NOR10089 – Codice della strada. Approvazione in Senato del d.d.l di riforma del c.d.s. Commento alle altre disposizioni inserite.

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Roma, 14 Maggio 2010

NOR10089
SM

Oggetto: Codice della strada. Approvazione in Senato del d.d.l di riforma del c.d.s. Commento alle altre disposizioni inserite.

Dopo aver commentato le disposizioni di maggior interesse per la nostra categoria (vedi la circolare Conftrasporto (vedi la circolare NOR10088 dell’11 Maggio 2010), vediamo le altre novità introdotte dal Senato.

Trasporti eccezionali: eliminazione della scorta di Polizia stradale.
L’art. 4 del d.d.l elimina la scorta di Polizia Stradale per i trasporti eccezionali per i quali sussiste tale obbligo, con la conseguenza che l’unica scorta ammessa è quella tecnica.

Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
L’art. 12 del d.d.l modifica l’art. 94 c.d.s ed introduce un nuovo articolo, il 94 bis, allo scopo di combattere le intestazioni fittizie dei veicoli. In pratica, queste norme introducono l’obbligo di annotare preso l’archivio nazionale dei veicoli, qualsiasi mutamento giuridico nell’intestazione o dell’intestatario del mezzo anche se non rientrante nei casi stabiliti al comma 1 del medesimo art. 94, ovvero: il trasferimento di proprietà; la costituzione di usufrutto; la stipulazione di locazione con facoltà di acquisto. Allo stesso modo, il nuovo art. 94 bis prevede che il soggetto responsabile della circolazione del veicolo  debba risultare in modo chiaro dalla carta di circolazione. Le intestazioni simulate comportano una sanzione pecuniaria da 500 € a 2.000 € nei confronti del possessore del mezzo e del proprietario dissimulato, con la cancellazione d’ufficio del veicolo dal PRA. L’applicazione della norma avverrà con uno o più decreti interministeriali.

Divieto di ottenere la patente di guida, per i condannati per spaccio di stupefacenti.
L’art. 19 del d.d.l prevede il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, nei confronti degli spacciatori condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati contro la persona, il patrimonio, o per la violazione di altre disposizioni previste dal T.U sulle tossicodipendenze.

Esame per il riacquisto dei punti della patente.
Si tratta di un cambiamento importante previsto dal comma 1, art. 22 del d.d.l, in base al quale per riottenere i punti persi per tutte le patenti di guida, non basterà più frequentare l’apposito corso: occorrerà superare, invece, una prova d’esame i cui programmi e le modalità di svolgimento verranno fissati con un Decreto del Ministro dei Trasporti, entro 180 gg dall’entrata in vigore della riforma del codice. Questa ulteriore ipotesi di esame si aggiunge a quella già approvata alla Camera dei Deputati per il  conducente che, dopo aver perso 5 punti a seguito della notifica di una prima violazione, commetta in un anno altre due violazioni non contestuali, ognuna delle quali comporti la sottrazione di almeno 5 punti.

Bonus punti per i neopatentati.
Per i neopatentati, fermo restando il raddoppio dei punti per le infrazioni commesse nei primi tre anni dal rilascio del titolo di guida, l’art. 22, comma 2 del d.d.l stabilisce un premio: durante lo stesso triennio, il conducente sarà premiato con l’assegnazione di un punto all’anno (fino ad un massimo di 3), qualora non commetta infrazioni punite con la sottrazione di punti.

Obbligo di dimostrare il non uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, in occasione del primo rilascio della patente.
Nella circolare Conftrasporto NOR10088 dell’11 Maggio 2010 ci siamo già soffermati su questa novità, che intende impedire il conseguimento della patente di guida ai soggetti con problemi di alcol o di droga, rendendo obbligatoria l’esibizione di una certificazione apposita che escluda l’uso di queste sostanze; per i conducenti professionisti, tale certificazione dovrà essere fornita anche in occasione del rinnovo o della revisione della patente. Queste disposizioni verranno attuate con un Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Trasporti e sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio. In questa sede aggiungiamo che ai sensi dell’art. 23, comma 4 del d.d.l, le nuove disposizioni entreranno in vigore: per il primo rilascio della patente, decorsi 12 mesi dall’applicazione del predetto Decreto attuativo; per i conducenti professionisti, nelle ipotesi di revisione o rinnovo della patente, decorsi 6 mesi sempre dal citato Decreto.

Revisione della patente per i conducenti coinvolti in incidenti stradali.
Il Senato ha attenuato la portata della disposizione approvata alla Camera, che prevedeva la revisione della patente per i conducenti coinvolti in sinistri stradali, quando a loro carico fosse stata contestata un’infrazione punita con la sospensione della licenza di guida; il comma 6 dell’art. 23 del d.d.l, nell’introdurre il comma 1 ter all’interno dell’art. 128 del c.d.s, ha limitato questa eventualità ai sinistri con lesioni gravi alle persone.

Adeguamento del testo dell’art. 179 c.d.s, all’introduzione del tachigrafo digitale.
L’art. 31 del d.d.l, al comma 4, adegua la formulazione dell’art. 179 del c.d.s all’introduzione del tachigrafo digitale (risalente oramai al 2006), precisando che le sanzioni del comma 2 dell’art. 179 c.d.s si applicano anche in caso di mancato inserimento della carta del conducente nell’apposito alloggiamento.

Carta di qualificazione del conducente (CQC) – obbligo di tenerla a bordo.
Anche in questo caso, come nel precedente, ci troviamo difronte ad una norma che adegua il testo dell’art. 180 del c.d.s all’introduzione della Carta di qualificazione del conducente, tra i documenti che abilitano alla guida dei mezzi pesanti: l’art. 33, comma 1 del d.d.l obbliga il conducente a portare con sé la CQC, allo stesso modo della patente di guida e dell’ulteriore documentazione prevista al comma 1 dell’art. 180 c.d.s.

Novità sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di droghe.
Il Senato ha confermato l’impianto delle norme introdotte alla Camera. In aggiunta alla novità del licenziamento per giusta causa degli autisti professionisti, ai quali sia stata revocata la patente per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti, le modifiche più interessanti hanno riguardato:
– la possibilità, se non vi è opposizione dell’imputato e salvo che questi non abbia causato un incidente, di sostituire le pene detentive e pecuniarie previste per la guida  in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di droghe, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgvo 274/2000 (vedi art. 34, commi 1 e 3 del d.d.l);
– la modifica del comma 3 dell’art. 186 bis, ovvero della norma dedicata anche ai conducenti dei mezzi pesanti, per effetto della quale le sanzioni per l’ebbrezza meno grave (quella superiore a 0,5 g/l e fino a 0,8 g/l) vengono aumentate di 1/3, mentre quelle per l’ebbrezza più grave (quella superiore a 0.8 g/l) sono incrementate della metà (vedi l’art. 34, comma 2 del d.d.l). Ricordiamo che per i conducenti di mezzi pesanti, la cd tolleranza zero è stata attuata alla Camera dei Deputati anche con l’introduzione della sanzione amministrativa da 155 a 624 €, se sorpresi a guidare con un tasso alcolico inferiore a 0,5 g/l; importi che vengono raddoppiati in caso di incidente stradale.

Aumento delle violazioni che determinano l’aggravante notturna.
Tra le ipotesi che fanno scattare la cd aggravante notturna (aumento di  1/3 delle sanzioni pecuniarie, quando commesse dopo le ore 22 e prima delle 7), l’art. 36 del d.d.l vi include l’ebbrezza meno grave di cui alla lettera a) dell’art. 186 (ebbrezza superiore a 0,5 g/l e fino a 0,8 g/l) e dall’art. 186 bis (ebbrezza fino a 0,5 g/l). Ricordiamo che nelle altre fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti, l’incremento della sanzione può andare da un terzo alla metà.

Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni.
L’art. 37 del d.d.l riscrive il comma 1, art. 200 del c.d.s, precisando in maniera inequivocabile che nelle ipotesi stabilite al comma 1 bis, art. 201 del c.d.s, non occorre la contestazione immediata. In proposito, l’art. 38 del d.d.l ha provveduto ad ampliare le predette ipotesi, facendovi rientrare le violazioni dei seguenti articoli del c.d.s: 141 (velocità adeguata) 143 commi 11 e 12 (circolazione contromano), 146 (violazione segnaletica stradale), 170 (circolazione sui veicoli a due ruote), 171 (uso del casco protettivo sulle due ruote), 213 (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro), 214 (circolazione con veicolo sottoposto a fermo). In questi casi l’accertamento è valido anche se l’agente non si trovava sul posto,  purché sia stato eseguito con apparecchiature debitamente omologate.
Tornando all’art. 37 del d.d.l, esso precisa che il verbale può essere redatto anche con l’ausilio di mezzi informatici, stabilendo inoltre che al suo interno deve comparire una sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione de trasgressore e la targa del mezzo con cui è stata commessa l’infrazione.

Termini per la notifica del verbale di accertamento.
L’art. 38 del d.d.l, con una modifica dell’art. 201 del c.d.s, riduce sensibilmente il periodo entro cui l’organo accertatore, in caso di contestazione differita, deve notificare il verbale di accertamento a pena di invalidità: dai 150 giorni della versione attuale si passerà a soli 60 giorni, il ché obbligherà le amministrazioni a dotarsi di strutture adeguate se non vogliono correre il rischio di vedersi annullare gli accertamenti  eseguiti. In caso di contestazione immediata, il termine per la notifica del verbale all’obbligato in solido è di 90 gg; ciò lascia perplessi tenuto conto che una volta eseguita la contestazione immediata, l’individuazione dell’obbligato in solido non dovrebbe presentare difficoltà tali da giustificare la previsione, rispetto alla contestazione differita, di un mese di tempo in più per la notifica del verbale.
I nuovi termini scatteranno per le infrazioni commesse dopo l’entrata in vigore della Legge di modifica del c.d.s.
Sempre in tema di impugnazioni del verbale, il termine per ricorrere davanti al Giudice di Pace resta fissato in 60 giorni.

Agevolazione per i conducenti stranieri, dipendenti di imprese italiane, titolari di patenti non convertibili.
 L’art. 52 del d.d.l introduce un’agevolazione per gli autisti stranieri dipendenti di imprese italiane di autotrasporto di cose o persone, in possesso di cqc rilasciata in Italia dietro esibizione della loro patente estera non convertibile, che risiedano in Italia da oltre un anno; costoro, in deroga ai criteri di prodeuticità previsti all’art. 116, comma 6 del c.d.s, possono conseguire la patente corrispondente alle categoria del titolo di guida estera posseduto. Lo stesso meccanismo si applica anche ai titolari di patente rilasciata da uno Stato U.E, dietro conversione di un titolo di guida estero non convertibile in Italia.

Divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade.
L’art. 54 del d.d.l vieta la somministrazione di bevande alcoliche e la vendita per asporto di superalcolici in autostrada, rispettivamente, dalle ore 2 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 6; per il primo caso, la sanzione prevista va da €. 3500 ad €. 10500, mentre nel secondo va da 2500 a 7000 €uro.

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Fin qui le norme più interessanti introdotte dal Senato. All’interno del d.d.l si possono trovare, tuttavia, anche disposizioni che sembrano obbedire più a ragionamenti demagogici e ad interessi di parte, piuttosto che alla concreta tutela degli utenti della strada. Molte di queste disposizioni, con ogni probabilità, resteranno sulla carta perché di impossibile applicazione. Vediamone qualcuna:

Velocità di circolazione dei ciclomotori.
Per i ciclomotori con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri, l’art. 28 del d.d.l prescrive che la velocità di circolazione non possa superare i 60 Km/h o, sulle strade dove il limite minimo di velocità è superiore, quest’ultimo limite. Probabilmente le forze di Polizie dovranno dotarsi di un metro per misurare la statura del bambino, prima di comminare la sanzione per eccesso di velocità…

Attraversamenti pedonali.
L’art. 35 del d.d.l , di modifica del comma 1 dell’art. 191 del c.d.s, obbliga gli automobilisti a rallentare e, all’occorrenza, a fermarsi in presenza di pedoni che si “accingono” ad attraversare le strisce pedonali. Rispetto alla formulazione attuale si tratta di una modifica non irrilevante, giacché, attualmente, occorre dare la precedenza al pedone quando questi ha già iniziato a transitare sulle strisce; le nuove norme, invece, costringeranno gli automobilisti a fermarsi addirittura prima che il pedone impegni le strisce quando, ad esempio, questi si trovi ancora sul marciapiede ma abbia fatto intendere di voler attraversare la strada.

Pagamento rateizzato delle sanzioni pecuniarie.
L’art. 40 del d.d.l prevede la possibilità di pagare a rate le violazioni accertate con uno stesso verbale, di importo superiore ai 200 €, a beneficio dei titolari di redditi non superiori a 10.628,16. Ad un primo sguardo, la procedura per l’attivazione di questo beneficio sembra alquanto complicata e, in ogni caso, l’entrata in vigore è subordinata all’emanazione di un decreto che, vista la quantità dei Ministeri coinvolti (ben 5, ovvero gli Interni, l’Economia, il Lavoro, Salute, Trasporti), presumibilmente  non giungerà a breve.

Permesso di guida ad ore.
L’art. 44 del d.d.l prevede una modifica dell’art. 218 del c.d.s che introduce il permesso di guida ad ore per i conducenti che si siano visti sospendere la patente, a condizione che non abbiano causato un incidente stradale. In pratica, entro 5 gg dal ritiro del titolo di guida, costoro possono fare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida in determinate fasce orarie, di durata non superiore alle 3 ore al giorno. La richiesta può essere motivata dalla difficoltà di raggiungere il posto di lavoro con mezzi alternativi all’auto, o con l’esistenza di una fattispecie che darebbe diritto alle agevolazioni della Legge 104/1992. Se la domanda viene accolta, la sospensione viene aumentata di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali è stata autorizzata la guida. Anche in questo caso i controlli sul rispetto della deroga appaiono molto difficili, per cui è prevedibile che sulle strade si troveranno a circolare un certo numero di soggetti, privati della patente perché hanno commesso delle infrazioni di una certa gravità, anche al di là del limite impostogli delle tre ore.

Gestori di locali di intrattenimento –  obbligo di dotarsi dell’etilometro.
I titolari ed i gestori di locali in cui si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento, dovranno dotarsi dei cd “precursori”, ovvero di mini etilometri da mettere a disposizione dei propri clienti che, dopo l’assunzione di alcol, desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida. Anche questa norma sembra rispondere a delle finalità di facciata piuttosto che ad esigenze concrete, giacché obbliga i gestori dei locali ad un ruolo che gli è estraneo (quello di controllore), senza che da ciò possano derivare dei benefici concreti alla sicurezza sulle strade; infatti, nessuna norma  può escludere che il conducente, uscito sobrio da un locale, possa ubriacarsi mentre si trova in macchina bevendo, magari, degli alcolici che si è procurato in precedenza!..

Mutamento della titolarità del mezzo e leasing – nuovi adempimenti legati alla carta di circolazione.
Si tratta di una disposizione inserita alla Camera dei Deputati, e confermata dal Senato all’art. 11 del d.d.l., che rischia di aggravare le formalità burocratiche in danno alle persone fisiche ed alle imprese: le nuove norme, infatti, stabiliscono che nei casi di trasferimento di proprietà,  costituzione di usufrutto o  stipulazione di un contratto di leasing, i soggetti devono chiedere il rilascio  di un duplicato della carta di circolazione. L’aggiornamento del libretto resterà in vigore per i mutamenti di residenza o di sede (per le persone giuridiche). L’applicazione di questa novità avverrà gradualmente: a partire dal sesto mese successivo all’entrata in vigore di un Regolamento attuativo che, a sua volta, deve adottarsi entro 12 mesi dall’entrata a regime delle modifiche al c.d.s. Nondimeno il giudizio della Conftrasporto resta critico giacché le nuove disposizioni si risolveranno in un aggravio per le nostre imprese, sia in termini di costi che di perdite di tempo per ottemperare alle nuove formalità.

Cordiali saluti

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NOR10089