
SPE19276 – Oggetto: Anagrafe Zootecnica. Registrazione in BDN delle movimentazioni.
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SPE19278 – Oggetto: Precisazioni del MIT sulla massa massima dei veicoli agricoli, conformi al Regolamento U.E 167/2013.
7 Novembre 2019Roma, 7 Novembre 2019
INP19277
SM
Oggetto: Inps. Adempimenti a carico del datore di lavoro, nei casi di aspettativa o distacco sindacale o aspettativa per cariche pubbliche elettive.
Attraverso il messaggio n. 3971 del 31 Ottobre u.s, l’Inps ha fornito un riepilogo degli adempimenti gravanti sul datore di lavoro in presenza di rapporti di lavoro sospesi per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa inerente a cariche pubbliche elettive.
L’Istituto ha sottolineato che la revisione organica della materia ha reso necessaria l’introduzione dell’onere di presentazione della denuncia mensile UniEmens (in sostituzione delle attestazioni cartacee utilizzate fino ad oggi), pur in assenza di contribuzione, completa degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata; questi dati dovranno essere forniti a decorrere dalla competenza di gennaio 2020.
L’assenza di flussi UniEmens nel periodo di aspettativa o distacco renderà impossibile il relativo accredito figurativo a favore del lavoratore, determinando allo stesso tempo l’illegittimità della contribuzione aggiuntiva eventualmente versata dal sindacato.
Aspettativa sindacale
Per il datore di lavoro sarà obbligatorio denunciare in UniEmens la sospensione del rapporto tramite il codice di cessazione “3S”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato; identico codice andrà utilizzato anche alla ripresa dell’attività lavorativa, quale codice di assunzione.
Diventa obbligatoria, inoltre, la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio dell’aspettativa sindacale.
In caso di ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interromperà l’aspettativa, con la conseguenza che l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie, utilizzando nel flusso ordinario il codice di assunzione “3S” in riferimento alla data di rientro in servizio.
Distacco sindacale
È stato introdotto un nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato, da utilizzare anche alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
In caso di distacco, il datore di lavoro – pur non disponendo in azienda del lavoratore e della relativa prestazione – effettuerà i normali adempimenti come se il lavoratore si trovasse in servizio (flussi con indicazione di imponibile, copertura settimanale, ecc).
La condizione di distacco dovrà essere attestata da uno specifico <TipoLavStat> = D000. Tale codice dovrà essere dichiarato anche in caso di distacco che inizi o cessi nel corso del mese.
Cariche pubbliche elettive
In questi casi, il datore di lavoro denuncerà la sospensione del rapporto con il codice di cessazione “3E”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato, da utilizzare anche alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
Anche per questa fattispecie, la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), determinerà l’interruzione dell’aspettativa per cui l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie (apponendo il codice di assunzione “3E” in riferimento alla data di riammissione).
Cordiali saluti.
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