FIS10002 – IVA estero 2010. Mancato recepimento direttive comunitarie. Circolare n. 58/E dell’Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2009.

NOR10001 – Pubblicazione in Gazzetta di provvedimenti d’interesse per il settore: Legge Finanziaria e Calendario divieti di circolazione 2010.

5 Gennaio 2010

NOR10003 – Decreto Legge “mille proroghe” – Rinvio di alcuni termini in materia fiscale, del credito, del codice della strada e della disciplina dell’autonoleggio

5 Gennaio 2010

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5 Gennaio 2010

Roma, 5 gennaio 2010

FIS10002
MQ-RDM

Oggetto: IVA estero 2010. Mancato recepimento direttive comunitarie. Circolare n. 58/E dell’Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2009.

Si fa seguito alla circolare FIS09246 di pari oggetto, per comunicare che alla data del 31 dicembre 2009 non è stato emanato (e nemmeno a quella odierna) il Decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla disciplina IVA da applicare alle prestazioni di servizi, in base al luogo delle stesse, a partire dal 1° gennaio 2010.

Ciononostante, l’Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, che si riporta in allegato, ha precisato che nelle more del recepimento delle direttive, le nuove disposizioni sulla territorialità dei servizi IVA vanno comunque applicate in tutti gli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2010.

Si riporta di seguito la nota illustrativa di questa situazione, elaborata dal Consulente fiscale di Conftrasporto, dr. Raimondo de Miranda.

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 Mancato recepimento da parte dell’Italia entro lo scorso 31 dicembre delle norme comunitarie in materia di iva. Infatti il decreto legislativo che acquisisce le direttive 2008/8/CE sui servizi esteri, 2008/9/CE sui rimborsi ai soggetti non residenti e 2008/117/CE per la lotta alle frodi iva non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell’anno 2009.

Per la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, dal 1° gennaio cambieranno comunque anche in Italia le regole sulla territorialità ai fini iva delle prestazioni di servizi.

Infatti, mentre i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili negli stati Ue, di norma le direttive devono essere recepite in atti legislativi nazionali. Tuttavia, nel caso in cui le disposizioni contenute nella direttiva siano sufficientemente dettagliate, tali da consentirne la diretta applicazione, queste regole esplicano i loro effetti anche nell’ordinamento nazionale e le norme incompatibili devono essere disapplicate.

Inoltre, le norme sulla territorialità delle prestazioni di servizi devono entrare in vigore contemporaneamente in tutti gli stati membri per evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione.

Anche in assenza di un formale recepimento le regole comunitarie sulla territorialità e sull’individuazione dei soggetti passivi devono essere applicate in Italia sin dal 1° gennaio 2010.

Pertanto, da questa data le prestazioni di servizi generiche (compresi i servizi di trasporti e ad essi accessori), fatturate a soggetti passivi d’imposta non residenti, non dovranno più essere assoggettate ad iva, nonostante la legislazione nazionale preveda il contrario.

A tal fine l’Agenzia dell’Entrate in data 31 dicembre 2009 ha emanato la Circolare n. 58/E (che si allega alla presente) avente ad oggetto la “Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi – Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008”.

Nella circolare di fine anno l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che “considerato che alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva Servizi risultano sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, nelle more dell’adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell’ordinamento interno, si forniscono istruzioni operative di massima sulla base delle norme contenute  nella  ripetuta  direttiva  che  appaiono  oggettivamente  suscettibili  di   immediata applicazione. Ciò allo scopo di evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione  in contrasto con  i  dettami dell’IVA  e  con  un coerente funzionamento del mercato

interno, che potrebbero emergere qualora dal 1° gennaio 2010 in Italia si continuassero ad applicare le previgenti norme. Si ritiene opportuno precisare che le norme comunitarie oggetto delle presenti istruzioni costituiscono di fatto un superamento delle vigenti disposizioni nazionali, contenute nel DPR n. 633 del 1972, con particolare riferimento all’articolo 7 e 17, nonché nell’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6 del DL n. 331 del 1993, che risultano incompatibili con le nuove regole dettate dalla Direttiva Servizi”.

Per quanto attiene agli aspetti generali e a quelli del settore dell’ autotrasporto in particolare, le istruzioni operative dell’Agenzia dell’Entrate non contengono novità di rilievo rispetto a quanto da noi già riportato con la Circolare FIS09246 dello scorso 22 dicembre.

Dall’Amministrazione Finanziaria fanno inoltre sapere che si farà di tutto per licenziare il testo di recepimento entro la fine di gennaio ma i tempi sono comunque molto stretti se si considerano i nuovi adempimenti sulla comunicazione dei dati con l’invio dei nuovi modelli Intrastat.

Il primo appuntamento infatti, senza nuove disposizioni nazionali e con l’obbligo della comunicazione online del modello intrastat relativo alle operazioni di gennaio 2010, sarebbe fissato per il prossimo 19 febbraio.

Salvo miracoli, resta difficile prevedere per quella data la piena operatività di validi supporti informatici che possano rendere possibile l’adempimento.

Ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti in materia dopo l’introduzione, nell’ordinamento nazionale, delle disposizioni di recepimento della direttiva servizi.

Dott.  Raimondo de Miranda

(Coordinatore Commissione Fiscale)

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 Cordiali saluti.

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FIS10002

circolare Agenzia delle Entrate