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27 Novembre 2019Roma, 27 novembre 2019
FRM19289
MQ
Oggetto: Nuovi Decreti sui contributi alla formazione 2019/2020 (MIT 10).
Sono stati pubblicati, sulla gazzetta ufficiale di ieri n. 277 del 26.11.2019, i nuovi decreti per i contributi alla formazione nel settore dell’autotrasporto per il 2019-2020, con uno stanziamento complessivo di 5 milioni (la metà di quelli dello scorso anno).
Si tratta del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 337, e dei decreti 27 agosto (n. 394) e 16 ottobre 2019 che modificano il primo, causa l’impossibilità di utilizzare il sito informatico ministeriale e il rinvio dei termini da ciò scaturito. Tra le novità più importanti si sottolineano:
- la necessità di presentare la domanda in modalità “ordinaria”, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo ram.formazione2019@pec.it, secondo il modello allegato 1 al DM 16 ottobre 2019, sottoscritta con firma digitale e con tutti gli allegati necessari (dichiarazione dell’Ente attuatore del piano formativo; dichiarazione Deggendorf; calendario delle lezioni in formato excell ed eventuali credenziali di accesso alla FAD);
- i tempi ristretti di presentazione delle domande, che quest’anno vanno dalla data odierna al 13 dicembre 2019 (cioè solo 17 giorni di calendario, mentre in passato si avevano dai 40 ai 60 giorni di tempo);
- l’obbligo di rendicontare la formazione svolta con fatture quietanzate e prova dei loro pagamenti. E’ stata quindi abolita la possibilità di presentare fatture non ancora pagate (o proforma) e ricorre alla fidejussione a garanzia del loro pagamento, che era prevista nelle passate edizioni della formazione MIT;
- il periodo valido per l’erogazione della formazione, che va dal 18 marzo al 31 luglio 2020 (cioè solo quattro mesi e mezzo, mentre in passato si avevano sei mesi di tempo);
- il numero delle ore massime di formazioni erogabili, che sono pari a 30 per ciascun dipendente (e non diversificate come lo scorso anno: 24 per autisti e 40 per altri lavoratori);
- l’invio della rendicontazione e la relativa data di scadenza, che quest’anno dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ram.formazione2019@pec.it per tutti i piani entro il 16 settembre 2020.
Per il resto, la disciplina derivante dai menzionati decreti è identica a quello dell’anno precedente e prevede:
- la diversificazione dell’importo massimo del contributo erogabile secondo la tipologia dell’azienda. Non più un limite massimo per ciascuna impresa, bensì un importo diverso secondo il numero dei dipendenti, così articolato:
- 15.000 per microimprese (con meno di 10 dipendenti)
- 50.000 per imprese piccole (con meno di 50 dipendenti)
- 130.000 per imprese medie (con meno di 250 dipendenti) e
- 200.000 per imprese grandi (da 250 dipendenti in su).
Anche per i Consorzi e le Cooperative vige un limite, fissato a 800mila euro, sempreché siano composti da imprese la cui somma di contributi sia pari o superiore a detta cifra;
- la compilazione di un registro di presenza, che quest’anno – causa l’assenza di un valido sito ministeriale – sarà solo cartaceo, con l’indicazione del nome, cognome, codice fiscale, matricola INPS e qualifica del discente. Detti registri vanno sempre vidimati dall’ente attuatore della formazione. Ogni variazione dal calendario va fatta via PEC, all’indirizzo ram.calendario2019@pec.it, in via ordinaria almeno tre giorni prima della data da modificare e, in caso di forza maggiore, anche con minor anticipo purché sia indicato e documentato il motivo del mancato rispetto dei tre giorni;
- la pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse a contributo, con l’indicazione delle imprese richiedenti e dei costi totali da queste indicate. Detta pubblicazione verrà fatta a cura della Commissione di valutazione, sul sito della RAM (soggetto gestore della misura), anche per dar modo alle imprese che hanno fatto domanda di valutare se iniziare il progetto formativo presentato. L’elenco sarà aggiornato periodicamente con le varie fasi del procedimento (avanzamento formazione, rendicontazione, integrazione documentazione finale ed erogazione beneficio);
- la conferma che ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso al contributo e che in caso di più domande, quelle successive saranno escluse;
- il parametro massimo secondo cui tutte le spese per le attività formative (tranne le generali indirette ed il costo del personale) devono essere pari o superiori al 50% dei costi ammissibili del piano formativo;
- la specifica che alla domanda vanno indicati, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
- il soggetto attuatore delle azioni formative, tra quelli previsti dal DPR 83/2009, che non potrà in nessun caso essere modificato (detto ente deve rilasciare una dichiarazione di atto notorio di aver preso visione del corso e di impegno a realizzarlo);
- il programma del corso di formazione che l’impresa, la cooperativa o il consorzio intende svolgere, con l’indicazione delle materie d’insegnamento, la data d’inizio e di fine del progetto, il numero delle ore di formazione, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e l’eventuale presenza della FAD. Viene confermato che sono esclusi dalla formazione sia i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro (non ammessi a sovvenzionamento dal reg. UE 651/2014), sia quelli per l’accesso alla formazione, che quelli per l’acquisizione o il rinnovo di titoli necessari per l’autotrasporto (ad es. CQC);
- il preventivo delle voci di spesa (compensi dei docenti in aula, dei tutor e degli altri costi per l’erogazione della formazione; le spese di trasferta, il costo dei materiali e forniture attinenti al progetto, nonché le spese per le aule, le attrezzature e gli ammortamenti degli strumenti utilizzati nel progetto formativo; servizi di consulenza per ideazione e attuazione della formazione – tutte queste voci devono essere al meno pari al 50% del totale costi; nonché il costo del personale in formazione e le spese generali indirette). Viene confermato che le spese preventivabili devono essere sostenute solo dopo l’inizio del periodo formativo, tranne quelle per elaborazione e preparazione del piano (che devono comunque essere successive alla pubblicazione in gazzetta del nuovo decreto, cioè al 26 novembre 2019);
- il calendario del corso;
- la conferma dei massimali già previsti lo scorso anno; 120 euro per ogni ora di docenza; 30 euro per ogni ora di tutoraggio, 20% il valore massimo della consulenza rispetto al totale dei costi ammissibili e FAD ammissibile fino ad un massimo del 20% del totale delle ore formative;
- la certificazione della rendicontazione contabile del piano formativo da parte di un Revisore legale indipendente iscritto nello specifico Registro (di cui al D.lgv. 39/2010).
Come lo scorso anno, viene previsto che tutte le domande presentate nei termini saranno automaticamente considerate ammissibili, se entro l’11 marzo 2020 non verrà comunicata, via PEC, l’eventuale inammissibilità all’impresa proponente.
Per le domande di formazione ammesse, l’attività formativa potrà essere avviata soltanto a partire da lunedì 18 marzo 2020 e andrà in ogni caso terminata entro mercoledì 31 luglio 2020 (compreso).
Alla rendicontazione, da inviare via PEC, andranno allegate le fatture quietanzate ed i documenti previsti lo scorso anno.
Da ultimo si rammenta sempre che l’erogazione del contributo avverrà al termine della valutazione delle rendicontazioni e nei limiti dello stanziamento complessivo, per cui in caso di superamento di questo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto a tutti gli aventi titolo.
Cordiali saluti.
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