LAV10227 – Lavoro. Tassazione dei compensi legati ad incrementi di produttività. Risposta ad un interpello della Conftrasporto.

Avviso di condizioni metereologiche avverse

20 Dicembre 2010

Viabilità Estero

21 Dicembre 2010

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21 Dicembre 2010

Roma, 21 Dicembre 2010

LAV10227
SM

Oggetto: Lavoro. Tassazione dei compensi legati ad incrementi di produttività. Risposta ad un interpello della Conftrasporto.

Torniamo sull’argomento della tassazione agevolata dei compensi erogati ai lavoratori dipendenti, legati agli incrementi di produttività (vedi la circolare Conftrasporto LAV10178 del 6 Ottobre scorso), per informarvi che in risposta ad una richiesta di interpello avanzata dalla scrivente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche il compenso erogato per lavoro notturno occasionale, non fondato su organizzazione a turni, può beneficiare dell’agevolazione fiscale in questione (che, com’è noto, consiste nell’applicazione dell’imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali), purché la prestazione lavorativa così svolta abbia dato luogo ad incrementi di produttività attestati dall’azienda; tale attestazione, prosegue la nota dell’Agenzia, “deve essere effettuata con un’esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD, e costituisce condizione di per se sufficiente a provare l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma”.

L’esigenza di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate era sorta alla luce dell’apparente contraddittorietà delle espressioni utilizzate nella risoluzione della medesima Agenzia, del 17 Agosto scorso (n. 83/E), la quale, ad una prima lettura, sembrava ammettere l’agevolazione in commento anche in assenza di incrementi di produttività ricollegabili alla prestazione svolta in orario notturno; per questo motivo la Conftrasporto ha proposto  un indirizzo interpretativo conforme al dettato normativo, che è stato accolto dall’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che questa agevolazione spetta per un importo massimo di 3.000 € lordi nell’anno 2008, e di 6.000 € lordi negli anni 2009 e 2010, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 € per il 2007, ed a 35.000 € per il 2008 ed il 2009. La misura è stata prorogata anche per il 2011 dall’art.1, comma 47 della Legge di stabilità finanziaria, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale eleva a 40.000 € il limite massimo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2010, oltre il quale la misura non è applicabile.

Gli interessati possono prelevare la richiesta di chiarimenti della Conftrasporto, e la risposta dell’Agenzia delle Entrate ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

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LAV10227

Richiesta chiarimento giuridico

Risoluzione Agenzia delle Entrate