NOR19180 – Oggetto: Codice della crisi d’impresa. Modifica dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo interno nelle S.R.L.

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20 Giugno 2019

ABI – Rapporto mensile giugno 2019 – 19/06/2019

24 Giugno 2019

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Roma, 20 Giugno 2019 

NOR19180
SM

Oggetto: Codice della crisi d’impresa. Modifica dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo interno nelle S.R.L.

Con la conversione in Legge del decreto cd “sblocca cantieri” (d.l n.32 del 18 Aprile 2019, convertito con Legge n. 55 del 14 Giugno u.s), è stata modificata la norma del Codice della crisi d’impresa (art. 379 del d.lgs n. 14 del 12 Gennaio u.s – in vigore dal 16 Marzo u.s – , che ha riscritto i commi 2 e 3 dell’art. 2477 del codice civile) sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Società a responsabilità limitata, in presenza di determinati presupposti.

La novità ha portato all’incremento delle soglie utili a determinare l’insorgenza di tale obbligo, prevedendolo quando la società, per due esercizi consecutivi, superi almeno uno dei seguenti limiti (tra parentesi, i valori in vigore dal 16 Marzo u.s fino all’ultimo intervento):

–    Totale dell’attivo dello stato patrimoniale………………..4 mln € (2 mln €);
–    Ricavi delle vendite e delle prestazioni …………………. 4 mln € (2 mln €);
–    Dipendenti occupati in media durante l’esercizio…… 20 unità (10 unità).

Per l’anno in corso, le società dovranno verificare se hanno superato questi limiti nei due esercizi precedenti alla scadenza (quindi, 2017 e 2018).

Per i soggetti obbligati già costituiti alla data del 16 Marzo u.s, rimane confermata la norma transitoria stabilita sempre nell’art. 379 del Codice della crisi d’impresa, che concede 9 mesi di tempo (quindi, fino al 16 Dicembre p.v) per effettuare le nomine dell’organo di controllo o del revisore e, se necessario, gli adeguamenti dell’atto costitutivo e dello statuto.

Di seguito, riportiamo il nuovo testo dell’art. 2477 c.c

“2477. Sindaco e revisione legale dei conti.
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni .

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Si applicano le disposizioni dell’art.2409 anche se la società è priva di organo di controllo”

Cordiali saluti.

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NOR19180