Ok UE ai prestiti per le PMI fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato e senza valutazione di merito. Ora, come fare e cosa aspettare?

UNIONCAMERE – CORONAVIRUS, LAVORO: PREVISTI OLTRE 420MILA OCCUPATI IN MENO NEL 2020

14 Aprile 2020

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 14 APRILE 2020

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14 Aprile 2020

La UE ha confermato quanto previsto dal decreto “liquidità”: fino al 31 dicembre 2020, garanzia al 100% dello Stato fino a prestiti di 25.000 euro richiesti dalle PMI.

 

La garanzia è prestata attraverso il Fondo Centrale di Garanzia.

 

L'intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.

 

Banche, intermediari finanziari abilitati, ecc., erogano il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti (di cui sotto), senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

 

In concreto per poter accedere al finanziamento:

 

  1. Richiedere la garanzia del FCG. E’ disponibile on line sul sito "fondidigaranzia" il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento, modulo (clicca qui…).
  2. Fare la richiesta del finanziamento alle banche, agli intermediari finanziari o e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese di un nuovo finanziamento (siamo in attesa di indicazioni precise).
  3. I finanziamenti devono:
  • essere nuovi finanziamenti;

(si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della  concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato)

  • avere una durata fino a 72 mesi (è previsto l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione);
  • avere un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione.

4.Tasso di interesse: sarà praticato un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, con un tetto legato al tasso di Rendistato.

(tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento).

 

Siamo in attesa che il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, e il sistema creditizio rendano attivi e disponibili, auspichiamo in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria.

 

Appare evidente che le tempistiche di attuazione dipendono in particolare, dalle banche che dovranno implementare il sistema di approvazione interni con le delibere che in alcuni casi devono passare, oltre che al vaglio del comitato crediti, anche all’esame degli organi statutari (direzioni generali e consigli di amministrazione).