LAV10063 – Contratti d’appalto. Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore. Rilascio del DURC a vantaggio del debitore in solido. Chiarimenti del Ministero del Lavoro.

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Roma, 7 Aprile 2010

LAV10063
SM

Oggetto: Contratti d’appalto. Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore. Rilascio del DURC a vantaggio del debitore in solido. Chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Lo scorso 2 Aprile il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello, ha emanato un interessante chiarimento in materia di contratti di appalto, che ha riguardato:
1. l’applicazione della regola della responsabilità in solido tra il committente, l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, per il pagamento delle retribuzioni, il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a vantaggio dei lavoratori occupati nell’esecuzione del contratto.
2. Il rilascio del D.U.R.C a favore del debitore in solido nell’ambito di un contratto di appalto (o subappalto), che sia in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali.

Quanto al primo punto, la responsabilità in solido è stata prevista nel quadro della riforma del mercato del lavoro introdotta dalla cd. Legge Biagi (art.29, comma 2 del D.lgvo 276/2003), e riguarda i trattamenti retributivi e previdenziali dovuti al lavoratore in dipendenza dell’appalto o del subappalto; essa deve essere fatta valere dall’interessato entro un termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto. Inoltre, per i lavoratori impiegati nell’esecuzione di un subappalto, l’art. 35, comma 28, del Decreto Legge 223/2006  e ss. modifiche (convertito in Legge 248/2006 – vedi in ultimo la circolare Conftrasporto NOR08137 del 23 Giugno 2008), ha stabilito la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il Ministero ha precisato che la predetta responsabilità in solido si applica limitatamente ai trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, nonché alle somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) ed a quelle per le sanzioni civili; ciò in quanto, secondo il Ministero, queste somme sono strettamente connesse con gli importi dovuti. Diversamente – prosegue il Ministero – la solidarietà non si applica ad altri tipi di sanzioni e/o oneri accessori, tranne i casi previsti dalla Legge (vedi, ad esempio, l’ipotesi prevista dalla Legge 689/1981 per il pagamento delle sanzioni amministrative). Inoltre, la responsabilità in solido non si applica alle sanzioni riconducibili ad un inadempimento nei confronti della P.A.

Per quanto concerne il secondo punto, il Ministero ha affermato che il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi da parte dell’obbligato principale, non preclude il rilascio del D.U.R.C a favore del debitore in solido che sia in regola con la propria posizione contributiva.

Cordiali saluti.

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LAV10063