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13 Gennaio 2020Articoli del 14 gennaio 2020
14 Gennaio 2020Roma, 13 Gennaio 2020
FIS20018
SM
Oggetto: Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di revisione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio u.s, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019, con il quale sono stati approvati 89 Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sottoposti a revisione per il periodo di imposta 2019, tra cui è compreso anche l’indice BG68U dedicato al trasporto di merci su strada e ai servizi di trasloco.
Gli ISA, ricordiamo, sono particolari strumenti che forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10: più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità, maggiori sono i benefici premiali per gli interessati.
L’ISA è calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari, di affidabilità da un lato e di anomalia dall’altro. A proposito di questi ultimi, quello dedicato al “costo per litro di gasolio consumato durante il periodo di imposta”, assume punteggio pari ad 1 quando presenta un valore inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (Euro 1,10), oppure un valore superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (Euro 1,44). Le soglie minima e massima fanno riferimento ai valori medi mensili minimo e massimo resi disponibili per il 2018 dal Ministero dello sviluppo Economico (MISE), e tengono conto della modalità di erogazione del servizio (self service/servito) e dell’utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto. Qualora i “Litri di gasolio consumati durante il periodo d’imposta” siano uguali a zero, l’indicatore è applicato e assume punteggio pari ad 1.
Tra le novità introdotte nella fase di revisione, segnaliamo anche la soppressione di alcune variabili precalcolate come quelle legate al reddito dei periodi di imposta precedenti, con l’annesso indicatore di anomalia “reddito negativo per più di un triennio”. Eliminate anche le variabili legate alle Certificazioni uniche (CU).
Cordiali saluti.
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