
CIR19240 – Oggetto: Mancanza della firma del titolare della carta tachigrafica di nuova generazione. Intervento del Ministero dell’Interno.
26 Settembre 2019GUIDIAMO SICURO
27 Settembre 2019Roma, 27 Settembre 2019
CIR19241
SM
Oggetto: Procedure per il conseguimento delle patenti di guida. Nuove circolari MIT.
Con una serie di circolari del 19 Settembre, la Div. V della D.G. Motorizzazione del MIT ha integrato le note esistenti in materia di conseguimento delle patenti di guida per tener conto dell’evoluzione del quadro normativo.
Per le patenti italiane di categoria C e CE, il MIT ha ribadito che possono essere ottenute da:
- cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia), con residenza normale nel nostro Paese. Per quest’ultimo concetto, occorre rifarsi alla definizione dettata dall’art. 118 bis del c.d.s, intendendosi per tale il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e/o professionali;
- cittadini extracomunitari, purché residenti in via normale in Italia. In tal caso, tenuto conto di quanto prescrive la normativa in materia di autocertificazioni (in particolare, l’art. 3 del D.P.R 445/2000), il dato sull’acquisizione della residenza normale in Italia può essere autocertificato solo se comprovabile da una pubblica amministrazione italiana. La residenza è imprescindibile, anche per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo.
Quanto ai documenti di identificazione da esibire per l’ammissione alle prove d’esame (sia teoriche che pratiche):
- il candidato europeo o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia) con residenza normale in Italia, può essere identificato con la carta d’identità o il passaporto rilasciati dal Paese d’origine.
- Il candidato extra U.E, anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine.
Per coloro che sono in attesa di rilascio della carta di identità elettronica, è stata autorizzata l’identificazione del candidato mediante “Riepilogo dati per accettazione pratica”, rilasciato dagli Uffici del Comune.
Eventuali difformità tra i dati anagrafici riportati sui documenti esibiti dai cittadini stranieri nati all’estero, non rilevate nella fase istruttoria della pratica, se non sanate possono determinare l’esclusione del candidato dalla prova d’esame nel caso vengano evidenziate dall’esaminatore,
Sullo svolgimento della prova di teoria, la circolare ricorda che ogni partecipante deve essere identificabile mediante il proprio documento personale (per il cittadino extra u.e, in questa fase non è prevista l’esibizione del documento di soggiorno); l’attivazione della postazione d’esame avviene digitando il proprio codice fiscale, fermo restando che l’eventuale dimenticanza non impedisce l’ammissione del candidato in quanto l’esaminatore, dalla propria postazione, può verificare il codice di ogni partecipante registrato nel sistema informatico. Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo “touch screen” su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari.
In ordine alla prova pratica per il conseguimento della patente C e C1, il MIT ha evidenziato che la patente di guida della categoria B del candidato deve essere in corso di validità, visto che l’art. 125 del c.d.s prevede che la categoria C1 o C può essere rilasciata solo a conducente in possesso della categoria B. Per l’ottenimento delle patenti C1E e CE, i candidati dovranno essere in regola con le patenti presupposte C1 o C
Con riferimento alla prova nel traffico (durata 45 min):
- si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento delle categorie pertinenti;
- Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede o ha sede una delle autoscuola consorziata o associata, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente;
- deve essere fatta in diverse condizioni di traffico
Sempre su questa prova, nelle circolari il MIT ha dettato delle linee guida per la valutazione uniforme, su tutto il territorio, di alcune manovre (retromarcia, inversione di marcia, parcheggio, transito nelle rotatorie).
Al termine della prova pratica:
- in caso di esito positivo, l’esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della sua prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.;
- in caso di esito negativo, l’esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest’ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall’articolo 121, comma 10, del codice della strada.
La circolare riporta inoltre prescrizioni sul riporto dell’esame di teoria, consentito una sola volta e, alla luce di una recente Sentenza del Consiglio di Stato del 3 Luglio u.s, senza necessità di presentare un nuovo certificato medico.
Cordiali saluti.
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