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FIS10232
SM
Oggetto: Iva – trattamento delle operazioni di trasporto connesse alle esportazioni di beni da uno Stato membro ad un Paese extra U.E.
Con la risoluzione n. 134/E del 20 Dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento a proposito del trattamento, ai fini Iva, della prestazione di trasporto legata all’esportazione di un bene da uno Stato membro della U.E verso un Paese extracomunitario. Nel caso analizzato nella risoluzione, una società italiana aveva acquistato dei beni in Spagna per poi trasferirli in uno Stato extra U.E, previo incarico ad un’agenzia, senza transitare per l’Italia. Trattandosi di un committente italiano, le nuove disposizioni contenute nel D.lgvo n. 18 dell’11 Febbraio 2010 (che hanno recepito le ultime direttive comunitarie in materia) hanno fatto si che quest’operazione diventasse rilevante ai fini Iva nel nostro Paese; per questo motivo, la società committente chiedeva se il trasporto di questi beni potesse considerarsi non imponibile, ritenendo applicabile l’art. 9, primo comma, n. 2 del D.P.R 633/1972, che, infatti, qualifica come tali i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea. L’Agenzia ha risposto positivamente al quesito, affermando che il trasporto in questione si colleghi ad una cessione all’esportazione (tale è il trasferimento di beni da uno Stato della U.E ad un Paese extracomunitario, ai sensi dell’art.146, par.1, lett.a della Direttiva 20067112/CEE), con la conseguente applicabilità del regime di non imponibilità previsto dall’art. 9 del T.U sull’Iva, appena citato. Dalla non imponibilità di queste operazioni di trasporto, consegue la mancata inclusione delle stesse negli elenchi Intrastat, tenuto conto che il comma 6, art. 50 del d.l.331/93 (convertito dalla Legge n. 427/1993), vi esclude le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario.
Il testo della risoluzione 134/E è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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