UNIONCAMERE – Grana e Parmigiano, calo dei prezzi dopo oltre un anno
25 Novembre 2019
INP19288 – Oggetto: Inps. Chiarimento sulla fruizione dei riposi giornalieri di paternità.
25 Novembre 2019Roma, 25 Novembre 2019
LAV19287
SM
Oggetto: richiesta di pagamento dei debiti contributivi collegati a contratti di appalto. Precisazioni INL sul termine di prescrizione.
Con nota del 19 Novembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recepito gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione (non ultimo, quello della Sentenza n. 18004 del 4 Luglio 2019 – vedi circolare Conftrasporto LAV19203 del 18 Luglio u.s), in materia di prescrizione del termine per la richiesta di pagamento, da parte dell’Inps, dei contributi non versati per i lavoratori occupati nell’esecuzione di un appalto.
In particolare, l’INL ha richiamato le conclusioni della Cassazione secondo le quali il termine di decadenza biennale previsto per far valere la responsabilità in solido del committente dell’appalto anche in relazione ai debiti contributi (a norma dell’art. 29, comma 2 del d.lgs 276/2003), riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore; esso, pertanto, NON si estende anche all’azione di cui è titolare l’ente previdenziale per il recupero dei contributi dovuti dal datore la quale, invece, si prescrive in 5 anni (art.3, comma 9 della Legge 335/1995).
Cordiali saluti.


