FIS10055 – Accise 2009. Presentazione della domanda di recupero agli Uffici delle Dogane entro il prossimo 30 Giugno.

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Roma, 24 Marzo 2010

FIS10055
SM

Oggetto: Accise 2009. Presentazione della domanda di recupero agli Uffici delle Dogane entro il prossimo 30 Giugno.

L’Agenzia delle Dogane ha informato che per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati nel 2009 sui veicoli di massa pari o superiore alle 7,5 ton, le imprese di autotrasporto  possono richiedere il rimborso delle accise fino al prossimo 30 Giugno,  presentando un’apposita domanda al competente Ufficio delle Dogane; ciò è avvenuto con una nota del 19 Marzo 2010, diffusa dall’Agenzia in data odierna, che gli interessati possono prelevare dall’apposito link in calce alla circolare (allegato 1).

La misura del rimborso è identica a quella del 2008, ammontando quindi ad €. 19,78609/1.000 litri di gasolio (1,978609 centesimi al litro); peraltro, la nota conferma l’esclusione dal beneficio dei consumi di gasolio sui veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton, tenuto conto che la Commissione U.E non si è ancora pronunciata sulla richiesta di farli rientrare nella misura, avanzata dal nostro Paese (ricordiamo che, attualmente, questi consumi non danno titolo al recupero delle accise in virtù dell’art. 7 della direttiva U.E 2003/96  sulla tassazione dei prodotti energetici, recepita dall’Italia con il D.lgvo 26/2007).

Per quanto concerne l’utilizzo del credito in compensazione, dopo aver ricordato che il codice tributo da evidenziare sul modello F24 è rimasto immutato (6740), la nota delle Dogane richiama l’attenzione sul rispetto del limite annuale alle compensazioni dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, introdotto dalla Finanziaria del 2008 (Legge 244 del 24.12.2007, art.1, comma 53); limite in base al quale tali crediti sono compensabili fino all’importo massimo di 250.000 €uro annui, con possibilità di utilizzare l’intera eccedenza a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata (per un approfondimento, vedi la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/DF, del 3 Aprile 2008, disponibile in allegato – all. 2 – all’apposito link sottostante).
Peraltro, occorre tener conto che la nota in commento: da un lato, conferma che ai sensi del D.P.R 277 del 9 Giugno 2000 (sulle procedure per ottenere il rimborso delle accise), l’utilizzo in compensazione del credito è consentito solamente entro l’anno solare in cui è sorto (quindi, entro il 31 Dicembre); dall’altro evidenzia che per le eventuali eccedenze non compensate entro la fine di quest’anno, occorre chiederne il rimborso agli Uffici dell’Agenzia, al più tardi, entro il 30 Giugno 2011. Pertanto, una volta sorto, consigliamo alle imprese di avvalersi del credito di imposta per le accise entro il mese di Dicembre p.v, con precedenza rispetto agli altri crediti di imposta per i quali le singole leggi istitutive non prevedano limiti di tempo per la loro fruizione in compensazione.  

Al seguente link:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Agenzia/Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/Benefici+gasolio+autotrazione+2009/ ;
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il modello, il software per la compilazione in formato elettronico e la stampa, ai fini della consegna al competente Ufficio delle Dogane entro il prossimo 30 Giugno insieme ai dati salvati su un supporto informatico (floppy disk o cd rom); peraltro, la nota comunica che a partire dal prossimo mese di Aprile sarà possibile  l’invio telematico del modello.

Cordiali saluti.

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