Roma, 8 Giugno 2010
FIN10104
SM
Oggetto: manovra economica 2010. Decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Commento alle disposizioni di maggior interesse.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 Maggio 2010 (S.O n. 114), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 78 del 31 Maggio 2010 (d’ora in poi Decreto), che contiene misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tra i 56 articoli di cui si compone il provvedimento, ce ne sono alcuni che interessano da vicino l’operatività delle imprese visto che toccano materie di carattere fiscale e contributivo. Di seguito, riportiamo un commento alle norme di maggior interesse.
– Pedaggiamento della rete autostradale Anas (art. 15)
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (31 Maggio u.s), un d.p.c.m. stabilirà criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta dell’Anas, e l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. Nella fase transitoria, a decorrere dal 1 Luglio p.v e comunque non oltre il 31 Dicembre 2011, l’Anas è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di 1 €uro per le classi di pedaggio A (veicoli a due assi con altezza non superiore a 1,3 metri), e B (veicoli a due assi, con altezza superiore a 1,3 metri), e di 2 €uro per le classi di pedaggio 3 (veicoli a tre assi), 4 (veicoli a 4 assi) e 5 (veicoli a 5 o più assi), presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio in concessione, che si connettano con autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell’Anas. Le maggiorazioni di cui sopra non possono comportare un incremento superiore del 25 % del pedaggio altrimenti dovuto.
– Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 20)
L’art. 20 interviene sulle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, previste dall’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D.lgvo 231 del 2007, prevedendo una nuova soglia di 5.000 €uro (rispetto alla precedente, fissata in 12.500 €uro). Pertanto:
a) è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in €uro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 €uro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla menzionata soglia, tali da apparire artificiosamente frazionati. Tuttavia, il trasferimento può essere eseguito mediante banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa (art. 49, comma 1);
b) Gli assegni bancari e postali emessi per importo pari o superiori a 5.000 €uro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, e la clausola di non trasferibilità (art.49, comma 5);
c) Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 €uro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità (art.49, comma 8);
d) Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 €uro (art. 49, comma 12).
e) I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 €uro, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, o sono estinti dal portatore oppure il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente la soglia sopra citata, entro il 30 Giugno 2011.
Le sanzioni (d’ora in avanti s.a.p) previste per l’infrazione delle citate disposizioni, sono le seguenti:
– per le violazioni concernenti le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, la s.a.p. non può essere inferiore nel minimo all’importo di 3.000 €uro;
– per le violazioni relative ad importi superiori a 50.000 €uro, la sanzione minima è aumentata di 5 volte;
– per le violazioni in materia di libretti di risparmio al portatore, per importi superiori a 50.000 €uro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50 %
– Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate (art. 21)
Per combattere le frodi in campo Iva, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità per comunicare in via telematica, alla stessa Agenzia, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a 3.000 €uro.
– Novità in materia di accertamento dei redditi sintetico e di redditometro. (art. 22)
Con effetto dagli accertamenti sui redditi per i quali, alla data del 31 Maggio scorso, era ancora possibile presentare la relativa dichiarazione, la nuove disposizioni prevedono che l’amministrazione finanziaria possa determinare il reddito complessivo del contribuente in forma sintetica, sulla base delle spese sostenute nel corso del periodo di imposta (anziché attraverso elementi e circostanze di fatto certe, come stabilito nella normativa precedente), fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria. L’accertamento da redditometro potrà avvenire sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi della capacità contributiva, che verranno individuati, con periodicità biennale, mediante un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
– Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi e in perdita sistemica (artt. 23 e 24)
La Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e l’Inps effettueranno particolari controlli verso le imprese che cessino l’attività entro un anno dalla data di inizio, nonché nei confronti di quelle che, per più di un periodo di imposta, presentino delle dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale non dovuta a compensi erogati ad amministratori e soci.
– Contrasto di interessi (art. 25)
Dal 1 Luglio 2010, le banche e le poste opereranno una ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici disposti dai committenti per prestazioni o cessioni in ordine alle quali questi ultimi, nelle rispettive dichiarazione dei redditi, beneficino di oneri deducibili o detrazioni di imposta. Gli adempimenti connessi alla misura saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
– Contrasto alle frodi in materia di operazioni intracomunitarie (art. 27)
All’atto della richiesta della partita Iva, nella denuncia di inizio attività l’impresa dovrà comunicare l’intenzione di svolgere operazioni intracomunitarie; tale richiesta potrà essere respinta dal competente Ufficio entro 30 gg dall’attribuzione della partita Iva, trascorsi i quali il soggetto potrà operare con altri Paesi della U.E.. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia indicherà le modalità di diniego e di revoca dell’autorizzazione. Per le imprese già in attività, la norma non prescrive alcun obbligo di comunicazione; in ogni caso, con un provvedimento dell’Agenzia saranno stabiliti criteri e modalità di inclusione in una specifica banca dati, dei soggetti passivi che effettuano dette operazioni.
– Concentrazione della riscossione nell’accertamento (art. 29)
Si tratta di una delle novità più importanti introdotta dal Decreto. In pratica, a partire dagli atti notificati dal 1 Luglio 2011 relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 Dicembre 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva diventano esecutivi all’atto della loro notifica; essi devono contenere l’intimazione a pagare gli importi accertati, ovvero gli importi dovuti a titolo provvisorio (se viene presentato ricorso), entro il termine di presentazione del ricorso, nonché l’avvertenza che trascorsi 30 gg dalla scadenza del termine di pagamento senza che questo sia avvenuto o sia stato proposto ricorso, l’Agenzia delle Entrate invierà i dati agli agenti della riscossione (Equitalia) per l’esecuzione forzata (non è più prevista, quindi, la preventiva notifica della cartella di pagamento). Trascorso un anno dalla notifica dell’avviso, l’espropriazione forzata è preceduta dall’invio di un avviso con l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni.
– INPS. Potenziamento dei processi di riscossione (art.30)
Dal 1 Gennaio 2011, il recupero delle somme dovute all’Inps a qualsiasi titolo (anche a seguito di accertamenti degli uffici) avverrà con la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo; a pena di nullità, l’avviso deve contenere il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, gli importi addebitati e l’avvertenza che, trascorsi 90 gg dalla notifica, l’agente procederà ad esecuzione forzata. La notifica avverrà in via prioritaria tramite posta elettronica certificata o, in alternativa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
– Misure sulle compensazioni (art. 31)
Dal 1 Gennaio 2011, i crediti relativi ad imposte erariali non possono utilizzarsi in compensazione in presenza di debiti erariali di importo superiore a 1.500 €uro, iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento; l’inosservanza del divieto comporta una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. Viene comunque consentito il pagamento, anche parziale, di somme iscritte a ruolo per imposte erariali, avvalendosi di crediti relativi alle stesse imposte.
– Ulteriore sospensione dei versamenti contributivi per il terremoto in Abruzzo (art. 39, commi 1 e 3)
Per i titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo con volume d’affari non superiore a 200.000 €uro, viene prorogata al 15 Dicembre 2010 la scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
– Fiscalità di vantaggio per il Sud (art. 40)
Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possono modificare le aliquote dell’Irap fino ad azzerarle, nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni a beneficio delle nuove attività produttive. Con d.p.c.m, emanato d’intesa con ciascuna delle Regioni che emanino provvedimenti in tal senso, è stabilito il periodo di imposta a partire dal quale si applica quanto sopra.
– Regime fiscale di attrazione europea (art.41)
Alle imprese residenti in uno Stato membro dell’U.E diverso dall’Italia che avviino nel nostro Paese nuove attività economiche, si può applicare la normativa tributaria vigente in uno degli Stati della U.E in luogo di quella italiana. L’attuazione avverrà con decreto del Ministro dell’Economia.
– Decontribuzione premi di produttività (art. 53)
Viene estesa al 2011 la detassazione sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato collegate alla produttività aziendale, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. La disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 €uro lordi e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 €uro.
– Proroga degli acconti Irpef (art. 55, commi 1 e 2)
L’acconto Irpef dovuto per i periodi di imposta 2011 e 2012, è differito nei limiti che saranno fissati con d.p.c.m.
Cordiali saluti.
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