NOR19224 – Oggetto: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

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Roma, 9 Settembre 2019

NOR19224
SM

Oggetto: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 è stato pubblicato il decreto legge 3 Settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali“.

Tra le disposizioni in materia di lavoro previste, segnaliamo le seguenti:

1.    Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali (art. 1, lett. a) e c)
Il decreto legge interviene sul d.lgs 81/2015 (con l’inserimento del capo V bis “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”), stabilendo che anche ai lavoratori delle piattaforme digitali con rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente (anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro), si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (compresa quella assicurativa Inail). Le novità si applicheranno trascorsi 180 gg dalla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della Legge di conversione.

2.    Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata (art. 1, lett. b)
Agli iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale vengono corrisposti (fermi restando i requisiti reddituali vigenti), a condizione che nei 12 mesi precedenti abbiano versato almeno una mensilità (in luogo delle tre precedenti).

La misura dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento e, conseguentemente, è stata aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia.

3.    Indennità di disoccupazione DIS COLL (art. 2)
Viene ampliata la platea dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che potranno fruire della DIS COLL (indennità di disoccupazione), in caso di perdita involontaria della propria occupazione.
Infatti, la nuova norma (in vigore dal 5 Settembre u.s) ha modificato il criterio di accesso all’indennità che riguardava il numero di mesi di contribuzione che il collaboratore doveva avere nell’anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro per aver diritto all’indennità di disoccupazione, che è stato ridotto da 3 mesi a 1 mese.

4.    Crisi aziendali (artt. 9 e 10)
Il provvedimento introduce norme per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese, al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori occupati nelle aree di crisi industriali complesse in Sardegna e in Sicilia, e nella provincia di Isernia.

Il provvedimento può essere prelevato direttamente dal link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-04&atto.codiceRedazionale=19G00109&elenco30giorni=true.

Cordiali saluti

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NOR19224