CIR19303 – Oggetto: dematerializzazione dell’attestazione sanitaria del possesso dell’idoneit? psicofisica, per il rilascio della patente di guida.

CIR19302 – Oggetto: Documento unico di circolazione e propriet? e radiazione per definitiva esportazione all’estero di veicoli immatricolati in Italia. Comunicato MIT/ACI.

12 Dicembre 2019

NOR19304 – Oggetto: Contributi investimenti 2019. Conferma delle prenotazioni inviate a mezzo PEC.

12 Dicembre 2019

CIR19302 – Oggetto: Documento unico di circolazione e propriet? e radiazione per definitiva esportazione all’estero di veicoli immatricolati in Italia. Comunicato MIT/ACI.

12 Dicembre 2019

NOR19304 – Oggetto: Contributi investimenti 2019. Conferma delle prenotazioni inviate a mezzo PEC.

12 Dicembre 2019

Roma, 12 Dicembre 2019

CIR19303
SM

Oggetto: dematerializzazione dell’attestazione sanitaria del possesso dell’idoneità psicofisica, per il rilascio della patente di guida.

Con circolare dell’11 dicembre u.s, la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha anticipato i contenuti del decreto dirigenziale firmato il 2 Dicembre u.s (e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che, a partire dal 22 Gennaio 2020, renderà operativa la dematerializzazione del certificato medico sull’idoneità psicofisica dei conducenti, in tutti i casi di rilascio della patente di guida (conseguimento, rinnovi, duplicati, ecc..) e di revisione ai sensi dell’art. 128 c.d.s.; dalla stessa data, non sarà più possibile rilasciare i certificati medici sulla base delle previgenti disposizioni.

Il decreto prevede un modello unico di relazione medica da trasmettere al CED della motorizzazione, sia che l’accertamento venga svolto da un medico monocratico che da una commissione medica locale.

La circolare riporta le fasi in cui si articolerà il procedimento di trasmissione telematico della relazione medica:

  • al termine della visita, i soggetti certificatori trasmettono la relazione medica al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione, completa delle eventuali prescrizioni che il conducente è tenuto ad osservare durante la guida, identificate dagli appositi codici unionali o nazionali. Insieme alla relazione, viene trasmessa anche la fotografia e la firma del titolare della patente;
  • al diretto interessato è consegnata una ricevuta in carta semplice come prova del predetto invio dove, in caso di sussistenza soltanto parziale dei requisiti di idoneità psicofisica per la categoria di patente richiesta (es, periodo di validità ridotto, imposizione di prescrizioni alla guida, ecc..), vengono evidenziati i motivi alla base di questa decisione per consentire all’interessato o di chiedere una nuova visita presso un organo sanitario di Rete Ferroviaria Italiana (ai sensi dell’art.119, comma 5 c.d.s), oppure di proporre ricorso davanti agli organismi giudiziari competenti. Le motivazioni alla base delle suddette limitazioni non devono risultare dalla relazione medica né, in ogni caso, vengono registrate nel sistema informatico della Motorizzazione;
  • in caso di accertata insussistenza dei requisiti di idoneità alla guida, i soggetti accertatori non predispongono la relazione medica informatizzata ma si limitano a rilasciare all’utente un’attestazione motivata, contro la quale è possibile proporre ricorso. Le Commissioni mediche locali, quando emettono un giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida, sono tenute a trasmetterlo al competente Ufficio della Motorizzazione, per i conseguenti provvedimenti di sospensione o revoca della patente ex artt 129 e 130 c.d.s.

Cordiali saluti.

CIR19303

circolare protocollo 38535 del 11-12-2019

Decreto 2 dicembre 2019