Roma, 28 luglio 2010
NOR10141
MQ
Oggetto: Carta di qualificazione del conducente (CQC). Corso di formazione iniziale. Visto dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione sugli attestati di frequenza.
Con nota dell’8 luglio 2010, la Direzione Generale Motorizzazione ha precisato che gli attestati di frequenza ai corsi di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC), tanto di durata ordinaria (280 ore) che di durata accelerata (140 ore), devono essere previamente vistati da parte dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione competente, secondo la sede dell’ente di formazione, come indicato dall’articolo 9 del D.M. 16 ottobre 2009 (cfr. circolare NOR 09261 del 9.11.2009) al fine di “….prevenire fenomeni di circolazione di attestati, ai quali non corrisponda l’organizzazione di un corso”.
Ai fini dell’apposizione di detto visto, sarà sufficiente che l’Ufficio MC riporti gli estremi della comunicazione di avvio dei corsi ricevuta dall’ente di formazione, del tipo:
“Corso di formazione iniziale accelerata/ordinaria/integrazione di cui alla comunicazione prot. n. ___ del __/__/____, “con la dicitura ed il timbro dell’ufficio Provinciale di Motorizzazione.
Si riporta nel link sottoindicato la nota ministeriale in esame.
Cordiali saluti.