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17 Dicembre 2019
INT19308 – Oggetto: Validità delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci. Anno 2019
17 Dicembre 2019Roma, 17 Dicembre 2019
FIS19307
SM
Oggetto: Fatturazione elettronica. Sanzioni in caso di emissione tardiva.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 528 del 16 Dicembre u.s, ha affermato che l’emissione tardiva della fattura elettronica che non abbia tuttavia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, rientra tra le violazioni cd formali, ovvero tra le “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”; di conseguenza, al trasgressore si applica una sanzione da 250 € a 2.000 € per ciascuna operazione documentata tardivamente, fatta salva comunque la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Nel caso analizzato dell’Agenzia, un’impresa di servizi logistici eseguiva nell’arco del mese, per conto dello stesso cliente, una serie di prestazioni pagabili a “30 gg data fattura fine mese”, per le quali a fine mese emetteva una fattura riepilogativa che poi trasmetteva al SdI il giorno 15 del mese successivo, nel presupposto errato che si trattasse di una fattura differita. In realtà, nella sua risposta n. 389 dello scorso 24 Settembre, l’Agenzia aveva già chiarito che le fatture come sopra emesse non possono definirsi “differite” sotto il profilo tecnico, tenuto conto che l’emissione del documento anticipa il pagamento del corrispettivo, ovvero il momento in cui la prestazione si intende effettuata e l’imposta diviene quindi esigibile. Di conseguenza, la fattura in questione va inquadrata tra quelle “immediate”, con obbligo di trasmissione al SdI entro 12 gg dalla data di effettuazione dell’operazione, la quale coincide con la data riportata nella fattura.
Cordiali saluti
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