
NOR20181 – Oggetto: Emergenza COVID 19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020
14 Aprile 2020
SAN20183 – Oggetto: Sanilog. Contribuzione per il semestre 1 luglio/31 dicembre 2020. Scadenza del 16 Maggio p.v per il versamento.
14 Aprile 2020Roma, 14 Aprile 2020
FIS20182
SM
Oggetto: Applicazione del bonus 100 € per i lavoratori dipendenti. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile u.s, è intervenuta sull’ambito di applicazione del bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 63, del decreto legge Cura Italia (d.l 18/2020).
In particolare, la risoluzione evidenzia che il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto il lavoratore:
- ha svolto l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working;
- è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
Il premio spetta al lavoratore, indipendentemente se il contratto è a tempo pieno o part time visto che, anche in quest’ultimo caso, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili. Qualora il lavoratore abbia più contratti a part-time, resta fermo il limite massimo di 100 euro, e sarà quest’ultimo a individuare il sostituto d’imposta che lo dovrà erogare.
A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
La risoluzione dell’Agenzia riporta infine una serie di esempi.
Cordiali saluti.
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