
NOR10234 – Milleproroghe – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge
30 Dicembre 2010
DVI10236 – Calendario divieti di circolazione per i mezzi pesanti – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
31 Dicembre 2010Roma, 30 dicembre 2010
NOR10235
SM
Oggetto: Patente di guida – ottenimento/rinnovo in presenza di alcune patologie fisiche.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 Dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 Novembre 2010, con il quale è stata recepita la direttiva U.E 2009/112/CE che inasprisce gli accertamenti fisici per ottenere/rinnovare la patente di guida in presenza di deficit visivi, ovvero del diabete o di crisi epilettiche.
Per quanto concerne le prescrizioni dettate ai titolari di patenti C e superiori:
– relativamente alla vista, il decreto prevede che occorra avere una visione binoculare con un’acutezza visiva, raggiungibile anche con delle lenti correttive, di almeno 0,8 per l’occhio più valido e di almeno 0,4 per quello meno valido. Se per raggiungere questi valori sono utilizzate delle lenti correttive, l’acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) va ottenuta o tramite delle lenti a contatto o mediante lenti a tempiale, con potenza non superiore alle 8 diottrie come equivalente sferico. Inoltre, la patente non deve essere rilasciata o rinnovata a colui che presenti significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto, ovvero una visione insufficiente dopo l’abbagliamento con tempo di recupero non idoneo anche nell’occhio con risultato migliore, o diplopia. In caso di perdita della vista da un occhio o di gravi alterazioni della funzione visiva o di insorgenza di diplopia, deve essere prescritto un periodo di adattamento non inferiore a 6 mesi durante il quale non è consentito guidare; trascorso questo periodo, la Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista, può consentire la guida con eventuali prescrizioni o limitazioni.
– Relativamente al diabete mellito, in caso di assunzione di farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi (sono definite tali, quelle in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona), la Commissione medica locale, coadiuvata da un medico esperto in diabetologia, è chiamata a verificare i seguenti requisiti:
a) l’assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;
b) la conoscenza e la comprensione, da parte del conducente, dei rischi connessi all’ipoglicemia;
c) la capacità del conducente di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue;
d) l’assenza di gravi complicanze connesse al diabete, che possano compromettere la sicurezza alla guida.
In questi casi, il rilascio o la conferma di validità della patente può avvenire per un periodo massimo di tre anni o addirittura inferiore, tenuto conto dell’età del conducente.
– Relativamente all’epilessia, il decreto intende per tale il manifestarsi di due o più crisi epilettiche non provocate (quindi non scatenate da una causa identificabile e potenzialmente evitabile), a meno di cinque anni di distanza l’una dall’altra. Le restrizioni o le limitazioni alla guida non vengono più applicate, passati 10 anni dall’ultima crisi epilettica senza che siano più stati assunti farmaci. Per coloro che non hanno registrato delle crisi da almeno 5 anni ma che si trovino ancora sottoposti a trattamento farmacologico, è previsto un controllo periodico della locale Commissione medica che dovrà anche stabilire la durata del periodo di idoneità alla guida; passati 10 anni dall’ultima crisi, laddove il trattamento farmacologico non possa essere ancora interrotto, il soggetto non potrà conseguire/rinnovare la patente di categoria C o superiore. Chi ha avuto una crisi epilettica provocata da un fattore identificabile, con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida, può essere dichiarato idoneo alla guida della propria autovettura ma non per il trasporto di terzi.
Cordiali saluti
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