Roma, 1 Marzo 2010
NOR10044
SM
Oggetto: conversione in Legge del Decreto Legge 194 del 30.12.2009 (cd mille proroghe). Misure di interesse per l’autotrasporto.
Sul Supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 Febbraio 2010, è stata pubblicata la Legge n. 25 del 26 Febbraio u.s, di conversione del Decreto Legge n.194 del 30 Dicembre 2009 (cd milleproroghe).
Nel corso dell’iter di conversione in Legge, il Parlamento ha introdotto alcune disposizioni che interessano da vicino l’autotrasporto di cose. In particolare, una novità che avevamo già anticipato con la circolare Conftrasporto INA10032 del 12 Febbraio, riguarda lo spostamento al 16 Aprile p.v del termine ultimo per il pagamento dei premi Inail dovuti per gli autisti dipendenti, relativi all’autoliquidazione 2009/2010; peraltro, entro questa nuova data (fissata nel comma 7 septies, art. 5 del milleproroghe), è attesa un’ulteriore diminuzione dei tassi di premio applicati alle imprese di autotrasporto, in virtù dello stanziamento previsto per questa misura dalla Legge Finanziaria per il 2010 (Legge 191/2009).
Un’altra novità introdotta nella conversione in Legge, riguarda la proroga del termine previsto dal D.M. 161/2005, per l’adeguamento ai requisiti fissati dal Decreto Legislativo 395/2000 e ss modifiche, per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi. Com’è noto, per le imprese già iscritte all’albo alla data del 16 agosto 2005, che esercitano l’attività di autotrasporto esclusivamente con le tipologie di veicoli indicate ai commi 2 e 3, art. 1 del d.m. 198/1991 (mezzi di portata utile non superiore a 3,5 ton o di massa non superiore a 6 ton; autobetoniere; autospurghi; veicoli utilizzati nell’ambito del trasporto di rifiuti solidi urbani), il milleproroghe dello scorso anno (d.l 207/2008) concedeva tempo fino al 17 Agosto 2010 per adeguarsi ai requisiti di onorabilità, capacità professionale e finanziaria contenuti nel predetto D.lgvo. Ora, il provvedimento in esame (art. 5, comma 7 quinquies) assegna al Governo il compito di differire ulteriormente la suddetta scadenza al 4 Dicembre 2011, data a partire dalla quale si applicherà la nuova normativa comunitaria sull’accesso alla professione, contenuta nel Regolamento C.E n. 1071/2009. La formulazione della norma non autorizza a ritenere che la proroga sia già efficace: ciò avverrà soltanto dal momento in cui il Governo avrà emesso uno specifico provvedimento che, presumibilmente, si occuperà anche di altri aspetti legati all’attuazione della nuova disciplina comunitaria sull’accesso.
Sempre in tema di autotrasporto di cose, segnaliamo anche il comma 7 octies, art. 5 del milleproroghe, nel quale è stabilito che fino al 30 Settembre p.v i fondi residuati dall’incentivo per le autostrade del mare (cd. ecobonus), possano destinarsi ad interventi di sostegno del combinato ferroviario.
Infine, per quanto concerne il trasporto di persone, l’art.5, comma 3 del milleproroghe rinvia fino al 31 Marzo 2010 la sospensione dell’efficacia delle modifiche delle disposizioni sul servizio taxi e noleggio con conducente, contenute nell’art.29, comma 1 quater del Decreto Legge 207/2008.
Cordiali saluti.
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