SPE10048 – A.D.R 2009. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo di recepimento dell’accordo sul trasporto su strada di merci pericolose.

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11 Marzo 2010
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12 Marzo 2010

Roma, 12 Marzo 2010

SPE10048
SM

Oggetto:  A.D.R 2009. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo di recepimento  dell’accordo sul trasporto su strada di merci pericolose.

Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 Marzo 2010 è stato pubblicato il D.lgvo del 27 Gennaio 2010, n. 35. (d’ora in avanti Decreto, il cui testo è disponibile nel link sottostante), in vigore da oggi, il quale recepisce in Italia la direttiva 2008/68 sul trasporto delle merci pericolose che include l’A.D.R 2009, il RID (sul trasporto ferroviario) e l’ADN (sul trasporto per via navigabile interna). Con la pubblicazione del Decreto, diventa ufficialmente operativa la versione 2009 dell’A.D.R anche per i trasporti nazionali; quindi, le imprese di autotrasporto dovranno attenersi scrupolosamente alle novità stabilite nell’Accordo, tra le quali ricordiamo quella legata alle istruzioni scritte al conducente che, con l’edizione 2009, non vengono più fornite dallo speditore bensì dal trasportatore. In ogni caso, le novità dell’A.D.R. 2009 sono state approfondite con la circolare Conftrasporto SPE09022 del 26 Gennaio 2009, alla quale si fa rinvio per tutti gli approfondimenti del caso.
Prima di addentrarci nell’esame del Decreto, vi informiamo che lo stesso non contiene le norme per consentire la circolazione in Italia dei veicoli cisterna più anziani, in esenzione dall’obbligo di montaggio dell’A.B.S e del rallentatore; queste norme sono state inserite in uno specifico Decreto ministeriale che, da notizia apprese per le vie brevi, sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, ci riserviamo di tornare sull’argomento con una nota a parte, una volta che il D.M. sarà approdato in Gazzetta.
Occupandoci ora del contenuto del Decreto, ed in particolare della parte relativa al trasporto su strada, l’art.6 introduce alcune modifiche ed integrazioni al testo dell’art. 168 c.d.s, ed in particolare:
– il nuovo comma 2 prevede che gli allegati all’ADR, come recepiti nel nostro ordinamento, disciplinino il trasporto di merci pericolose su strada e le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico  ed allo stivaggio sui veicoli stradali.
– Il comma 4 (in attuazione dell’art. 5 della direttiva comunitaria) stabilisce che con decreto del Ministro dei Trasporti (da concertare con i Ministri dell’Interno, dell’ambiente e dello sviluppo economico), possano introdursi norme più rigorose per il trasporto delle merci pericolose sul territorio italiano, per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto. Il provvedimento andrà notificato alla Commissione U.E e, in ogni caso, non potrà stabilire requisiti più severi relativamente alle caratteristiche costruttive dei mezzi.
– Il comma 4 bis (che recepisce il paragrafo 5, art. 6 della direttiva) stabilisce che, in via straordinaria, il Ministro dei Trasporti (di concerto con i dicasteri della salute, degli interni e dell’ambiente) possa autorizzare trasporti di merci pericolose proibiti dall’ADR o da eseguire in condizioni diverse da quelle prescritte da tale Accordo.
– Il comma 6 si occupa delle deroghe alle disposizioni dell’ADR, per i trasporti:
• di piccole quantità di merce in ambito nazionale, purché diverse dalle materie a media o alta radioattività;
• di merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.
Queste deroghe potranno concedersi con provvedimento (da notificare alla Commissione U.E per l’autorizzazione) del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministeri dell’Interno, della salute e dell’ambiente, a condizione che non pregiudichino la sicurezza.
– Ai commi  9, 9 bis e 9 ter dell’art. 168, dove sono stati eliminati tutti i riferimenti ivi contenuti ai provvedimenti ministeriali (alla luce del nuovo comma 2). Il Decreto non ha modificato gli importi delle sanzioni in vigore da qualche anno. Pertanto:
„« la violazione del comma 9 (sull’idoneità tecnica dei veicoli e delle cisterne, sui dispositivi di equipaggiamento e protezione dei mezzi, sulle etichette di pericolo e sugli imballaggi) viene punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (s.a.p.) da €.373 a €.1498 e (ed è questa una novità introdotta dal Decreto), se riconducibile alle responsabilità del trasportatore previste dall’A.D.R o del conducente, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida dell’autista e della carta di circolazione del mezzo da due a sei mesi. Pertanto, grazie alla novità segnalata in grassetto, la sanzione accessoria non sarà applicabile quando l’infrazione sia riconducibile ad istruzioni fornite da terzi, in particolare dalla committenza .
„« La violazione del comma 9 bis (dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti; compilazione e tenuta dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza) con una s.a.p da € 373 ad €. 1498;
„« La violazione del comma 9 ter (infrazione delle altre condizioni di trasporto) con una s.a.p da €. 150 ad €. 599.
La violazione delle norme più rigorose che verranno eventualmente introdotte ai sensi del comma 4 dell’art. 168, viene punita con la sanzione più elevata da €. 1842 ad €. 7369, mentre la sanzione accessoria è quella prima descritta del nuovo comma 9.
Infine, è interessante notare il significato che la relazione di accompagnamento del Decreto Legislativo assegna al rinvio  alle disposizioni del comma 9, art. 167 del c.d.s in materia di sovraccarico, contenuto al comma 10 dell’art. 168: nella relazione si legge che da questo rinvio deve ricavarsi una responsabilità oggettiva del committente, per i trasporti eseguiti per suo conto esclusivo.

In merito al R.I.D (sul trasporto per ferrovia), il Decreto Legislativo si segnala per aver modificato l’impianto sanzionatorio legato al trasporto su ferrovia che, fino ad oggi, era rappresentato dall’art. 35 del D.P.R 753 del 1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. Rispetto alla precedente formulazione (che sanzionava “l’inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci…, ovvero l’omessa denuncia del loro trasporto o deposito…. con l’ammenda da £. 100.000 a £. 1.000.000 o con l’arresto fino a due mesi….”), il provvedimento introduce nuove fattispecie che danno luogo ad un generale inasprimento delle sanzioni legate a questa modalità di trasporto.  Lo stesso è avvenuto anche per l’A.D.N con la differenza che per quest’ultima modalità di trasporto, le nuove disposizioni saranno efficaci soltanto dal 1 Luglio 2011.

Il Decreto interviene anche sulla figura del Consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose, disciplinata fin’ora dal Decreto Legislativo 40 del 4 Febbraio 2000, che viene ora abrogato dall’art. 14, lett. c) del provvedimento in esame, limitatamente alle disposizioni in contrasto. Gli artt. 11 e 12 del Decreto in commento dettano una nuova disciplina di questa figura, relativamente ai seguenti aspetti:
– Obbligo di nomina ed eventuali esenzioni.
L’art. 11 comma 2 riprende la formulazione del capitolo 1.8.3.1 dell’ADR, obbligando alla nomina del Consulente per la sicurezza, “il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti”. La mancata nomina di questa figura comporta, nei confronti del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria da 6.000 a 36.000 €uro (art.12, comma 1). Tale nomina deve essere comunicata entro 15 gg all’Ufficio periferico della Motorizzazione in cui si trova la sede dell’impresa, a pena di una sanzione nei confronti del legale rappresentante da un minimo di 2.000 ad un massimo di 12.000 €uro (art. 12, comma 2). Eventuali deroghe all’obbligo di designare questa figura potranno introdursi  con specifici provvedimenti ministeriali, nel rispetto di quanto stabilito al capitolo 1.8.3.2 che circoscrive queste deroghe: a) al trasporto in quantità limitata per unità di veicolo; b) al trasporto nazionale di merci pericolose svolto occasionalmente, oppure allo svolgimento di operazioni di carico o scarico connesse a questi trasporti, che presentino un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi. E’ opportuno evidenziare che fino all’emanazione dei suddetti provvedimenti, le deroghe indicate nelle disposizioni attuative del D.lgvo 40/2000 continuano ad essere efficaci, ove compatibili (art.11, comma 14).

– Compiti del Consulente
Sono individuati ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 11. In particolare egli:
– entro 60 gg dalla nomina, deve redigere una relazione (da consegnare al legale rappresentante dell’impresa che, a sua volta, la conserva per 5 anni), in cui evidenzia quelle modifiche strutturali o procedurali atte a garantire il rispetto della normativa sul trasporto, sul carico e lo scarico delle merci pericolose.  La stessa relazione viene poi redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta si modifichino  le norme, le prassi e le procedure poste alla base della relazione. Al Consulente che non provveda a questo compito, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 4000 ad un massimo di 24.000 €uro (art.12, comma 3). Sempre per il Consulente è stata prevista una sanzione da un minimo di 2.000€ ad un massimo di 12.000 € per l’inosservanza degli obblighi previsti al comma 5 dell’art.11 (connessi, presumibilmente, alla corretta compilazione della relazione), e, come vedremo meglio nel prossimo punto, al comma 7 sulla trasmissione della relazione di incidente entro 45 gg dal sinistro; lo stesso importo è stato previsto per il rappresentante legale che non conservi la relazione per 5 anni.
– Come detto, in presenza di un incidente conforme a quanto descritto nel capitolo 1.8.3.6 dell’ADR, il consulente deve redigere la relazione di incidente ed inviarla, entro 45 gg dall’evento, al rappresentante legale dell’impresa e, per il tramite degli Uffici periferici del dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti, allo stesso Dipartimento  ed al Ministero dell’Interno (Dipartimento Vigili del Fuoco). La violazione di quest’obbligo è anch’essa sanzionata  con una somma da un minimo di 2.000 ad un massimo di 12.000 €uro.

– Esami per il conseguimento del certificato di formazione professionale per il consulente.
Per quanto concerne gli esami per il conseguimento del Certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza, le disposizioni applicative dovranno decidersi con un decreto del Ministro dei Trasporti (art.11, comma 10); anche in questo caso, fino all’emanazione di tale decreto continueranno ad applicarsi  le attuali disposizioni in materia (art. 11, comma 14).

Cordiali saluti.

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Decreto Legislativo