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6 Ottobre 2010Roma, 6 Ottobre 2010
ASS10179
SM
Oggetto: Tavolo tecnico sui controlli committenza – autotrasporto. Incontro presso il Ministero dei Trasporti.
Nella giornata odierna si è svolto un incontro tecnico presso il Ministero dei Trasporti, per discutere dei problemi generati, nei confronti delle imprese di autotrasporto, dall’applicazione della sanzione prevista dal nuovo comma 14 dell’art. 174 del c.d.s, ogniqualvolta l’autista violi le norme sui tempi di guida, pausa e riposo del Reg. U.E 561/2006; sanzione che, ricordiamo, ammonta da € 307 ad € 1228 e che, alla luce della nota del Ministero del Lavoro del 2 Agosto scorso (commentata con la circolare Conftrasporto LAV10148 del 6 Agosto), viene applicata dall’Ispettorato del Lavoro per ogni infrazione alla citata normativa commessa dal conducente.
Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte il Sottosegretario Giachino ed altri autorevoli esponenti dei Ministeri dei Trasporti, Interni e Lavoro, la Conftrasporto ha ribadito la necessità che i Ministeri competenti chiariscano due aspetti essenziali:
1. la predetta sanzione non può essere applicata su strada dall’Agente di Polizia, bensì soltanto dall’Ispettorato del Lavoro a seguito dell’accesso in azienda;
2. occorre evitare ogni automatismo nel comminare la sanzione, obbligando l’Ispettore del Lavoro a prendere in esame una serie di circostanze idonee a dimostrare l’assenza di colpa dell’impresa.
Il rappresentante del Ministero del Lavoro ha informato che, da parte dei Ministeri interessati e d’accordo con il Gabinetto del Ministro, si stanno effettuando dei ragionamenti per rivedere la portata della suddetta circolare del 2 Agosto; nel frattempo, anche con l’intervento della Consulta generale per l’autotrasporto (che ai sensi dell’art.4, lett. e del Dlgvo 284/2005, può elaborare delle proposte in merito alle strategie da seguire nei controlli sull’autotrasporto), saranno individuate le circostanze di cui al precedente punto 2 che, una volta verificate dall’Ispettore del Lavoro, non faranno scattare la sanzione per l’impresa di autotrasporto.
Ci riserviamo di comunicarvi gli ulteriori sviluppi.
Cordiali saluti.
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