veicoli.
La modifica introdotta la scorsa estate al comma 14 dell’art. 80 del c.d.s (che, ricordiamo, per questa fattispecie ha eliminato il ritiro del documento di circolazione, prevedendo in sostituzione l’annotazione sul medesimo della sospensione a circolare, fino allo svolgimento della revisione) aveva dato adito a dei dubbi, circa la possibilità da parte del soggetto sorpreso a guidare il mezzo non in regola con la revisione, di poterlo condurre fino al luogo di residenza, di abituale stazionamento del veicolo o quello in cui intende far revisionare il mezzo. La circolare ministeriale afferma che, nonostante la formulazione non troppo chiara della disposizione, non sembra che quest’ultima vieti questa possibilità anche tenuto conto dello scopo alla base della modifica normativa: quello di far si che l’utente possa far revisionare il mezzo nel più breve tempo possibile. Pertanto, dopo aver annotato sul libretto che il mezzo è sospeso dalla circolazione fino alla successiva visita di revisione, gli agenti di Polizia potranno autorizzarne la conduzione al solo scopo di raggiungere una delle già citate destinazioni a meno che, ovviamente, le condizioni del veicolo non siano tali da suggerirne l’immediata eliminazione dalla strada; questa autorizzazione sarà concessa per il percorso più breve e per il tempo strettamente necessario, con una specifica annotazione inserita nel verbale di accertamento.
– Distanza minima degli apparecchi di misurazione automatica della velocità, rispetto ai cartelli che indicano i limiti massimi di velocità.
La nuova disposizione impone agli Organi di Polizia, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno 1 Km dal segnale stradale di limite. La nota precisa che se sul tratto di strada oggetto del controllo esistono delle intersezioni stradali che impongono la ripetizione del segnale, la distanza minima di cui sopra va calcolata dal cartello che ripete il limite di velocità collocato dopo l’incrocio; viceversa, della ripetizione del segnale di velocità non si tiene conto (e, quindi, la predetta distanza minima è calcolata dal primo cartello posto all’inizio della strada soggetta a misurazione), quando il limite di velocità sul tratto interessato dal controllo sia uniforme e, allo stesso tempo, manchino delle intersezioni. Per gli eccessi di velocità media nei tratti di strada monitorati con il Tutor, il Ministero ha affermato che si applicano le stesse regole di cui sopra qualora, nel tratto monitorato, siano stati applicati occasionalmente dei limiti di velocità più bassi (ad es in corrispondenza di un cantiere).
– Limiti di età per la conduzione di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva superiore alle 20 ton.
La circolare degli Interni ricorda la novità apportata dall’art. 16 della legge 120/2010, che ha elevato a 68 anni (dai 65 previsti in precedenza) l’età massima per condurre autotreni ed autoarticolati di massa superiore alle 20 ton. L’esercizio di questa facoltà è stato regolamentato con il Decreto del Ministro dei Trasporti dell’8 Settembre 2010 (vedi la circolare Conftrasporto NOR10167 del 16 Settembre), il quale ha stabilito che i titolari di patente C con 65 anni di età intenzionati ad usufruirne, devono superare una visita di controllo annuale presso la Commissione medica locale prevista dall’art. 119, comma 4 del c.d.s. Il superamento della visita è comprovato da un’attestazione che il conducente deve tenere sul mezzo, insieme alla patente di guida; la circolazione senza averlo al seguito costituisce una violazione del comma 7, art. 180 del c.d.s: s.a.p. di 38 €, con l’invito ad esibire l’attestazione ad un Ufficio di Polizia, nel termine specificato sul verbale. Il mancato rispetto dell’invito, alla stessa stregua della guida senza aver ottenuto la predetta attestazione, costituisce violazione dell’art. 115, comma 3 del c.d.s: al trasgressore, quindi, si applicherà la s.a.p da 78 € a 311 €, ed il fermo del mezzo per 30g.
– Guida dei conducenti ultraottantenni.
Si tratta della facoltà prevista per i conducenti ultraottantenni titolati di patenti A, B e superiori, di continuare a guidare previo superamento di una visita medica specialistica biennale, da parte della Commissione medica locale. (art. 115, comma 2 bis del c.d.s). La circolare degli Interni, dopo aver ricordato che sull’argomento è già intervenuto il D.M. dell’8.9.2010 e la circolare dei Trasporti del 15 Ottobre u.s (commentata con la circolare Conftrasporto NOR10187 del 21 Ottobre u.s), ha sottolineato che le nuove disposizioni (diversamente da come erano state interpretate all’inizio anche da alcune Commissioni mediche locali) non impediscono la guida oltre gli 82 anni di età. In attesa del rilascio della nuova patente di guida, a bordo del mezzo il conducente deve avere la certificazione rilasciata dalla Commissione medica locale, in assenza della quale si applica la procedura vista al punto precedente dell’art. 180, comma 7 del c.d.s.
Gli interessati possono prelevare il testo della circolare dal link sottostante.
Cordiali saluti.
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