GOV10146 – Misure urgenti per l’autotrasporto. Conversione del decreto legge n.103 del 2010.

TRI10145 – Scadenze fiscali dal 1° al 16 agosto. Differimento del termine di pagamento tramite F24 al 20 agosto 2010. DPCM 27 luglio 2010.
4 Agosto 2010
Misure urgenti per l’autotrasporto
4 Agosto 2010

Roma,  4 agosto 2010

GOV10146
MQ-SM

Oggetto: Misure urgenti per l’autotrasporto. Conversione del decreto legge n.103 del 2010.

Nella seduta odierna, la Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge il D. L. 103/2010, recante inizialmente norme sul servizio pubblico di trasporto marittimo, nel quale sono state successivamente inserite le disposizioni urgenti per l’autotrasporto, frutto del protocollo d’intesa con il Governo del 17 giugno 2010 (cfr. circolare GOV10116 del 18 giugno 2010), espressamente approvate dal Consiglio dei Ministri il 16 luglio scorso.

Si fa innanzitutto notare che le disposizioni oggi convertite in legge entreranno formalmente in vigore solo dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che preciseremo con successiva circolare), mentre in alcuni casi, anche essi specificati, la loro operatività viene espressamente differita di alcuni mesi.

Si illustra di seguito il contenuto delle disposizioni normative ora varate, che nel loro complesso puntano alla valorizzazione degli accordi di settore fra vettore e committenti ed incidono sulla copertura dei costi minimi di esercizio all’interno del corrispettivo dei servizi di trasporto; consento un’azione diretta del vettore effettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto; prevedono dei tempi massimi ed inderogabili di pagamento (salvo accordi di settore); stabiliscono dei tempi massimi  di attesa per il carico e lo scarico della merce; impongono una verifica sulla regolarità contributiva dei vettori all’atto della stipula dei contratti; danno una migliore definizione della corresponsabilità dei soggetti della filiera del trasporto e contengono anche una specifica disciplina dei pallets.

Con l’articolo 1-bis del decreto legge 103/2010, rubricato “misure urgenti in materia di trasporto stradale”, sono stati attuati due interventi normativi, con la specifica approvazione di sei disposizioni di legge:
1) le modifiche all’articolo 83bis, della legge 133/2008, con:
a. la previsione dell’applicazione dei costi minimi a tutte le prestazioni di trasporto, eccetto quelle effettuate entro il limite dei 100 km. giornalieri;
b. la fissazione di tempi massimi di pagamento dei corrispettivi del trasporto, inderogabili, salvo che con accordi di settore, a 60 giorni;

2) le modifiche al decreto legislativo 286/2005, concernenti principalmente:
a. la determinazione di tempi massimi di attesa al carico ed allo scarico da parte del vettore, superati i quali scatta un indennizzo da parte del committente;
b. una più estesa ed automatica corresponsabilità di tutti i soggetti della filiera per le violazioni commesse dal conducente del vettore al limite di velocità ed al rispetto dei tempi di guida e di riposo;
c. la previsione di un’azione diretta, a favore del vettore, per il pagamento del corrispettivo, nei confronti di tutti i soggetti che hanno ordinato il trasporto;
d. l’introduzione di una particolare disposizione sulla gestione dei pallets da parte del vettore.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 83-BIS

Costi minimi – Con un’importante modifica al comma 4, dell’articolo 83-bis, della legge 133/2008, viene previsto che anche nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta (ai sensi articolo 6, del Decreto 286) si tenga conto dei costi minimi di esercizio, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza.
Detti costi minimi verranno individuati con accordi volontari di settore (tra la maggioranza delle Associazioni dei vettori presenti in Consulta ed una o più organizzazioni associative dei committenti), che dovranno essere stipulati entro 9 mesi dall’entrata in vigore dalle nuova disposizione (cioè entro giungo 2011). Con tali accordi potranno, in caso di contratti di durata o quantità garantite, prevedersi delle deroghe all’applicazione dei costi minimi di esercizio, nonché alle norme in materia di responsabilità condivisa, scheda di trasporto, tempi di pagamento e anche per l’azione diretta del vettore.
Qualora gli accordi volontari non fossero conclusi nel termine dei 9 mesi, alla determinazione dei costi minimi provvederà l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso la Consulta, entro i successivi 30 giorni (luglio 2011). Decorso anche quest’ultimo termine, si applicheranno ai contratti scritti le stesse disposizioni fissate per i contratti non scritti dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 83-bis, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.
Con altri tre commi, aggiuntivi rispetto al descritto comma 4, si è inoltre stabilito che:
– se nella fattura di trasporto viene indicato un importo inferiore a quello dei citati costi minimi, il vettore ha un anno di tempo per richiedere il pagamento della differenza (salvo diversa pattuizione, basata su accordo volontario);
– le disposizioni sui costi minimi non si applicano, in caso di contratto scritto (ai sensi articolo 6, del Decreto 286) ai viaggi effettuati entro il limite dei 100 km. giornalieri (anche qui vengono fatte salve le diverse pattuizioni basate su accordo volontario);
– alla conclusione del contratto, il vettore deve fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali (DURC) di data non anteriore a 3 mesi, da cui risulti il regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Tempi di pagamento – Con una modifica ai commi 12 e 13 del citato articolo 83-bis, viene ora stabilito che il pagamento dei corrispettivo di trasporto debba avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura (che il vettore ha l’obbligo di emettere entro la fine del mese di svolgimento dei trasporti).
A differenza di prima (con tempo di pagamento a 30 giorni), il nuovo termine non è derogabile per volontà delle parti, ma solo mediante i richiamati accordi di settore.
Trascorso inutilmente il termine massimo di pagamento, il vettore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora. Se il mancato pagamento oltrepassa i 90 giorni, al committente si applicano anche le sanzioni di cui al comma 14 dello stesso articolo (esclusione di un anno dai benefici fiscali e previdenziali, esclusione di 6 mesi dall’affidamento pubblico della fornitura di beni o servizi).

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 286/2005

Tempi di carico e scarico – Viene inserito un nuovo articolo, il 6-bis, al Decreto Legislativo 286/2005, con cui si chiarisce che il tempo di attesa del vettore al carico non può essere superiore a 2 ore.
Altrettante due ore vengono previste quale tempo massimo di attesa allo scarico a destinazione.
Superati tali tempi, è dovuto al vettore un indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo, che sarà cura del citato Osservatorio determinare in funzione del costo orario del lavoro e del fermo del veicolo.
L’indennizzo, previsto sia in caso di contratto scritto che non scritto, viene pagato al vettore da parte del committente, che a sua volta ha diritto di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile del maggiore ritardo nel luogo di carico o  in quello di scarico della merce.
Un decreto dirigenziale preciserà le modalità applicative delle disposizioni appena illustrate.
Con gli accordi volontari di settore possono essere stabilite disposizioni diverse e derogatorie rispetto alla norma proposta.

Corresponsabilità vettore-committente – Viene chiarito, con la sostituzione dei commi  4 e 5 dell’articolo 7 del Decreto 286/05, che in caso di trasporto effettuato sulla base di un contratto non scritto (cioè senza gli elementi dell’articolo 6 del citato decreto), le istruzioni sulla corretta esecuzione del trasporto devono trovarsi a bordo del mezzo, contenute all’interno della scheda di trasporto o nella documentazione equivalente o allegate a quella ad essa equipollente, altrimenti scatta la corresponsabilità del vettore e del committente per due tipi di violazioni commesse dal conducente: l’eccesso di velocità ed il superamento dei tempi di guida e di riposo.
Il committente è inoltre tenuto ad indicare, nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente, il numero di iscrizione del vettore all’albo degli autotrasportatori, altrimenti è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.800 euro.
In caso di documentazione equipollente (ad es. la CMR, il documento doganale, ecc…), il committente deve allegare una dichiarazione scritta in cui affermi di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione, da cui risulti il citato numero di iscrizione.
Una pari modifica viene fatta all’articolo 7-bis, per prevedere l’obbligo di indicare il numero d’iscrizione all’albo autotrasportatori nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente o in allegato a quella equipollente.
Sulla procedura di accertamento delle responsabilità condivise viene ora stabilito, con l’intera sostituzione dell’articolo 8 del Decreto 286, che questo viene effettuato direttamente su strada da parte dell’organo accertatore che ha contestato la violazione al conducente.
Tale organo può difatti verificare subito il contenuto delle istruzioni per l’esecuzione del trasporto e stabilire la loro compatibilità con il rispetto della norma violata. Solo in caso di contratto scritto (ai sensi dell’articolo 6, del decreto 286, e quindi con data certa), qualora esso non si trovi a bordo del mezzo, ma vi sia una dichiarazione scritta che ne attesti l’esistenza (sottoscritta dal vettore o dal committente), l’organo accertatore potrà richiedere la sua esibizione. Una volta entrato in possesso di tale contratto (da produrre nei 30 giorni dalla richiesta), l’organo accertatore potrà verificare la sussistenza di eventuali responsabilità nei confronti del committente e del vettore, applicando loro le sanzioni.
Le sanzioni verranno applicate anche in caso di mancata produzione del contratto nei termini fissati dalla richiesta.

Azione diretta – Per garantire il pagamento del corrispettivo al sub-vettore viene stabilito, con l’inserimento di uno specifico articolo 7-ter nel decreto 286, che quest’ultimo ha la possibilità di agire in giudizio per il mancato pagamento della prestazione di trasporto direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.
Questa disposizione vuole raggiungere l’obiettivo, che a prescindere da quanti sono i soggetti che si sono alternati nella filiera del singolo trasporto, viene sempre garantita la possibilità di richiedere il pagamento, citando in causa tutti i soggetti della filiera. Quest’ultima disposizione troverà attuazione solo dopo un anno dalla sua entrata in vigore, quindi da settembre 2011 e potrà essere derogata, esclusivamente, mediante accordi di settore.

Gestione dei pallets – Per porre fine alle numerose questioni sorte negli anni in materia, è stato ora disposto, con il nuovo articolo 11-bis del decreto 286/2005, che il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha nessuno obbligo di gestione e di restituzione dei pallets utilizzati (cioè degli imballaggi o delle unità di carico o movimentazione della merce).
Se il committente e il destinatario della merce si sono accordati per la riconsegna dei pallets, il vettore non risponde del rifiuto di restituzione da parte del destinatario (nemmeno in caso di restituzione di pallets di qualità o numero inferiore rispetto a quanto concordato).
Il vettore ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

Si riporta nel link sotto indicato il testo dell’art. 1-bis del Decreto Legge 103/2010 come convertito in legge.

Cordiali saluti.

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