EUR20186 – Oggetto: nota Commissione U.E sugli eventuali ritardi nel rilascio delle carte del conducente da parte degli Stati membri.

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Roma, 14 Aprile 2020

EUR20186
SM

Oggetto: nota Commissione U.E sugli eventuali ritardi nel rilascio delle carte del conducente da parte degli Stati membri.

I servizi della Commissione europea hanno diffuso una nota datata 8 Aprile u.s, con la quale hanno indicato agli Stati membri il modo in cui trattare i rilasci delle carte del conducente in virtù delle attuali eccezionali circostanze conseguenti alla pandemia da COVID-19, che lasciano prevedere dei ritardi nell’emissione o nella sostituzione delle stesse.

La CE riconosce che la legislazione dell’UE, come contenuta nel regolamento (CE) n. 561/2006, nella direttiva 2002/15 / CE e nel regolamento (UE) n. 165/2014 (regolamento sul tachigrafo), non contiene una base giuridica per far si che la Commissione possa autorizzare una deroga ai termini previsti dalle normative vigenti per far fronte  a circostanze eccezionali.

Tuttavia, nella sua qualità di custode dei trattati, la Commissione ha il diritto di tener conto di circostanze eccezionali a cui gli Stati membri sono esposti durante l’attuale crisi.

Pertanto, i servizi della Commissione hanno suggerito l’approccio evidenziato di seguito, a condizione che le misure adottate dagli Stati membri dell’UE siano limitate a quanto necessario alla luce dell’attuale crisi, sia in termini sostanziali che nel tempo.

  • Le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per fornire una nuova carta il più presto possibile, dopo aver ricevuto una richiesta dettagliata in tal senso. In base a questo approccio, un termine di 45 giorni dopo il ricevimento della richiesta potrebbe essere considerato ragionevole nelle circostanze attuali;
  • Le autorità nazionali preposte all’applicazione della normativa, dovrebbero tenere conto delle attuali circostanze eccezionali quando effettuano i controlli di conformità al regolamento sul tachigrafo, nella misura in cui il conducente ha ottemperato ai propri obblighi.

Per quanto riguarda le carte scadute, la CE propone il seguente approccio:

  • si applicano gli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 28 del regolamento sul tachigrafo. L’invio di una richiesta online è consigliato e deve essere sempre preferito quando disponibile;
  • fatta salva la necessità che gli Stati membri assicurino che i periodi e gli eventi pertinenti siano registrati correttamente, il conducente deve essere sempre in possesso della carta scaduta e presentarla su richiesta delle autorità di controllo;
  • il conducente deve conservare la prova della richiesta di sostituzione della carta scaduta alle autorità nazionali competenti, e presentarla alle autorità di controllo su richiesta.

Per quanto riguarda le carte smarrite o difettose, proseguono ad applicarsi le disposizioni in vigore atteso che l’applicazione non viene ostacolata dall’attuale situazione.

Si allega il testo originale, in lingua inglese, della nota della Commissione U.E.

Cordiali saluti.

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EUR20186

Nota Commissione UE