Bene l’abolizione del SISTRI si recuperino i costi sostenuti dalle imprese dell’autotrasporto o sar? class-action
13 Dicembre 2018
ALB18267 – Albo Autotrasportatori. Pagamento quota 2019
14 Dicembre 2018Roma, 13 dicembre 2018
SIA18266
MQ
Oggetto: Trasporto rifiuti. Abolizione del SISTRI.
Dal 1° gennaio 2019 verrà soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI).
Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge “Semplificazioni” approvato nella riunione di ieri.
Con la disposizione contenuta nell’articolo 5 del nuovo decreto, il Governo abroga quindi un sistema creato nel 2010 (con il DM Ambiente 17 dicembre 2009), che in realtà non ha mai funzionato e che tuttavia, essendo obbligatorio per le imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti, le ha costrette ad ingenti spese, quali il montaggio di specifiche black-box su tutti i loro autoveicoli, il dotarsi di una pennetta USB per la sede e per ciascun automezzo, la formazione del personale sul nuovo sistema e (non ultimo) il pagamento di un costoso contributo annuale, per il funzionamento dello stesso SISTRI.
Detto contributo non verrà più richiesto alle imprese (con un risparmio medio per azienda di 20 o 30 autoveicoli di almeno 3 o 4 mila euro all’anno), mentre la disposizione nulla dice sulla sorte dei contributi pagati per gli anni precedenti (al riguardo si rimane in attesa di conoscere il testo definitivo della disposizione, al termine dell’iter di conversione del decreto legge, per poi verificare se ci sono gli estremi per un’azione legale di recupero e risarcimento dei danni).
In assenza del SISTRI e “fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente”, i produttori dei rifiuti, i trasportatori e gli altri gestori assicureranno la tracciabilità dei rifiuti solo con documenti cartacei, quali il formulario d’identificazione dei rifiuti durante il trasporto (FIR), i registri di carico e scarico ed il MUD annuale, eventualmente – dice la disposizione in esame – anche con modalità digitale.
Su questa modalità il Ministero dell’Ambiente sta portando avanti un progetto specifico, con il coinvolgimento del Comitato nazionale Albo Gestori e con la Conftrasporto che ne è parte. Ministero e Comitato dovranno anche approvare le disposizioni per lo “smontaggio” delle black-box e la restituzione delle ”pennette USB” (e su questo Conftrasporto verificherà che siano a costo zero per i vettori).
Le sanzioni applicabili, per mancata emissione dei FIR e tenuta dei registri o del MUD, saranno quelle dell’articolo 258 del testo unico ambientale (D.Lgv. 152/2006), nella versione previgente alle modifiche apportate del decreto legislativo 205 del 2010.
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Viva soddisfazione per l’abrogazione del SISTRI è stata espressa dalla nostra Confederazione (con un comunicato ripreso da tutta la stampa specializzata), che per anni si è battuta per il superamento di un sistema rivelatosi inefficace, costoso ed inutilizzabile dal parte degli operatori e, soprattutto, non funzionale alla repressione dello smaltimento illecito dei rifiuti.
Conftrasporto continuerà peraltro a vigilare affinché la disposizione in esame venga pubblicata a breve in gazzetta ufficiale e non subisca alcuna modifica peggiorativa nel suo iter di conversione in legge.
Solo allora (presumibilmente a febbraio 2019) il SISTRI potrà essere sepolto definitivamente e sulle sue ceneri potranno essere impiantate le basi di un nuovo sistema, semplice, poco costoso e soprattutto efficace per tutte le imprese del settore.
Cordiali saluti
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