IL FISCO SEMPLICE n?2-2019
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22 Febbraio 2019Roma, 22 Febbraio 2019
NOR19057
SM
Oggetto: Trattamento economico minimo dei soci lavoratori della cooperativa. Sentenza della Cassazione.
Con Sentenza n. 4951 del 20 Febbraio u.s, la Corte di Cassazione sez. lavoro – è intervenuta sul trattamento economico minimo che va garantito ai soci lavoratori della cooperativa, affermando che non può essere inferiore a quello previsto dal CCNL sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali di categoria, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La vicenda ruota intorno all’interpretazione di un complesso di norme che disciplinano l’attività del socio lavoratore della cooperativa, e in particolare:
- l’art. 3.1 della Legge 142/2001 che, nell’ottica di estendere ai soci lavoratori le tutele proprie del lavoro subordinato, ha stabilito che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine…“;
- l’art. 7.4 del d.l 248/2007 (convertito in Legge 31/2008) che, a sua volta, ha stabilito che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito dì applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
La Cassazione sostiene che i contratti collettivi siglati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sono, presumibilmente, “..capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all’art. 36 Cost. (n.d.r., si tratta del principio dell’equa retribuzione)” ; ed è proprio per questo motivo – prosegue la Corte – che l’art. 7 summenzionato, in presenza di un concorso tra contratti collettivi nazionali della stessa categoria, “attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria” .
La Corte prosegue poi riportando un passaggio della Sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 che, nel respingere l’eccezione di incostituzionalità proposta in passato proprio contro il predetto articolo 7, ha stabilito che questa norma “si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative”.
Questa ricostruzione, peraltro, non si pone in contrasto con il diritto dei sindacati minoritari di esercitare la libertà sindacale, tramite la stipula di contrati collettivi: invero, l’art. 7 pone soltanto un limite al contenuto di questa libertà, stabilendo che a prescindere dal contratto prescelto dall’azienda, devono “essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti”. Di conseguenza, “le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione”
In ultimo, un inciso sui criteri per l’individuazione della maggiore rappresentatività dei sindacati: nella parte finale della Sentenza, la Cassazione sostiene che il contratto collettivo applicato dalla cooperativa al lavoratore è privo di questo requisito, in quanto “se pure sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), risulta stipulato, per parte datoriale, da un’unica organizzazione sindacale, ….. il che rende evidente il ristretto ambito applicativo della stesso e, nel contempo, non soddisfa il requisito previsto dall’art. 7, L. n. 31 del 2008 che fa riferimento al contratto collettivo sottoscritto, anche per parte datoriale, dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”
Cordiali saluti
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