SPE19262 – Oggetto: Anas. Revisione delle precedenti istruzioni sui preavvisi di transito e le annotazioni di viaggio dei trasporti eccezionali

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SPE19262
SM

Oggetto: Anas. Revisione delle precedenti istruzioni sui preavvisi di transito e le annotazioni di viaggio dei trasporti eccezionali.

Anas, con nota del 17 Ottobre u.s, ha apportato significative modifiche alle condizioni generali di validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, già oggetto di intervento lo scorso 1 Luglio u.s (vedi circolare Conftrasporto SPE19188 del 1 Luglio u.s).

La novità di rilievo è legata all’esonero dalla comunicazione ad Anas del preavviso di transito e dell’annotazione di data e ora inizio e fine viaggio, ora stabilita senza scadenze (precedentemente, infatti, era stata fissata la data ultima del 31 dicembre p.v) per le seguenti tipologie di autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti stabiliti dall’art.62 c.d.s:

  • mezzi d’opera che circolano nei limiti delle masse stabilite dall’art. 10, comma 8 del c.d.s, per lo svolgimento dei trasporti di cui all’art. 54, comma 1, lett. n) del c.d.s;
  • veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;
  • trasporti di cui all’art. 10, comma 2, lett.b) del c.d.s, se la massa autorizzata non supera i 60 ton (si tratta, com’è noto, del trasporto di coils e laminati grezzi, elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, blocchi di pietra naturale);
  • trasporti di cui all’art. 13, comma 2, parte B, lett.b del Regolamento di esecuzione del c.d.s (D.P.R 495/1992 –  si tratta degli autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere), con massa autorizzata non superiore a 60 ton.

Diversamente dalle fattispecie sopra indicate, l’utilizzo dell’autorizzazione periodica per massa richiede, invece, la comunicazione:

  • del preavviso di transito a cura del titolare dell’autorizzazione, da effettuarsi prima dell’inizio di ciascun viaggio attraverso il portale Anas TEWEB. La ricevuta del preavviso costituisce parte integrante dell’autorizzazione ma, a differenza delle istruzioni precedenti, non è più richiamata la sanzione dell’art.10, comma 19 del c.d.s per il mancato preavviso;
  • della data ed ora di inizio e fine viaggio da parte del conducente o del capo scorta, tramite TEWEB APP o, in caso di comprovata difficoltà tecnica, telefonando al numero verde Anas 800.841.148. Anche in questo caso, è stato eliminato il rinvio al comma 19, art. 10 del c.d.s, per l’omissione di questa comunicazione.

In merito alle autorizzazioni singole e multiple, sono state confermate le prescrizioni già in vigore in materia di preavviso di transito (con obbligo di invio da parte del titolare dell’autorizzazione tramite il portale TEWEB, almeno 48 h prima della partenza), e annotazione del viaggio a cura del conducente/capo scorta mediante app. TEWEB (o, in caso di malfunzionamento dell’app., telefonando al numero verde 800.841.148). Rispetto alle precedenti istruzioni, solamente la mancata annotazione del viaggio fa si che il trasporto eccezionale venga considerato “non autorizzato”.

Le modifiche appena descritte si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate da Anas, limitatamente al periodo di validità residua.

Infine, vista la definitività delle esenzioni prima citate, Anas ha stabilito il venir meno della dichiarazione mensile dei viaggi effettuati nel mese precedente.

Cordiali saluti.

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SPE19262

Lettera ANAS