FIN10009 – Finanziaria 2010. Legge n.191 del 23 dicembre 2010 – G.U. n. 302 del 30.12.2009 – Altre disposizioni di interesse per il settore.

NOR10008 – Scheda di trasporto – Corretto utilizzo per trasporti di “tentata vendita” Nota Ministero Infrastrutture e Trasporti del 28 dicembre 2009
12 Gennaio 2010
SPE10010 – Divieti di circolazione per i trasporti eccezionali. Nota Aiscat
13 Gennaio 2010

Roma, 13 gennaio 2010

FIN10009
MQ-SC

Oggetto: Finanziaria 2010. Legge n.191 del 23 dicembre 2010 – G.U. n. 302 del 30.12.2009 – Altre disposizioni di  interesse per il settore.

Torniamo in materia di Finanziaria 2010  (Legge n.191 del 23.12.2010)  per segnalare alcune delle principali novità in essa contenute che, oltre a quelle specifiche per il settore (già commentate nella nostra precedente circolare NOR09247 del  23 dicembre 2009), riteniamo possano interessare le imprese di trasporto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Riduzione acconto IRPEF 2009 (art.2 commi da 6 a 8, comma 251)
Come è noto il DL 168/2009 ha previsto il differimento di una quota pari al 20% dell’acconto IRPEF 2009 il cui versamento doveva essere effettuato entro il 30.11.2009.
Il comma 251 della  Finanziaria 2010 dà validità di legge a quanto contenuto nel sopra citato Decreto.

Nei commi 6, 7 e 8 viene, invece, confermata la procedura per il recupero delle somme versate/trattenute in eccesso e precisamente

– ai soggetti che alla data del 24.11.2009 hanno versato l’acconto IRPEF 2009 senza tener conto del “differimento”  del 20%, spetta un credito d’imposta pari all’ammontare versato in eccesso, che può essere utilizzato in compensazione (codice tributo “4035” da utilizzare nel mod. F24;
-i sostituti d’imposta che hanno trattenuto in busta l’acconto IRPEF 2009 ai soggetti che hanno presentato il mod. 730, calcolato sulla base dell’originaria percentuale (99%) restituiranno il maggior importo trattenuto con la retribuzione di dicembre 2009.

Detassazione dei premi di produttività (art.2 commi 156-157)
E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 la detassazione dei premi di produttività per l’incremento del lavoro , prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi a beneficiario, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 della citata legge. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2009, il beneficiario attesterà per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2009.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Collaboratori a progetto (articolo 2 comma 130)
Per i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS è riconosciuta, nei soli casi di fine lavoro, per il periodo 2010-2011, una somma una tantum  pari al 30%  del reddito percepito nell’anno precedente e, comunque, non superiore a 4.000 euro.
Tale erogazione è disposta in presenza delle seguenti condizioni:
monocommittenza;
– reddito lordo nell’anno precedente compreso fra 5.000 e 20.000 euro;
– almeno un mese di contribuzione alla Gestione Separata INPS, nell’anno di riferimento;
– risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
– risultino accreditati nell’anno precedente almeno 3 mesi di contribuzione  alla Gestione Separata INPS.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti al 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
L’agevolazione è concessa entro i limiti di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2011.

Assunzioni agevolate per lavoratori disoccupati ultracinquantenni (art.2, commi 134-135)
I datori di lavoro che nel 2010 assumano i beneficiari di trattamenti di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno 50 anni di età, possono beneficiare delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione, a tempo determinato ed indeterminato, di lavoratori dalle liste di mobilità (contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti).
La durata dell’agevolazione contributiva per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali con almeno 35 anni di contribuzione è prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
Il beneficio è concesso a domanda ed entro il limite di spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2010. Le modalità applicative della disposizione saranno  individuate da un apposito decreto.

Proroga CIGS ed indennità di mobilità per le imprese di spedizione e logistica (art.2, comma 136)
Sono prorogate anche per il 2010, la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e l’indennità di mobilità per le imprese di spedizione e logistica da 51 a 200 dipendenti. Tali prestazioni sono concesse entro il limite di spesa di 45 milioni di euro.

Iscrizione liste mobilità e contratti di solidarietà (art 2, comma 136)
E’ stata confermata la proroga al 31 dicembre 2010 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a 15 dipendenti (legge 20.3.98, n.52). I benefici contributivi previsti in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sono concessi, per il 2010, entro il limite di 45 milioni di euro.
Alla stessa data sono stati prorogati i termini entro i quali si possono stipulare i contratti di solidarietà ed usufruire dei relativi sussidi, che sono pari a 5 milioni di euro.

Ammortizzatori sociali in deroga (art 2, comma 138)
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro può disporre, per l’anno 2010, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione di trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Nell’ambito delle risorse per il 2010 destinate alla CIGS in deroga, alla mobilità ed alla disoccupazione, i trattamenti concessi dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge 2/2009  possono essere prorogati per un periodo non superiore a 12 mesi, sulla base  di specifici accordi governativi.
La misura di tali trattamenti è ridotta del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e del 40% per le proroghe successive.
A partire dalla terza proroga i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati solo in caso di frequenza a specifici programmi regionali di reimpiego.

Riduzione Irpef e detassazione dei contratti di produttività (art 2, comma 156)
Con il presente comma vengono adeguate due disposizioni contenute nella  Legge n. 2/2009. Si tratta della riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto. La riduzione è concessa a condizione che il suddetto personale sia titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2009, a 35.000 euro.
Viene, inoltre, prorogata la detassazione dei contratti di produttività fino al 31 dicembre 2010 con esclusivo riferimento al settore privato. Il beneficio è concesso ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E SINDACALI

Integrazione in materia di incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali in materia di apprendistato (art 2. comma 135)
Tramite la contrattazione a livello nazionale, territoriale ed aziendale, la retribuzione dell’apprendista può essere determinata in misura percentuale rispetto a quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni e funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Una disposizione analoga è già contemplata nel CCNL logistica, trasporto e spedizione (Apprendistato professionalizzante – Art.50 comma 17).

DISPOSIZIONI VARIE

Contributo unificato di iscrizione a ruolo (Art.2 – comma 212)
Il pagamento del contributo (o ticket d’ingresso) viene esteso anche ai procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative (tra cui rientrano anche quelli di impugnazione dei verbali per le infrazioni al codice della strada), aggiungendo un nuovo comma (il 6 bis) all’art. 10 del T.U delle spese di giustizia (DPR 115/2002).

L’importo del contributo varia in funzione del valore della causa, e  va da un minimo di € 30 per quelle di valore non superiore a €1.100, ad un massimo di € 1.100 per quelle che oltrepassano € 520.000. A questa somma occorre poi aggiungere il pagamento delle spese forfetizzate di € 8 (importo così fissato dall’art. 30 del predetto  DPR 115/02).

Ecco, di seguito, la tabella con l’indicazione dell’ammontare del contributo unificato, tenuto conto del valore della causa:

€.30 cause di valore fino a 1.100 €uro
€.70 cause di valore tra 1.100 e 5.200 €uro
€.170 cause di valore tra 5.200 e 26.000 €uro
€.340 cause d valore tra 26.000 e 52.000 €uro
€.500 cause di valore tra 52.000 e 260.000 €uro
€.800 cause di valore tra 260.000 e 520.000 €uro.
€.1.100 cause di valore superiore a 520.000 €uro

Il testo della Finanziaria 2010 è disponibile nel link sotto riportato.

Cordiali saluti

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FIS10009

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