NOR14279 – CQC. Rinnovo quinquennale con decorrenza dalla richiesta alla Motorizzazione.
4 Settembre 2014
Traforo del Frejus
4 Settembre 2014

La Corte di Giustizia UE , con sentenza del 4 settembre 2014 indirizzata al TAR del Lazio – che aveva sollevato specifica pregiudiziale in merito – ha ritenuto che i costi minimi di  esercizio determinati dall’Osservatorio non sono compatibili con le norme del trattato UE sulla concorrenza,  con il seguente dispositivo:

“L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati.”

In merito, occorre osservare che la decisione della Corte di Giustizia si fonda sulle considerazioni che un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati (l’Osservatorio) non può determinare parametri economici in quanto non viene soddisfatto il principio che i costi vengano determinati nel rispetto di criteri di interessi pubblico definiti dalla legge.    

E’ opportuno evidenziare che l’attuale normativa sui costi minimi ha risolto questi aspetti, eliminando l’Osservatorio e conferendo, da oltre due anni, il compito di fissare i predetti costi al Ministero del  Trasporti.