
La settimana sindacale confederale dal 13 al 17 febbraio 2012
21 Febbraio 2012
A volte la verità ….. viene a galla
21 Febbraio 2012Dopo le polemiche innescate nei giorni scorsi dalla richiesta di pagamento del canone Rai inviata alle imprese a prescindere dal possesso di un apparecchio televisivo, ma per il semplice fatto di avere in dotazione un computer ed una linea internet, e la dura presa di posizione di Rete imprese Italia, la Rai ha precisato che il canone non è dovuto se l’impresa possiede soltanto dei computer.
Di seguito, riportiamo la notizia apparsa qualche minuto fa sul sito internet della RAI.
“La Rai non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer”. E’ quanto precisa l’azienda dopo un confronto con il ministero dello Sviluppo, aggiungendo che “la lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce al canone speciale dovuto nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori, fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti” abbiano gia’ pagato per il possesso di uno o piu’ tv.
“Cio’ quindi – precisa ancora la Rai – limita il campo di applicazione del tributo ad una utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster (Bbc) che nella richiesta del canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegati alla Rete, i tablet e gli smartphone”. “Si ribadisce pertanto – conclude la nota di Viale Mazzini – che in Italia il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore”.
Già ieri la Rai aveva chiarito che “le lettere inviate non si riferiscono al canone ordinario (relativo alla detenzione dell’apparecchio da parte delle famiglie) ma si riferiscono specificamente al cosiddetto canone speciale, cioè quello relativo a chiunque detenga – fuori dall’ambito familiare (es. imprese, società, uffici) – uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezioni di trasmissioni radiotelevisive”.




