L’Unatras scrive all’On. Paola De Micheli neo Ministro dei trasporti
6 Settembre 2019
CIR19222 – Oggetto: Conversione delle patenti di guida albanesi. Entrata in vigore delle modifiche dell’Accordo.
6 Settembre 2019Roma, 6 Settembre 2019
SPE19221
SM
Oggetto: A.D.R. Durata minima dei corsi per il conseguimento e il rinnovo del C.f.p conducenti.
Con nota del 4 Settembre u.s, la Divisione 3 della D.G. motorizzazione del Ministero dei Trasporti è intervenuta sulle prescrizioni in materia di corsi per il conseguimento e il rinnovo del Certificato di formazione professionale, previsto per la conduzione dei mezzi che trasportano merci pericolose in regime A.D.R.
Con l’obiettivo di uniformare la disciplina italiana con quella internazionale dell’A.D.R, il MIT ha abrogato le due precedenti circolari in materia (si tratta delle note n. 28990 del 26.3.2007 e n. 7480 del 21.3.2013), stabilendo che la durata minima dei corsi e il numero massimo delle unità di insegnamento per giornata siano conformi ai punti 8.2.2.3, 8.2.2.4 e 8.2.2.5 dell’ A.D.R.
In ordine alle esercitazioni pratiche:
- le unità di insegnamento supplementari sono state fissate in almeno una ogni sei iscritti;
- concorreranno al cumulo delle otto unità massime giornaliere richieste per iscritto (l’impegno minimo, in ogni caso, non può essere inferiore ad una unità).
Gli esami, se effettuati nelle stesse giornate di corso, non potranno conteggiarsi tra le unità massime previste per ciascuna giornata di formazione.
Un allievo sarà considerato assente trascorsi 15 min. dall’inizio della lezione. Saranno recuperabili le assenze non superiori al 25% della durata dei singoli corsi, previa approvazione di un calendario dei recuperi da presentare, insieme all’elenco dei candidati e agli argomenti da recuperare, almeno 5 gg prima della data di svolgimento. Le lezioni di recupero dovranno tenersi entro 30 gg dal termine del corso.
Cordiali saluti.
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