Roma, 18 Gennaio 2010
TRI10013
SM
Oggetto: Compensazione dei crediti IVA – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Come già preannunciato con la precedente circolare TRI10006 dell’8 Gennaio scorso, dal 1 Gennaio di quest’anno sono in vigore le nuove regole per la compensazione dei crediti IVA, di importo superiore ai 10.000 €uro annui, introdotte dall’art. 10 della Legge 102/2009 (di conversione del decreto legge n. 78 del 1 Luglio 2009 – cd. decreto anticrisi).
Le novità principali possono essere così sintetizzate:
– l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore ai 10.000 €uro (tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate – Entratel o Fisconline), può avvenire soltanto dopo l’invio della dichiarazione IVA o dell’istanza di rimborso/compensazione infrannuale (più precisamente, a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo al predetto invio).
– per i crediti IVA superiori ai 15.000 €uro annui, il contribuente deve chiedere l’apposizione di un visto di conformità sulla dichiarazione IVA annuale, da parte di un professionista abilitato.
L’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sull’argomento con la circolare n. 1 del 15 Gennaio scorso, dove spiccano i seguenti chiarimenti:
– le regole appena viste si applicano solamente alle compensazioni dei crediti IVA cd orizzontali, cioè a quelle eseguite mediante il modello F24 con il pagamento di imposte, contributi Inps, premi Inail e di altre somme dovute allo Stato e ad altri enti previdenziali. Rimangono escluse le cd compensazioni verticali con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
– Il nuovo meccanismo opera sul credito IVA annuale del 2009, e sui crediti IVA trimestrali del 2010 (come emergono dalle istanze mod IVA TR relative a quest’anno). Pertanto, queste regole non toccano la compensazione dell’IVA annuale del 2008 e dei crediti trimestrali del 2009, fermo restando che l’IVA del 2008 può utilizzarsi senza vincoli fino alla presentazione della dichiarazione annuale del 2009, all’interno della quale si somma al credito IVA maturato nel 2009. Sempre in merito al credito IVA 2009 ed a quelli trimestrali del 2010, la circolare dell’Agenzia evidenzia che per ognuno di questi, il calcolo della soglia dei 10.000 €uro deve eseguirsi distintamente; in altre parole, al raggiungimento del limite relativo ai crediti trimestrali del 2010 concorrono soltanto gli importi maturati nei tre trimestri di quest’anno, a nulla rilevando il credito iva annuale del 2009.
– Anche i crediti IVA di importo superiore ai 10.000 €uro sono utilizzabili in compensazione, nei limiti di questa somma, senza l’applicazione delle formalità in esame; raggiunta questa soglia, l’IVA residua potrà essere compensata soltanto dal giorno 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione annuale (o dell’istanza di rimborso infrannuale). Quindi, a titolo di esempio, il contribuente che ha un credito IVA 2009 pari ad €. 14.500, può compensarlo senza formalità fino ad un totale di 10.000 €uro con i versamenti da eseguire il 18 Gennaio ed il 16 Febbraio, mentre gli ulteriori 4.500 €uro potrà utilizzarli soltanto dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
– Le deleghe di pagamento che rechino compensazioni di crediti IVA di ammontare maggiore di 10.000 €uro, devono trasmettersi all’Agenzia delle Entrate in via telematica, attraverso i servizi Entratel o Fisconline. Tale trasmissione non può avvenire prima di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo alla suddetta presentazione.
– A proposito del visto di conformità da apporre, a cura di un professionista abilitato, sulle dichiarazioni da cui risultano dei crediti IVA di ammontare superiore ai 15.000 €uro, l’Agenzia afferma che: non è applicabile alle istanza di rimborso trimestrali (modello IVA TR); può essere apposto anche dopo l’invio della dichiarazione annuale, con una successiva dichiarazione correttiva/integrativa completa di visto, da effettuarsi al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (30 Settembre dell’anno successivo a quello di riferimento).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 15 Gennaio 2010, è a disposizione degli utenti nel link sotto elencato.
Cordiali saluti.
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