NOR11003 – Codice della Strada – Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.

INT11002 – Trasporti Internazionali. Validità delle autorizzazioni bilaterali del 2010. Rilascio delle assegnazioni fisse per il 2011.

3 Gennaio 2011

Carlo Bernini. Un amico che sarà sempre con noi

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Roma,  3 gennaio 2011

NOR11003
MQ

Oggetto: Codice della Strada – Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 Dicembre 2010, è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 22 dicembre 2010 che, come ogni biennio, adegua gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada, alla variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (art. 195, comma 3 c.d.s).
Detta variazione, nel biennio 1° dicembre 2008 / 30 novembre 2010,  è stata pari al 2,4%.
L’adeguamento è in vigore dal 1° gennaio 2011. I nuovi importi delle sanzioni sono riportati, insieme ai precedenti, nella tabella I allegata al decreto in esame.
L’aumento non riguarda invece le sanzioni amministrative introdotte nell’ultimo biennio, per le quali non è ancora trascorso il periodo minimo di aggiornamento. Tra queste, il decreto esclude espressamente quelle fissate dalle legge 94 del 2009 (disposizioni in materia di pubblica sicurezza) e dall’ultima e corposa modifica al codice stradale, attuata con la legge 120 del 2010 (cfr. circolare NOR10144 del 30 luglio 2010 – come ad esempio le nuove disposizioni sul mancato rispetto dei tempi massimi di guida e dei periodi minimi di riposo).
Le sanzioni escluse dall’adeguamento sono indicate nella tabella II allegata al decreto ministeriale.
Il provvedimento di adeguamento in questione ha poi formato oggetto di una specifica circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Polizia Stradale del 31 dicembre scorso (con allegato il decreto del Ministro della Giustizia e due utili e comode tabelle riepilogative: la prima con gli importi delle vecchie e nuove sanzioni e gli articoli in cui essi si trovano; la seconda con l’elenco delle disposizioni del codice della strada escluse dal nuovo adeguamento). Tutti questi documenti sono riportato nei link sotto indicati.
Occupandoci ora delle infrazioni che toccano più da vicino il nostro settore, evidenziamo quanto segue.

VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA, RILEVANTI ANCHE AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ CONDIVISA, PREVISTA  DAL D.Lgvo 286/2005:

NORMA VIOLATA Vecchi importi in € NUOVI IMPORTI in €
Art. 61 (sagoma limite) Da 389 a 1.559 Da 398 a 1.596
Art. 62 (massa limite), in correlazione all’art.10, comma 18 del c.d.s Da 715 a 2.886 Da 732 a 2.955
Art. 164 (corretta sistemazione del carico) Da 78 a 311 Da 80 a 318
Art. 167 (sovraccarico), e in particolare:
– Trasporti effettuati con veicoli di massa superiore a 10 ton:
a) sovraccarico fino ad una tonnellata Da 38 a 155 Da 39 a 159
b) sovraccarico fino a due tonnellate Da 78 a 311 Da 80 a 318
c) sovraccarico fino a tre tonnellate Da 155 a 624 Da 159 a 639
d) sovraccarico superiore a tre tonnellate Da 389 a 1.559 Da 398 a 1.596
– Trasporti eseguiti con mezzi di massa fino a 10 ton
a) Eccedenza non superiore al 10% Da 38 a 155 Da 39 a 159
b) Eccedenza non superiore al 20% Da 78 a 311 Da 80 a 318
c) Eccedenza non superiore al 30% Da 155 a 624 Da 159 a 639
d) Eccedenza superiore al 30% Da 389 a 1.559 Da 398 a 1.596

ALTRE VIOLAZIONI DEL C.D.S, DI INTERESSE PER IL SETTORE:

NORMA VIOLATA Vecchi importi in € NUOVI IMPORTI in €
Art.6, comma 12 (circolazione nelle giornate di divieto) Da 389 a 1559 Da 398 a 1.596
Art. 10 (trasporti eccezionali), e in particolare  

 

Da 732 a 2.955

– circolazione senza aver ottenuto l’autorizzazione ovvero violando talune prescrizioni del comma 18; Da 715 a 2886
– circolazione in violazione delle altre prescrizioni dell’autorizzazione; Da 144 a 576 Da 147 a 590
– mancanza di autorizzazione a bordo Da 38 a 155 Da 39 a 159
Art. 72, comma 13 (mancanza o irregolarità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e rimorchi – tra cui le strisce retroriflettenti per i veicoli di massa superiore a 3,5 ton ed i paraspruzzi per i veicoli di massa superiore a 7,5 ton, immatricolati per la prima volta dall’1.1.07) Da 78 a 311  

Da 80 a 318

Art. 80 (omessa revisione del veicolo) Da 155 a 624 Da 159 a 639
Art. 146, comma 3 (Passaggio con il semaforo rosso o in violazione dell’alt imposto dall’agente del traffico) Da 150 a 599 Da 154 a 613
Art. 148, comma 15 (sorpasso a destra) Da 74 a 299 Da 76 a 306
Art. 148, comma 16 (violazione ai divieti di sorpasso) Da 150 a 599 Da 154 a 613
Art. 168, comma 8 (Trasporto di merci pericolose in mancanza di autorizzazione, quando prescritta) Da 1.842 a 7.369 Da  1.886 a 7.564
Art. 168, commi 9 e 9 bis (violazione di alcune disposizioni sul trasporto di merci pericolose) Da 373 a 1.498 Da 382 a 1.534
Art. 168, comma 9 ter (violazione delle restanti disposizioni sul trasporto di merci pericolose) Da 150 a 599 Da 154 a 613
Art. 172, comma 10 (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, laddove obbligatorie) Da 74 a 299 Da 76 a 306
Art. 179, e in particolare:  

 

 

Da 798 a 3.194

– comma 2: veicolo privo di cronotachigrafo, o che circola con tachigrafo non funzionante o non conforme all’omologazione. Da 779 a 3.119 (importi raddoppiati nel caso di manomissione dei sigilli o di alterazione dell’apparecchio di controllo
– comma 2 bis: veicolo privo del limitatore di velocità, o con limitatore non funzionante o non conforme all’omologazione Da 870 a 3481 (importi raddoppiati nel caso di alterazione del limitatore) Da 891 a 3.565
– comma 3: sanzione nei confronti dell’impresa titolare del mezzo, nell’ipotesi di cui al comma 2 bis Da 749 a 2.996 Da 767 a 3.068
Art. 180, comma 7 (mancanza a bordo dei documenti di circolazione) Da 38 a 155 Da 39 a 159
Art. 193, comma 2 (veicolo sprovvisto di assicurazione) Da 779 a 3.119 Da 798 a 3.194

Cordiali saluti.

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NOR11003

Circolare Ministeriale

Decreto Ministeriale