NOR10167 – Codice della strada. Aumento a 68 anni del limite di età per la conduzione di autotreni ed autoarticolati di massa superiore alle 20 ton. D.M. 8 Settembre 2010.

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Roma, 16 Settembre 2010

NOR10167
SM

Oggetto: Codice della strada. Aumento a 68 anni del limite di età per la conduzione di autotreni ed autoarticolati di massa superiore alle 20 ton. D.M. 8 Settembre 2010.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 Settembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei Trasporti dell’8 Settembre 2010, che attua le novità introdotte nell’art. 115 del codice della strada a proposito dell’innalzamento del limite di guida, per la conduzione dei mezzi pesanti. Come si ricorderà, la Legge 127/2010 (art.16, comma 1, lett. b) ha reso possibile l’aumento anno per anno del limite di età di:
– 65 anni, per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 ton. L’età massima può ora arrivare a 68 anni, previo superamento di una visita medica specialistica annuale;
– 60 anni per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone. Il limite di età può essere aumentato fino a 68 anni, sempre dopo aver superato la visita medica annuale di cui al precedente punto.

L’art. 16 della Legge 127/2010 (lett. c) si è occupato anche dei conducenti ultraottantenni, prevedendo il rinnovo biennale della patente a seguito del superamento di una visita medica specialistica, comprovato dal rilascio di un attestato di idoneità.

Il Decreto in commento attua le novità prima elencate, stabilendo che:
– i titolari di patente C in corso di validità che abbiano compiuto 65 anni, possono continuare a guidare gli automezzi prima visti dopo aver superato una visita di controllo annuale presso la Commissione medica locale indicata all’art. 119, comma 4 del c.d.s. L’esito positivo della visita sarà comprovato da un’attestazione che il conducente deve tenere a bordo, insieme alla patente di guida. Se, in occasione di un controllo su strada, l’autista ultrasessantacinquenne non ha con sé questa attestazione, l’agente accertatore procede ad applicare la procedura del comma 7, art. 180; pertanto, viene comminata la sanzione pecuniaria di 38 € con l’invito ad esibire l’attestazione ad un Ufficio di Polizia, nel termine indicato sul verbale. Ricordiamo che quando l’invito di cui sopra non viene rispettato (e quindi l’attestazione non è portata in visione), a quel punto scattano delle conseguenza ben più gravi: il comma 8 dell’art. 180 prevede una s.a.p di 389 € e l’applicazione della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare; in questo caso si tratterebbe di quella prevista dall’art.115 c.d.s. commi 3 e 6, quindi la s.a.p da 78 € a 311 € ed il fermo del veicolo per 30 gg. Naturalmente, l’attestazione non serve a questi soggetti per condurre autocarri,  autotreni ed autoarticolati con massa fino a 20 ton.
– i titolari di patente D che, per sopraggiunti limiti di età, si siano visti declassare la patente da non più di tre anni, potranno ottenere una nuova patente senza svolgimento degli esami, previa esibizione dell’attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione medica locale; diversamente, se il declassamento è avvenuto da più di tre anni, l’Ufficio della Mot. emetterà una nuova patente D e, contestualmente, un provvedimento di revisione della medesima, alla quale il conducente dovrà sottoporsi entro e non oltre 30 gg dal rilascio del titolo.

Infine, il decreto si è occupato di coloro che, avendo compiuto 77 anni ma non ancora gli 80, hanno il titolo di guida in scadenza; ad essi viene offerta la possibilità di ottenere una patente di guida valida fino ad un massimo di tre anni, quando facciano accertare l’idoneità fisica e psichica alla guida dalla Commissione medica locale prevista dall’art. 119 c.d.s; se, invece, fanno eseguire tale accertamento da un medico certificatore (come accade di regola), la validità della patente non può andare oltre la data di compimento degli 80 anni di età.

Il testo del provvedimento è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR10167

Decreto Ministeriale