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NOR19176
SM
Oggetto: dematerializzazione dei certificati medici relativi alla patente di guida. D.P.R 54/2019.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 Giugno u.s è stato pubblicato il D.P.R n. 54 del 28 Marzo 2019, che introduce la dematerializzazione dei certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti dei veicoli a motore.
In particolare, il provvedimento modifica l’art. 331 del D.P.R 496/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada), il cui nuovo testo è ora il seguente:
“Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneita’ psicofisica alla guida di veicoli a motore).
1. L’attestazione del possesso dei requisiti di idoneita’ psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida e’ comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all’Allegato IV.4, al Titolo IV – Parte II.
2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneita’ per il rilascio o la conferma di validita’ della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validita’ del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata avverso la quale e’ ammesso ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento.”.
Il provvedimento, inoltre, introduce un nuovo modello di certificato medico IV.4, allegato al titolo IV, parte II del predetto Regolamento di esecuzione, abrogando contestualmente i modelli dei certificati medici IV.5 e IV.6.
Cordiali saluti.
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