LAV10178 – Lavoro. Compensi legati ad incrementi di produttività. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Tunnel del Frejus. Senso unico alternato

5 Ottobre 2010

ASS10179 – Tavolo tecnico sui controlli committenza – autotrasporto. Incontro presso il Ministero dei Trasporti.

6 Ottobre 2010

Tunnel del Frejus. Senso unico alternato

5 Ottobre 2010

ASS10179 – Tavolo tecnico sui controlli committenza – autotrasporto. Incontro presso il Ministero dei Trasporti.

6 Ottobre 2010

Roma, 6 Ottobre 2010

LAV10178
SM

Oggetto: Lavoro. Compensi legati ad incrementi di produttività. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, con due note del 27 Settembre u.s (nn 47 e 48/E), ha fornito dei chiarimenti sull’applicazione dell’imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali, sui compensi erogati per gli incrementi di produttività ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 93/2008, come prorogati fino al 31 Dicembre 2010 dall’art.5 del D.L 185/2008, convertito dalla Legge 28.1.2009, n. 2.

In particolare, le note dell’Agenzia hanno chiarito che l’agevolazione opera anche sull’intero compenso erogato per lavoro notturno (retribuzione ordinaria + maggiorazione), e sulle somme erogate per le prestazioni di lavoro straordinario, a condizione che in entrambi i casi ci sia un collegamento con gli incrementi di produttività, innovazione e efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Come ricordato nella circolare n.47/E, tale collegamento deve essere documentato dall’impresa, ad esempio, attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta. Limitatamente al 2008, l’agevolazione è applicabile al compenso erogato per il lavoro straordinario, anche se non collegato ad incrementi di produttività dell’azienda.
L’agevolazione spetta per un importo massimo di 3.000 € lordi nell’anno 2008, e di 6.000 € lordi negli anni 2009 e 2010, a favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 € per il 2007, ed a 35.000 per il 2008 ed il 2009. La misura è stata prorogata anche per il 2011.

Qualora il datore di lavoro non avesse già applicato la tassazione sostitutiva su questi compensi, la circolare n.48/E afferma che egli dovrà specificare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 a titolo di incrementi di produttività e redditività ovvero (limitatamente al 2008) per il lavoro straordinario slegato ai predetti incrementi; il dipendente potrà recuperare il proprio credito con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.

Cordiali saluti.

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LAV10178