NOR10019 – Nuova attestazione di attività svolte dai conducenti di mezzi pesanti. Chiarimento congiunto dei Ministeri dei Trasporti e degli Interni.

Gli autisti drogati? Mostriamoli in tv, ma soprattutto licenziamoli

26 Gennaio 2010

LAV10020 – Lavoro. Proroga del termine transitorio per il nulla osta all’assunzione di lavoratori rumeni e bulgari.

27 Gennaio 2010

Gli autisti drogati? Mostriamoli in tv, ma soprattutto licenziamoli

26 Gennaio 2010

LAV10020 – Lavoro. Proroga del termine transitorio per il nulla osta all’assunzione di lavoratori rumeni e bulgari.

27 Gennaio 2010

Roma, 27 Gennaio 2010

NOR10019
SM

Oggetto: nuova attestazione di attività svolte dai conducenti di mezzi pesanti. Chiarimento congiunto dei Ministeri dei Trasporti e degli Interni.

Dalla fine del mese di Dicembre scorso è in vigore il nuovo modello di attestazione dell’attività svolta dai conducenti dei mezzi pesanti, introdotto dalla decisione della Commissione U.E del 14 Dicembre 2009 in sostituzione della precedente del 12 Aprile 2007 (vedi la circolare Conftrasporto NOR09243 del 18 Dicembre 2009). Com’è noto, il modello va utilizzato per motivare la mancanza, a bordo del veicolo, delle registrazioni dei tempi di guida e di riposo dell’autista degli ultimi 28 giorni, quando siano riconducibili ad uno degli eventi riportati sul medesimo modello ai punti dal 14 al 19, ovvero:

– 14 era assente  per malattia;
– 15 era in ferie;
– 16 era in congedo o in recupero;
– 17 era alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006 o dell’accordo AETS;
– 18 eseguiva un lavoro diverso dalla guida;
– 19 era disponibile

I Ministeri dei Trasporti e degli Interni sono intervenuti sull’argomento con una circolare del 20 Gennaio, nella quale hanno fornito dei chiarimenti sulle informazioni da registrare nel modello e riepilogato le sanzioni per la tenuta irregolare del medesimo.

La circolare evidenzia che il modello è stato modificato con l’inserimento di informazioni e campi ulteriori, “in modo che il conducente professionale possa essere in grado di documentare altre attività, diverse dalla guida, a cui può essere adibito”; infatti, prosegue la nota, detto modello va utilizzato anche “per documentare ulteriori e diversi periodi di assenza (per congedo o recupero), nonché lo svolgimento di alcune specifiche attività lavorative non altrimenti registrabili dall’apparecchio di controllo in quanto il lavoratore mobile esegue un lavoro diverso dalla guida, ovvero si trova in posizione di disponibilità, in attesa di essere chiamato a condurre un veicolo”.

Il passo della circolare appena riportato evidenzia, dunque, che le ulteriori informazioni da inserire nel modello sono rappresentate esclusivamente dai periodi di assenza dovuti a congedo o recupero (punto 16), dalle specifiche attività lavorative diverse dalla guida (punto 18) e dai tempi di disponibilità  (punto 19, secondo l’accezione – sembrerebbe – contenuta nel D.lgvo 234/2007, art.3, comma 1 lett. b, di recepimento della direttiva U.E 2002/15 sull’orario di lavoro degli autisti(*)), relativi agli ultimi 28 giorni; ulteriori eventi che, durante questo periodo, possono aver determinato l’assenza di registrazioni dei tempi di guida e di riposo, non possono trovare spazio nella modulistica.

La circolare evidenzia che nei casi di sospensione o di interruzione del rapporto di lavoro dovuta, ad esempio, a cassa integrazione, sciopero o serrata, queste circostanze andranno indicate barrando la casella n. 16 (congedo o recupero). Limitatamente ai trasporti eseguiti in Italia, nelle ipotesi appena viste di cassa integrazione, sciopero o serrata, la compilazione del modello rimane facoltativa; in questi casi, a bordo del mezzo dovrà trovarsi la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata dagli enti previdenziali. Questa agevolazione per i trasporti nazionali, seppur apprezzabile nelle intenzioni, lascia tuttavia qualche dubbio sotto il profilo giuridico, dal momento che non sembra trovare fondamento né all’interno del D.lgvo 144/2008 in materia di controlli sui tempi di guida e di riposo, né nelle decisioni comunitarie che hanno istituito il modello,

Quanto all’aspetto sanzionatorio, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 9, comma 4, del sopra citato D.gvo 144/2008 (da un minimo di 143 € ad un massimo di 570 €), si applica:
– al conducente che non è in grado di esibire il modello al momento del controllo su strada;
– all’impresa che non conserva il modulo per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
Queste violazioni, sebbene non contenute nel codice della strada, rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo VI dello stesso Codice (artt dal 194 al 224 bis).
La mancanza del modulo su strada e nei locali dell’impresa, oltre a determinare la sanzione appena vista, fa scattare la procedura dell’art. 180, comma 8 del c.d.s: pertanto, il lavoratore o l’impresa sono invitati ad esibire il modello nei 30 giorni successivi, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma appena citata (da un minimo di 389 € ad un massimo di 1559 €). Inoltre, la violazione viene segnalata all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell’impresa, per verificare la regolarità dell’attività dei lavoratori mobili.

___________
(*) l’art.3, comma 1, lett.b del D.lgvo 234/2007, definisce i tempi di disponibilità come “i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione….per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la sosta del veicolo.”

Scarica il PDF :

NOR10019

Circolare Interministeriale