Roma, 18 gennaio 2010
SIA10012
MQ
Oggetto: Trasporto Rifiuti. Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Illustrazione delle disposizioni e delle procedure.
Con decreto 17 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9, del 13 gennaio 2010 (Supplemento Ordinario n. 10), il Ministro dell’Ambiente ha istituito il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in seguito denominato SISTRI.
Detto sistema si impone come obbligatorio per tutti i trasportatori di rifiuti speciali e pericolosi per conto di terzi e per gli altri operatori ambientali che partecipano alla gestione del rifiuto, ai sensi dell’art.189, comma 3 bis, del testo unico ambientale (D. Lgv. 152/2006), nonché per i Comuni e i trasportatori di rifiuti urbani della Regione Campania.
Le finalità che il nuovo sistema si propone sono quelle di ottenere un maggiore e più rapido controllo dell’attività di gestione dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenire e reprimere quanto più possibile i gravi fenomeni di criminalità organizzata connessi allo smaltimento illecito dei rifiuti.
Dette finalità si otterranno sostituendo tutti gli adempimenti cartacei eseguiti attualmente dagli operatori ambientali (formulari di trasporto, registri di carico e scarico, denunce annuali MUD), con dei dispositivi elettronici che compileranno informaticamente gli stessi dati e potranno essere controllati in tempo reale, in qualsiasi fase della filiera – dalla produzione, al recupero o allo smaltimento, comprendendo anche il percorso stradale dei rifiuti – dal Comando dei carabinieri per la Tutela Ambientale, che gestirà lo stesso sistema.
Si illustrano le disposizioni del Decreto istitutivo del SISTRI, in vigore dal 14 gennaio 2010, tenendo conto dei suoi allegati, che definiscono la procedura d’iscrizione al sistema, la dotazione dei dispositivi elettronici per il suo funzionamento (IA) l’installazione delle cd. black box (scatole nere) sugli autoveicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, per il controllo del percorso effettuato dai medesimi (IB), nonché l’importo dei contributi annuali richiesti agli operatori per coprire i costi di costruzione e funzionamento del citato sistema (II).
Si evidenzieranno, invece, soltanto sinteticamente le disposizioni sui dati da fornire al SISTRI e sul funzionamento delle diverse schede (allegato III), sulle quali si avrà modo di tornare con maggiore dettaglio prima dell’operatività del sistema che scatterà soltanto:
a) dal 14 luglio 2010 (cioè dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto), per le imprese di trasporto di rifiuti speciali e pericolosi per conto di terzi, oltre che per i commercianti ed intermediari, per i Consorzi istituiti per il riciclo obbligatorio di particolari rifiuti, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti, compresi coloro che se li trasportano in conto proprio, nonché per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali o da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dal altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi con più di 50 dipendenti. Saranno infine obbligati ad iscriversi al nuovo sistema telematico anche i Comuni della Regione Campania e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione (dove già opera – da quasi un anno – un sistema analogo denominato SITRA, che sarà interconnesso con quello in oggetto);
b) dal 13 agosto 2010 (cioè dopo 210 giorni dall’entrata in vigore del Decreto), per le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi con meno di 50 dipendenti, nonché per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali o da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dal altri trattamenti acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi che hanno tra 11 e 50 dipendenti.
Gli altri operatori del ciclo della gestione dei rifiuti possono aderire al sistema telematico su base volontaria a partire dal 12 settembre 2010.
I soggetti obbligati ad aderire al nuovo sistema comunicheranno le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti gestiti attraverso il sito del SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici da esso previsti, che acquisiranno in comodato d’uso, previo pagamento di specifici contributi annuali. Le discariche, infine, saranno dotate di apparecchiature di videosorveglianza, idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi, con oneri a carico dello stesso SISTRI. Prima dell’avvio dell’operatività del sistema, i soggetti obbligati dovranno:
– iscriversi al SISTRI;
– pagare il contributo annuale obbligatorio.
– dotarsi dei dispositivi elettronici da esso previsti e farli installare.
Una volta scattata l’operatività del nuovo sistema, essi saranno obbligati a fornire in maniera informatica i dati attinenti alla loro attività secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto, con le particolari tipologie o semplificazioni descritte negli articoli 6 e 7.
Il sistema SISTRI è interconnesso telematicamente sia con il Catasto dei Rifiuti, per confermare i dati sulla movimentazione e il trattamento dei rifiuti annuali, sia con l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per la verifica dei dati relativi alle imprese in esso iscritte (oltre che per avere informazioni sul trasporto dei rifiuti). Tutti i dati che affluiranno al nuovo sistema saranno resi disponibili agli organi preposti alla sorveglianza e all’accertamento dei reati in campo ambientale (art. 9). Un Comitato di vigilanza e controllo garantirà il monitoraggio del sistema e sarà composto da 15 componenti, tra cui dieci in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali dei produttori, trasportatori , recuperatori e smaltitori di rifiuti (art. 11). Conftrasporto ha fatto richiesta di far parte di detto Comitato.
ISCRIZIONE AL SISTRI (art. 3 e allegato 1A al Decreto) – Le imprese di trasporto di rifiuti speciali e pericolosi, e gli altri soggetti per i quali l’operatività del sistema scatta dal 14 luglio 2010, devono iscriversi al SISTRI entro il 28 febbraio 2010, cioè nei 45 giorni successivi alla data di entrata in vigore del Decreto (per gli altri soggetti obbligati, l’iscrizione va fatta nel periodo compreso tra il 13 febbraio ed il 28 marzo 2010; gli operatori che invece non sono obbligati ad iscriversi, ma intendono farlo su base volontaria, possono aderire al sistema a partire dal 12 settembre 2010).
Le modalità d’iscrizione al SISTRI – descritte nell’allegato IA al Decreto – sono le seguenti, tra cui l’operatore sceglierà quella che fa al suo caso:
A) on-line (internet): l’impresa deve collegarsi al sito internet del SISTRI (www.sistri.it) ed inserire i dati richiesti dal modulo d’iscrizione, che viene riportato anche in formato cartaceo nell’allegato IA, al n° 1, seguendo le relative istruzioni. Al riguardo si suggerisce di prendere visione dei dati richiesti per l’iscrizione, quali dati identificativi dell’impresa (codice fiscale e ragione sociale; sede legale e rappresentante legale e recapiti della persona da contattare per le comunicazioni relative all’iscrizione, numero unità locali) alla categoria per la quale ci si iscrive ed al numero dei dispositivi USB richiesti (le imprese di trasporto devono chiedere un solo dispositivo USB per la sede legale, più tanti dispositivi USB quanti sono i propri veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, compilando la specifica sezione 3 – Attività di raccolta e trasporto dei rifiuti), prima di effettuare l’iscrizione on-line, che – come indicato anche dal Ministero dell’Ambiente sullo stesso portale SISTRI – va eseguita in unica soluzione, senza alcuna interruzione. Una volta effettuata l’iscrizione on-line, il sistema genererà automaticamente il modulo d’iscrizione, che va stampato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, per essere successivamente presentato nella fase della consegna/ritiro dei dispositivi elettronici necessari per il funzionamento del sistema;
B) telefax: l’azienda obbligata può compilare il modulo d’iscrizione in formato cartaceo, riportato al n° 1, dell’Allegato 1A al Decreto, e trasmettere detto modulo a mezzo telefax al seguente numero: 800 05 08 63 (il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24, sino alla scadenza del termine per l’iscrizione);
C) telefonica: l’utente può peraltro comunicare i dati indicati nel modulo d’iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36 (attivo, sino alla scadenza dell’iscrizione, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 di ciascun giorno feriale – compreso il sabato; successivamente nei normali orari 8,30/17,30, da lunedì a venerdì e dalle 8,30 alle 12,30 il sabato). Anche in questa modalità, l’utente dovrà specificare con quale mezzo (posta elettronica, fax o telefono) desidera ricevere le comunicazioni del sistema SISTRI, nonché i recapiti della persona da contattare al riguardo.
Una volta effettuata l’iscrizione, il sistema:
– comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l’avvenuta ricezione dei dati trasmessi ed il numero di pratica assegnato;
– confronterà i dati comunicati dall’azienda con quelli contenuti nel Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio, nonché con quelli registrati nell’Albo nazionale dei gestori ambientali (gestito dalle Sezione Regionali) e procederà alla personalizzazione dei dispositivi elettronici necessari al funzionamento dello stesso sistema per la successiva fase di consegna degli stessi.
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AL SISTRI (Art. 4 e Allegato II al Decreto) – La procedura d’iscrizione si completa con il pagamento del contributo annuale, previsto dal Decreto per la copertura degli oneri dei costituzione e funzionamento del medesimo sistema.
Ai sensi del comma 3, dell’articolo 4, il contributo va versato in sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2010 (e poi annualmente entro il 31 gennaio), anche se copia della relativa ricevuta va depositata in sede di ritiro dei dispositivi elettronici, la cui distribuzione deve essere completata entro i 30 giorni antecedenti all’avvio dell’operatività del sistema (cioè entro il 14 giugno 2010).
L’importo del contributo annuale è dovuto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta dall’azienda all’interno di una medesima unità locale, secondo le cifre indicate nell’Allegato II al Decreto, suddivise in funzione delle quantità annue dei rifiuti trattati (o del numero degli addetti per i produttori e detentori; o della popolazione residente per i Comuni dalla Campania tenuti ad aderire al sistema). Le imprese di trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi per conto di terzi versano un contributo per la sola sede legale (indipendentemente dal numero delle eventuali altre unità locali della stessa impresa), più tanti contributi quanti sono i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di cui dispone.
L’entità del contributo dovuto dal vettore per la sede legale è indicato nella seguente tabella, a seconda che questi svolga attività di trasporto di soli rifiuti non pericolosi o pericolosi. Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla somma del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi:
Quantità annua autorizzata | Rifiuti non pericolosi | Rifiuti pericolosi |
Inferiore a 3.000 ton | 60 € | 120 € |
Da 3.000 a 6.000 ton | 70 € | 140 € |
Da 6.000 a 15.000 ton. | 90 € | 180 € |
Da 15.000 a 60.000 ton. | 125 € | 250 € |
Da 60.000 a 200.000 ton. | 175 € | 350 € |
Oltre 200.000 ton. | 250 € | 500 € |
Per ogni veicolo adibito al trasporto dei rifiuti (regolarmente registrato nell’autorizzazione dell’impresa presso l’Albo dei gestori ambientali) è invece dovuto un contributo pari a 150 € (sia che svolga il trasporto di una sola tipologia – pericolosi o non pericolosi – o di entrambi).
Per ogni contributo, l’impresa riceverà una chiavetta USB, che avrà l’obbligo di custodire ed usare correttamente. Il contributo totale (somma di quello per la sede legale e di quelli per i veicoli) va pagato, dopo aver ricevuto il numero di pratica assegnato dal SISTRI, in uno dei seguenti modi:
• versamento diretto presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, con la seguente causale: capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 – contributo SISTRI/anno 2010, il codice fiscale dell’impresa ed il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
• con bollettino postale, sul conto corrente n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando nella causale: capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 – contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell’impresa ed il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione;
• con bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214, specificano nella causale: contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell’impresa ed il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.
Effettuato il pagamento dei contributi, le imprese dovranno comunicare al SISTRI (per fax al numero verde 800 05 08 63, o via e-mail all’indirizzo contributo@sistri.it), i seguenti estremi di pagamento: numero della quietanza rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario; l’importo del versamento; il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
CONSEGNA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI E INSTALLAZIONE DELLE BLACK-BOX (art. 3 e allegati IA e IB) – Completata la procedura d’iscrizione e dopo aver inviato al SISTRI gli estremi del pagamento, le imprese saranno contattate dalle Sezioni regionali dell’Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi USB (chiavetta) e delle black-box (solo nel caso di imprese non iscritte nel menzionato Albo, queste saranno contattate delle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali delegate dalle stesse Camere). Si evidenzia che, in assenza della comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.
Nel corso del citato appuntamento, verranno quindi consegnate alle imprese richiedenti:
a) uno o più chiavette USB, per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico SISTRI, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascuna chiavetta USB può contenere fino a 3 certificati elettronici associati alle persone fisiche che seguono le attività dell’impresa);
b) per ciascuna chiavetta USB, una username (identificativo utente) la password di accesso al sistema, un PIN (password di sblocco del dispositivo) ed un PUK (codice di sblocco personale);
c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black-box (scatola nera). Si fa notare che la consegna effettiva e l’installazione della black-box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale del SISTRI (in realtà lo sarà solo dopo il 13 febbraio, atteso che le imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi della legge 122/1992 all’attività di elettrauto, comprese le officine interne alle imprese di trasporto, hanno 30 giorni di tempo [entro 13 febbraio 2010] per fare domande di essere autorizzati all’installazione del dispositivo, e dovranno seguir un corso gratuito di 8 ore per essere abilitate all’operazione). Per ogni black-box, il vettore dovrà necessariamente acquistare una carta SIM per la ricezione e trasmissione dei dati GPRS. I costi di installazione e per l’acquisto della citata carta SIM sono a carico dell’impresa.
Procedura di ritiro dei dispositivi – Per tutte le imprese già iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali, la consegna dei dispositivi verrà effettuata dalla competente Sezione Regionale, nel giorno dell’appuntamento, in cui l’addetto alla distribuzione:
– verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel sistema SISTRI con quelli indicati nell’autodichiarazione presentata dall’impresa (il modulo generato dal sistema internet, o quelli 1 e 2 riportati in formato cartaceo nell’allegato 1° e compilati dall’impresa nelle registrazioni a mezzo fax o telefoniche, con allegata la copia leggibile del documento del sottoscrittore, in corso di validità);
– inserisce nel sistema gli estremi del soggetto che effettua il ritiro (legale rappresentante o suo delegato);
– verifica il corretto pagamento del contributo d’iscrizione al sistema, acquisendo copia della relativa ricevuta di pagamento e del numero di pratica assegnato all’impresa, nonché l’attestato del versamento dei diritti di segreteria dovuti per l’operazione alla Camera di Commercio.
Qualora risultino documenti mancanti o la necessità di rettifiche/integrazioni di dati, l’addetto alla consegna fisserà un nuovo appuntamento con il rappresentante dell’impresa. Altrimenti consegnerà i dispositivi elettronici personalizzati (tranne le black-box che saranno ritirate nell’officina prescelta dall’impresa) facendosi controfirmare, per ricevuta, una dichiarazione di impegno all’uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB, nonché una dichiarazione di presa visione del’informativa sulla privacy. Infine, l’addetto alla distribuzione consegnerà al rappresentante dell’impresa un plico, con la stampa in busta cieca delle password, username, PIN e PUK per ciascuna chiavetta, nonché – alle imprese di trasporto – la lista delle officine autorizzate ad installare le menzionate scatole nere.
Si fa notare che solo in caso di malfunzionamento (da segnalare in tempi brevi, da 24 ore per i software, a 72 ore per gli hardware) e di furto (da denunciare alla P.S. e poi allo stesso SISTRI), i dispositivi elettronici menzionati verranno gratuitamente cambiati ai richiedenti, mentre negli altri casi di perdita, distruzione, manomissione o danneggiamento la loro sostituzione sarà soggetta al pagamento di un ulteriore costo (cfr. paragrafo 5, allegato 1).
L’installazione delle black-box avverrà, come anticipato, presso una delle officine autorizzate, a scelta dell’impresa richiedente e previo fissazione di apposito appuntamento (comunque entro un mese prima dall’operatività del sistema: cioè entro il 14 giugno 2010), durante il quale, l’operatore dell’officina autorizzata:
– verificherà i dati contenuti nel modulo per ritiro ed installazione della black-box, accertando l’identità del richiedente o del suo delegato;
– inserirà la carta SIM nella black-box, che installerà sul veicolo;
– eseguirà, al termine dell’installazione il test di corretto funzionamento e configurazione, sigillando la black-box in questione;
– farà firmare al rappresentante dell’impresa una dichiarazione che attesta l’esito positivo delle verifiche ed il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispostivi installati;
– invierà alla Sezione regionale competente, per il successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, con il numero seriale della black-box e i dati della relativa carta SIM abbinati alla targa del veicolo.
FUNZIONAMENTO DEL SISTRI (Artt. 5, 6 e 7 e Allegato III al Decreto) – Una volta attivate le chiavette USB e le necessarie back-box, le imprese operanti nel settore ambientale saranno in grado di far funzionare il sistema elettronico di controllo e tracciabilità dei rifiuti, inserendo i dati, prima richiesti in formato cartaceo, in via telematica, così da essere verificati in tempo reale, in ogni fase della gestione dei rifiuti. La tipologia delle informazioni che ciascun operatore deve fornire al SISTRI è riportata nelle schede contenute nell’allegato III al Decreto, mentre le istruzioni dettagliate per la loro compilazione sono disponibili nel sito internet: www.sistri.it, che fin da ora si suggerisce di consultare.
Il funzionamento del nuovo sistema telematico inizia quanto il produttore del rifiuto inserisce, nell’Area Registro Cronologico della scheda SISTRI PRODUTTORI, le informazioni relative ai rifiuti prodotti, entro 10 giorni lavorativi dalla loro produzione. Successivamente, in caso di movimentazione di tali rifiuti, questi è obbligato ad accedere nuovamente al sistema e ad aprire una Scheda SISTRI – AREA Movimentazione, per comunicare i dati di detti rifiuti almeno 8 ore prima che si effettui l’operazione di movimentazione (salvo eventuali emergenze), mentre il trasportatore, contattato per il servizio, deve accedere al sistema ed inserire i suoi dati almeno 4 ore prima dell’inizio della movimentazione (anche qui salvo giustificati motivi di emergenza).
Durante il trasporto, i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE ad essa relativa, stampata dal produttore al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell’impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta (informaticamente) dal produttore e dal trasportatore, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto, di cui all’articolo 7-bis del D. Lgv. 286/05 e al DM 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico, che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato “pdf.” alla citata Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE.
Il sistema si chiude, e la responsabilità del produttore per il corretto recupero o smaltimento degli stessi viene esclusa, solo dopo l’invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi, da parte dell’impianto di recupero o smaltimento.
Nel caso, invece, in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell’impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI–AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione.
Regole particolari sono poi previste:
a) nel caso di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti partenti dall’Italia, in cui il produttore inserisce nel sistema, in formato pdf, il documento di trasporto (allegato VII) previsto dal Reg. UE 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata;
b) in caso di trasporto intermodale di rifiuti – in cui il Decreto dispone che le attività di carico e scarico, trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni – sono obbligati ad aderire al sistema SISTRI anche:
o (trasporto strada/mare) il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della stessa legge n. 84, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
o (trasporto strada/rotaia) i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
c) nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo, di cui alla legge 135/1977. In questa ipotesi, il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all’arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al raccomandatario rappresentante l’armatore o il noleggiatore, presso il porto di destinazione.
Altre regole particolari sono state fissate per i casi in cui il produttore dei rifiuti non sia organizzato come ente o impresa o non sia comunque iscritto al SISTRI (art. 6, commi 1 e 2); per le imprese che trasportano (in conto proprio) i rifiuti non pericolosi da esse prodotti (comma 3) o per i produttori di fanghi destinati allo spandimento in agricoltura (comma 5), nonché per disciplinare le ipotesi in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della scheda SISTRI, si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari (furto, perdita, distruzione o danneggiamento), per i quali la compilazione della scheda è effettuata dal soggetto che deve compilare la parte precedente o quella successiva della scheda medesima (comma 4).
Regole finali, sono quindi previste nei casi di sospensione o cessazione dell’attività da parte dell’impresa già iscritta ed operativa per il SISTRI, nelle ipotesi di cessione del ramo di azienda di questa e di variazione dei dati identificativi dei soggetti delegati all’utilizzo delle chiavette (cfr. art .3, commi 7-10 del Decreto).
Da ultimo, la disposizione transitoria dell’articolo 12 del Decreto prevede:
– che entro il 31.12.2010, le imprese tenute alla presentazione del MUD annuale, comunicano i dati relativi alle loro attività svolte prima dell’operatività del nuovo sistema, compilando l’apposita scheda informazioni, sulla base dei dati raccolti nei registri di carico e scarico;
– che per garantire la piena funzionalità del sistema, per il primo mese successivo alla sua operatività gli operatori ambientali rimangono comunque obbligati a compilare anche i registri di carico e scarico ed i formulari d’identificazione dei rifiuti.
VANTAGGI DEL SISTEMA A REGIME E OSSERVAZIONI DELLA CONFTRASPORTO
Come anticipato, il nuovo sistema consentirà alle Autorità proposte ai controlli delle attività di gestione dei rifiuti, di verificare in tempo reale le regolarità di dette attività, assicurando il rispetto della legalità del settore e di prevenire e reprimere in maniera capillare i reati connessi con lo smaltimento illecito degli stessi.
Per le imprese sono invece attesti risultati relativi al risparmio degli adempimenti cartacei legati al vecchio sistema con una consistente riduzione dei relativi costi, compresi quelli del personale impiegato per detti adempimenti.
A fronte di tali vantaggi, va tuttavia segnalato come:
a) i tempi di iscrizione al nuovo sistema siano particolarmente stretti (solo 45 giorni) e non tali da consentire a tutte le imprese di operare regolarmente;
b) i costi del sistema siano ancora troppo elevati (secondo i calcoli: un’impresa media specializzata nel trasporto dei rifiuti, con venti veicoli, deve versare un contributo pari a 3.600 euro, più i costi di installazione e di acquisto delle carte SIM per gli stessi venti veicoli; il tutto oltre ai costi del traffico telefonico generato dalle predette carte SIM, una volta scattata l’operatività del sistema);
c) non sia stata prevista una congrua fase di sperimentazione del nuovo sistema, che avrebbe potuto evitare possibili intoppi, non appena il sistema diverrà operativo per tutti i soggetti obbligati, e consentire di disciplinare meglio i casi oggi ancora privi di regole (come ad esempio in caso di guasto o cambio dell’autoveicolo; di trasporto cumulativo, con più vettori o con il ricorso alla sub-vezione, ecc…)
d) il sistema non sia completo, lasciando possibili e grandi sacche di inoperatività (come ad esempio per i vettori stranieri che operano in Italia; i produttori non obbligati ad iscriversi, i privati, ecc…)
Il Decreto in oggetto ed i suoi allegati sono disponibili nei link sottoindicati. Tutti questi testi e altro materiale riguardante il SISTRI è comunque rintracciabile nel BOX SISTRI – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – di questo sito (Archivi – Info generali e Approfondimenti).
Cordiali saluti.
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